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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge Regionale Abruzzo 31 ottobre 2019, n. 34
Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative.
 
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 14/1 del 15 ottobre 2019, pubblicata nel BURA 8 novembre 2019, n. 156 Speciale ed entrata in vigore il 9 novembre 2019)

Testo vigente
(in vigore dal 09/11/2019)

Art. 1
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 96/1996)

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b-bis) le parole "non inferiore a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "non inferiore nel massimo edittale a due anni";

b) alla lettera d), le parole "in qualsiasi localita', compreso il Comune al cui ambito territoriale si riferisce il bando." sono sostituite dalle seguenti "all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento.";

c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di euro 15.853,63. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, disciplina i limiti ISE/ISEE e di reddito in base al numero dei componenti il nucleo familiare e provvede, altresi', al loro periodico aggiornamento; puo', inoltre, autorizzare la deroga ai suddetti limiti per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamita' naturali;";

d) la lettera g-bis) e' sostituita dalla seguente:
"g-bis) non avere riportato, l'intestatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonche' per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi;";

e) dopo la lettera g-bis) sono inserite le seguenti:
"g-ter) la domanda e' ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonche' per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;
g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosita' colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda e' ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.".

2. Dopo il quarto comma dell'articolo 2 della l.r. 96/1996 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma, non si considera il diritto di proprieta' o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilita' del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purche' alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorita' giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.".

3. Al quinto comma dell'articolo 2 della l.r. 96/1996 le parole "e g-bis)" sono sostituite dalle seguenti ", g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies)".

4. Dopo il settimo comma dell'articolo 2 della l.r. 96/1996 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Il requisito di cui alla lettera g-bis) non si applica in caso di intervenuta riabilitazione.".

Art. 2
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 96/1996)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 96/1996, sono aggiunti i seguenti:
"4.1. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono, altresi', presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilita' di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza;
4.2. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresi', presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilita' di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza.".

2. Al comma 4-bis dell'articolo 5 della l.r. 96/1996, le parole "condizioni ostative di cui alla lettera g-bis)" sono sostituite dalle seguenti "condizioni ostative di cui alle lettere b-bis) e g-bis)".

Art. 3
(Modifica all'articolo 6 della l.r. 96/1996)

1. Il settimo comma dell'articolo 6 della l.r. 96/1996 e' sostituito dal seguente:
"7. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni provvedono, con cadenza biennale, alla verifica e al controllo della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e, laddove ne ravvisano la necessita', possono espletare accertamenti in qualsiasi momento.".

Art. 4
(Modifica all'articolo 8 della l.r. 96/1996)

1. Dopo la lettera c) del secondo comma dell'art. 8 della l.r. 96/1996 e' aggiunta la seguente:
"c-bis) situazione connessa all'anzianita' di residenza in Comuni della regione Abruzzo: Punti 1 per ogni anno di residenza a partire dal decimo anno di residenza e fino ad un massimo di 6 Punti.".

Art. 5
(Modifica all'articolo 10 della l.r. 96/1996)

1. Il quarto comma dell'articolo 10 della l.r. 96/1996 e' sostituito dal seguente:
"4. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonche' gli enti gestori, provvedono, con cadenza biennale, alla verifica e al controllo della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e, laddove ne ravvisano la necessita', possono espletare accertamenti in qualsiasi momento.".

Art. 6
(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 96/1996)

1. L'articolo 17 della l.r. 96/1996, e' sostituito dal seguente:
''Art. 17
(Programmazione della mobilita')
1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi assoggettati alle norme della presente legge ai sensi dell'articolo 1, nonche' dei disagi abitativi di carattere sociale, l'ente gestore, d'intesa con il Comune, predispone biennalmente un programma di mobilita' dell'utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli di risulta e di un'aliquota non superiore al 10% di quelli di nuova assegnazione. Sono comunque consentiti cambi consensuali per soddisfare le esigenze di cui sopra e previa autorizzazione dell'ente gestore.
2. Il piano della mobilita' e' formato da una mobilita' obbligatoria, che tiene conto delle necessita' di utilizzo razionale degli alloggi al fine di eliminare le condizioni di sottoutilizzazione, sovraffollamento o disagio abitativo, nonche' da una mobilita' volontaria in base alle richieste degli assegnatari.
3. Il programma di mobilita' obbligatoria viene formato, con frequenza almeno biennale, sulla base dei seguenti elementi:
a) verifica dello stato d'uso e di affollamento degli alloggi cui si applica la seguente normativa, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra/sotto affollamento secondo le classi di gravita' in relazione alla composizione ed alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari.
4. Il programma di mobilita' volontaria viene formato, con frequenza almeno biennale, sulla base dei seguenti elementi:
a) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilita' attraverso la pubblicazione periodica di appositi bandi da emanarsi a cura dell'ente gestore secondo scadenza e modalita' definite d'intesa con il Comune, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari.".

