Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 5/2008)
1. L'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010) è abrogato.
2. Al punto "Emergenza territoriale 118" del paragrafo 5.4.1 (Rete emergenza ed urgenza) del
documento "Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008 - 2010" allegato alla l.r. 5/2008 le parole "unità operative" o "unità operative semplici", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "postazioni territoriali"; le parole "assimilazione della U.O. complessa C.O. e delle Unità Operative Territoriali, in considerazione della tipologia di attività, alle strutture di terapia sub-intensiva" sono soppresse.
3. Al punto "Le UU.OO. di Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza (ex Pronto Soccorso)" del paragrafo 5.4.1 del documento allegato alla l.r. 5/2008 le parole ", e, per l'attività svolta, sono da intendersi assimilate alle strutture di terapia sub intensiva" sono soppresse.
4. Al paragrafo 2.2.2 (Composizione) dell'allegato 2.3. (Linee guida per la costituzione dell’Organismo Regionale per l’Accredita-mento - O.R.A.) al documento allegato alla l.r. 5/2008 le parole "Dirigenti/Referenti area accreditamento ASR Abruzzo (n. 3)" sono sostituite dalle seguenti:
"Dirigente dell'ASR Abruzzo preposto all'area dell'autorizzazione ed accreditamento".
Art. 2
(Sospensione della legge regionale n. 33 del 5 maggio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni)
1. Le provvidenze previste dalla legge regionale n. 33 del 5 maggio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e degli invalidi per servizio" sono sospese sino alla conclusione del piano di rientro e comunque finché non sono previste risorse finanziarie regionali specifiche, stanziate nelle relative leggi di bilancio.
Art. 3
(Sospensione disposizioni di cui alla L.R. n. 29 del 21 aprile 1998)
1. Le provvidenze previste dal comma 2, dell'art. 1, della legge regionale 21 aprile 1998, n. 29 recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 19 del 1977, alla L.R. n. 69 del 1978 e alla L.R. n. 60 del 1983 concernenti provvidenze a favore dei nefropatici" sono sospese sino alla conclusione del piano di rientro.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.