IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulgala seguente legge:
Art. 1
(Modifiche ed integrazioni agli articoli 1 e 2 della L.R. 30/2012)
1. Dopo il comma 1, dell’articolo 1, della legge regionale 23 agosto 2011, n. 30 “Soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)”, è inserito il seguente:
“1bis. Qualora alla data di soppressione dell’APTR non siano terminate le procedure di liquidazione, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su proposta dell’Assessore competente per materia, proroga o rinnova la carica del Commissario Liquidatore per un anno a decorrere dal 1° ottobre 2012. Il Commissario Liquidatore, per gli ulteriori adempimenti amministrativi, può avvalersi, in via provvisoria, anche di personale regionale.”
2. Al comma 2, dell'articolo 2, della l.r. 30/2011, le parole: "Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, entro la data di cui al comma 1 dell’art. 1" sono sostituite dalle parole: “Con le modalità e le tempistiche di cui all’articolo 1”.
Art. 2
(Relazione attività di liquidazione)
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Commissario Liquidatore relaziona alla Commissione consiliare competente per materia sulla attività svolta e sui tempi per concludere le procedure di liquidazione dell’APTR.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 28 Settembre 2012
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI