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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale Abruzzo 1 marzo 2012 n 12
Norme per la promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
 

ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)


1. La Regione Abruzzo, ispirandosi ai principi fissati dall’articolo 45 della Costituzione e dall’articolo 7 dello Statuto regionale, riconosce la funzione sociale ed economica che la
cooperazione, in tutte le sue forme, esercita nel territorio regionale; promuove la diffusione della
cultura imprenditoriale cooperativa; valorizza le diverse espressioni della cooperazione, le finalità
di mutualità, la democrazia interna partecipata e l’assenza di fini di speculazione nell’attività svolta.
2. La Regione, nell’ambito degli obiettivi della programmazione economica regionale, favorisce e sostiene la promozione, lo sviluppo ed il consolidamento del sistema
cooperativo abruzzese nelle sue varie espressioni, sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove imprese
cooperative nei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei servizi riconducibili
alle attività produttive.

ARTICOLO 2
(Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo)


1. La Regione sostiene l’attività delle strutture territoriali delle
associazioni nazionali di rappresentanza
del movimento cooperativo, aventi sede e stabile organizzazione in Abruzzo, giuridicamente riconosciute ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7,
comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante “Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”), riconoscendone il ruolo
nella promozione e nello sviluppo della cooperazione, nonché nell’assistenza, nella rappresentanza e
nella tutela delle imprese cooperative.

ARTICOLO 3
(Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)


1. Ai fini di cui all’articolo 1, la Regione promuove lo sviluppo della cooperazione nelle sue varie forme ed espressioni, direttamente e attraverso le organizzazioni territoriali del movimento cooperativo abruzzese di cui all’articolo 2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione di cui all’articolo 8, può concedere annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, alle organizzazioni di cui all’articolo 2, contributi per realizzare iniziative volte alla promozione, allo sviluppo ed al consolidamento dell’impresa cooperativa, in particolare finalizzate:
a) alla promozione di nuove imprese cooperative o consorzi, nonché all’aggregazione e al potenziamento di quelli esistenti;
b) all’assistenza tecnica, amministrativa, fiscale, finanziaria, nelle fasi di avvio, promozione e gestione delle imprese cooperative e loro consorzi, anche attraverso il supporto di incubatori di imprese cooperative;
c) alla qualificazione delle risorse umane delle imprese cooperative e loro consorzi in discipline economiche, giuridiche e tecniche, anche mediante l’assegnazione di borse di studio;
d) all’aggiornamento dei dirigenti e degli amministratori delle cooperative e loro consorzi;
e) all’organizzazione di seminari, convegni, congressi sulle tematiche riguardanti l’associazionismo e la cooperazione;
f) alla realizzazione di indagini sulla situazione socioeconomica degli enti cooperativi e loro consorzi in ambito regionale;
g) alla pubblicazione di studi e ricerche, di periodici di informazione e di animazione per l’associazionismo cooperativo;
h) all’attivazione di sportelli informativi presso le stesse associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo per la facilitazione all’accesso ai contributi di cui all’articolo 4.
2. La Regione, inoltre, per le finalità di cui alla presente legge, nei limiti delle risorse disponibili, può cofinanziare progetti di intervento nel territorio regionale supportati dai fondi mutualistici di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), secondo le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 4
(Incentivi alle imprese cooperative)


1. Al fine di sostenere l’economia cooperativa abruzzese, la Regione può concedere, nei limiti delle risorse disponibili, incentivi e finanziamenti alle imprese cooperative e loro consorzi operanti nei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei servizi riconducibili alle attivitàproduttive, al fine di consolidare, sviluppare e qualificare il movimento cooperativo, in particolare aventi ad oggetto:
a) progetti di ricerca, di innovazione, di internazionalizzazione, di organizzazione aziendale, di marketing, di responsabilità sociale e qualunque altro progetto rivolto alla crescita dell’impresa cooperativa;
b) innovazione tecnologica, nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
c) consolidamento delle passività a breve ed abbattimento di interessi su passività a medio lungo termine;
d) iniziative per la realizzazione di politiche attive dell’orientamento e della formazione professionale per le risorse umane;
e) alta formazione dei quadri e dei dirigenti, dei consiglieri di amministrazione e dei soci, anche in materia di cooperazione e di responsabilità sociale d’impresa;
f) creazione e sostegno di centri direzionali e di incubatori, prioritariamente per imprese cooperative e loro consorzi;
g) sostegno all’avvio ed al tutoraggio di nuove cooperative, con particolare attenzione alle cooperative nate da crisi aziendali;
h) acquisto di attrezzature e strumenti tecnici; progetti di aggregazione o fusione tra imprese cooperative, progetti di consolidamento e potenziamento.

