(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 31/7 del 15 luglio 2020, pubblicata nel BURA 5 agosto 2020, n. 114 Speciale ed entrata in vigore il 6 agosto 2020)
Testo vigente
(in vigore dal 06/08/2020)
Art. 1
(Adesione del Consiglio regionale d'Abruzzo ai progetti di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo)
1. Allo scopo di favorire le azioni di valorizzazione, di tutela e di promozione turistica del patrimonio medievale della regione Abruzzo, il Consiglio regionale e' autorizzato ad aderire ai progetti, anche di futura iniziativa, volti a sostenere la promozione e la valorizzazione del patrimonio medievale.
2. Il Consiglio regionale partecipa all'organizzazione degli eventi organizzati dai Comuni della regione Abruzzo, tramite l'Ufficio di Presidenza a cui e' demandata, anche in collaborazione di altri partner istituzionali, la definizione del programma e le sue modalita' di attuazione, previa pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza individua le strutture amministrative del Consiglio regionale a cui affidare le attivita' di supporto nell'espletamento delle attivita' finalizzate a consentire la sua partecipazione all'organizzazione dell'evento.
3. Il Consiglio regionale promuove campagne di catalogazione, anche in collaborazione con gli Atenei regionali, del patrimonio storico-artistico, architettonico e delle rievocazioni storiche di epoca medievale, anche al fine della redazione di prodotti editoriali sia scientifici che di promozione turistica.
4. L'adesione ai progetti di cui al comma 1 e' deliberata con atto motivato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 2
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato ''Sostegno per la promozione e valorizzazione del patrimonio medievale'' nell'ambito della Missione 1, Programma 1, del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020/2022, annualita' 2020, con dotazione di euro 50.000,00. La copertura finanziaria e' assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale, annualita' 2020:
a) Missione 01, Programma 01, capitolo 1109 denominato ''Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative'' in diminuzione di euro 50.000,00;
b) Missione 01, Programma 01, capitolo ''Sostegno per la promozione e valorizzazione del patrimonio medievale'' in aumento di euro 50.000,00.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).