Art. 7
(Inserimento dell'articolo 17-bis nella l.r. 96/1996)

1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 96/1996 e' inserito il seguente:
"Art. 17-bis
(Piano di mobilita' volontaria riservata)
1. Al fine di evitare situazioni di disagio abitativo legate alla inidoneita' delle abitazioni e degli immobili rispetto alle condizioni fisiche degli assegnatari, e' istituito un piano di mobilita' volontaria riservata a nuclei assegnatari in cui siano presenti persone non deambulanti, certificate ai sensi della normativa vigente, residenti in edifici sprovvisti di ascensore.
2. Al piano di cui al comma 1 e' destinata una quota di immobili non inferiore al 20 per cento di quelli previsti sulla base del comma 1 dell'articolo 17.
3. Tale programma viene formato con cadenza almeno biennale dall'ente gestore, sulla base dei seguenti termini:
a) formazione di una graduatoria riservata a nuclei assegnatari aspiranti alla mobilita' in cui siano presenti persone non deambulanti, certificate ai sensi della normativa vigente, residenti in edifici privi di ascensore, attraverso la pubblicazione periodica di appositi bandi, da emanarsi, a cura dell'ente gestore secondo scadenza e modalita' definite d'intesa con il Comune, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari.".

Art. 8
(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 96/1996)

1. Al primo comma dell'articolo 34 della l.r. 96/1996, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche;".

2. Al primo comma dell'articolo 34 della l.r. 96/1996, alla lettera c), le parole "ad attivita' illecite, rilevate in flagranza di reato" sono sostituite dalle seguenti: "ad una o piu' attivita' illecite, rilevate in flagranza di reato".

3. Al primo comma dell'articolo 34 della l.r. 96/1996, le lettere e-ter) ed e-quater) sono sostituite dalle seguenti:
"e-ter) e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonche' per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi;
e-quater) abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno o piu' soggetti colti in flagranza di reato, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonche' per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi".

4. Al primo comma dell'articolo 34 della l.r. 96/1996, dopo la lettera e-quater) sono aggiunte le seguenti:
"e-quinquies) abbia riportato condanne, anche non definitive, ivi compresi i casi di patteggiamento ex articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall'articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarita' del contratto;
e-sexies) abbia riportato denunce per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione per i figli minori.".

5. Dopo il quinto comma dell'articolo 34 della l.r. 96/1996 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. La condizione di cui alla lettera e-ter) del primo comma non si applica in caso di intervenuta riabilitazione".

Art. 9
(Modifica all'articolo 36 della l.r. 96/1996)

1. All'articolo 36 della l.r. 96/1996, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
"13-bis. Nel caso di alloggi occupati senza titolo, gli Enti gestori provvedono:
a) ad intimare agli occupanti il rilascio degli alloggi;
b) a sporgere denuncia o querela ai sensi dell'articolo 633 del Codice penale.
13-ter. L'atto di intimazione al rilascio dell'alloggio costituisce titolo esecutivo nei confronti degli occupanti, contiene il relativo termine, non soggetto a graduazioni e proroghe.
13-quater. L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, decade dall'assegnazione ed e' punito con la sanzione amministrativa da 45 mila euro a 65 mila euro. Tale soggetto e' escluso, altresi', dalle assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa o comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri enti pubblici nonche' da altre provvidenze disposte dalla Regione e dai comuni a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione.
13-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 13-quater si applicano anche a chi fruisce dell'alloggio ceduto ed a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l'obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente ente gestore.
13-sexies. Le sanzioni di cui al comma 13-quater vengono ridotte dell'80 per cento qualora l'occupante senza titolo riconsegni all'ente gestore l'alloggio entro sessanta giorni dalla richiesta di consegna da parte dell'ente.''.

Art. 10
(Sostituzione dell'articolo 36-bis della l.r. 96/1996)

1. L'articolo 36-bis della l.r. 96/1996 e' sostituito dal seguente:
''Art. 36-bis
(Disciplina della somministrazione dei servizi di utenze nelle occupazioni illegali non sanabili)
1. La somministrazione dei servizi di utenze nelle occupazioni illegali non sanabili di alloggi ERP e' disciplinata dall'articolo 5 del d.l. 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
2. Al fine di agevolare le societa' erogatrici nell'adempimento di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del d.l. 47/2014, in relazione al divieto di allacciamento ai pubblici servizi per coloro che occupano abusivamente un alloggio ERP senza titolo, le ATER ed i Comuni interessati pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli alloggi ERP oggetto di occupazioni illegali non sanabili.
3. In caso di impossibilita' di allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas e di servizi idrici, ai sensi del presente articolo, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 26 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per il venir meno delle condizioni igienico-sanitarie, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-quater dell'articolo 5 del d.l. 47/2014.".

Art. 11
(Istituzione del Fascicolo del Fabbricato per gli immobili ERP)

1. Le ATER sono tenute a redigere entro cinque anni dall'approvazione della presente legge, per ciascun fabbricato, il fascicolo del fabbricato.

2. Sul fascicolo sono annotate le caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali, relative all'edificio, con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali ed impiantistiche.

3. Il fascicolo e' sottoposto a revisione con cadenza almeno decennale.

4. Le ATER condividono le informazioni relative ai fabbricati con la Regione, che provvede alla creazione di una banca dati regionale, al fine di programmare e coordinare gli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi di edilizia popolare.

Art. 12
(Modifiche alle ll.rr. 1/2010 e 68/2012)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2010) e' inserito il seguente:
"3-bis. Le disposizioni sui permessi di cui al comma 3 si applicano ai componenti del consiglio di amministrazione delle ATER di cui all'articolo 17 della l.r. 44/1999.".

2. Al comma 2-bis dell'articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti), dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.".

Art. 13
(Clausola di neutralita' finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).


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