ARTICOLO 5
(Soggetti beneficiari)


1. I benefici di cui all’articolo 3 sono concessi alle strutture regionali delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi della disciplina speciale in materia di vigilanza sugli enti cooperativi, aventi sede e stabile organizzazione in Abruzzo.
2. I benefici di cui all’articolo 4 sono concessi, secondo quanto specificatamente previsto dal Piano degli interventi annuali di cui all’articolo 6, alle società cooperative, e prioritariamente a quelle amutualità prevalente che:
a) sono regolarmente iscritte all’Albo delle società cooperative e che risultano essere certificate ai sensi degli articoli 5 o 6 del d.lgs. 220/2002;
b) hanno la sede legale ed almeno un’unità produttiva nel territorio abruzzese.
3. I benefici della presente legge si applicano anche ai consorzi costituiti in forma cooperativa.

ARTICOLO 6
(Piano degli interventi annuali)


1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, sentita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione, adotta un Piano degli interventi annuali, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
2. Il Piano degli interventi annuali:
a) stabilisce le linee di intervento a favore della cooperazione, ripartendo le risorse tra gli interventi di cui agli articoli 3 e 4;
b) definisce i criteri e le modalità ai quali devono attenersi i bandi nell’assegnazione e nell’erogazione delle risorse di cui all’articolo 3, in considerazione dei seguenti elenchi certificati
dall’ufficio revisioni di ciascuna Associazione:
1) elenco degli enti cooperativi e loro consorzi revisionati al 31 gennaio successivo alla chiusura dell’ultimo biennio revisionale di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004;
2) elenco dei dipendenti e dei soci risultanti dal verbale di revisione;
3) elenco dei fatturati degli enti cooperativi e loro consorzi risultante dal verbale di revisione;
c) definisce i criteri e le modalità ai quali devono attenersi i bandi nell’assegnazione e nell’erogazione delle risorse di cui all’articolo 4;
d) definisce i criteri e le modalità di impiego delle risorse da destinare ad ulteriori interventi promossi dalla Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 7
(Accesso ai contributi)


1. La Direzione sviluppo economico della Giunta regionale, nel rispetto dei criteri e dei principi fissati dal Piano degli interventi annuali di cui all’articolo 6, approva specifici bandi annuali per la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle istanze di accesso ai contributi, nonché dei tempi e delle procedure di erogazione dei contributi medesimi.
2. La Direzione sviluppo economico verifica le rendicontazioni prodotte dai beneficiari, al fine di accertare il corretto impiego dei contributi concessi.

ARTICOLO 8
(Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione)


1. Presso l’Assessorato regionale preposto allo sviluppo economico è istituita, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione, di seguito denominata Consulta.
2. In particolare la Consulta svolge le seguenti attività:
a) formula osservazioni, proposte, valutazioni e verifica delle politiche regionali per la cooperazione e sul fenomeno regionale della cooperazione;
b) esprime pareri sui disegni di legge, di regolamento e sugli atti di programmazione in materia di cooperazione, nonché su eventuali ulteriori provvedimenti per i quali la Giunta ne faccia richiesta;
c) esprime parere sulla proposta del Piano degli interventi annuali di cui all’articolo 6;
d) propone alla Giunta regionale attività o interventi riguardanti il mondo della cooperazione.
3. La Consulta resta in carica per la durata della Legislatura regionale e decade al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale. La Consulta è nominata con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da:
a) l’Assessore regionale competente in materia sviluppo economico o un suo delegato che la presiede;
b) il Presidente della Commissione consiliare industria, commercio e turismo o altro componente della commissione da lui delegato;
c) il Direttore regionale della Direzione sviluppo economico o un suo delegato;
d) un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo di cui all’articolo 2.
4. Alle sedute della Consulta possono inoltre partecipare, su invito, i Direttori delle altre Direzioni regionali della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale approva i criteri organizzativi che disciplinano il funzionamento della Consulta, sentita la stessa.
6. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della Giunta regionale assegnato alla Direzione sviluppo economico.
7. Le funzioni della Consulta non comportano oneri a carico della Regione ed i suoi componenti non hanno diritto ad alcuna indennità.
8. La Giunta regionale, sentita la Consulta, approva annualmente una relazione sull’attuazione della presente legge, sui risultati ottenuti e sugli interventi effettuati con particolare riferimento al grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari raggiunti.


ARTICOLO 9
(Misure di aiuto)


1. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ai provvedimenti di attuazione della presente legge che prevedono misure di aiuto soggette all’obbligo di notifica, non è data esecuzione prima dell’adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero fino alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento CE n. 659/1999 del 22 marzo 1999(Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE).
2. Ai sensi della vigente normativa europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge che comportano misure di aiuto in regime di esenzione, sono comunicati alla Commissione europea.
3. I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

ARTICOLO 10
(Disposizione finanziaria)


1. La presente legge contiene disposizioni di natura programmatoria nell’ambito della cooperazione e non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale.
2. La Giunta regionale adotta programmi di spesa in materia di promozione e sviluppo della cooperazione, mediante applicazione dei criteri di cui alla presente legge, per gli interventi di spesa a valere sulle risorse relative alla programmazione comunitaria, al fondo unico per le agevolazioni alle imprese ed alla programmazione nazionale.


ARTICOLO 11
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.



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