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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale 7 novembre 2008, n. 15
Interventi in favore dei soggetti celiaci
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Finalità.


1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle competenze
legislative in materia di assistenza sanitaria, con la presente legge disciplina l’erogazione di prodotti senza glutine già prevista nei livelli essenziali di assistenza (LEA) garantiti dalla normativa nazionale vigente, assicurando ai soggetti affetti da malattia celiaca, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un contributo frazionato in buoni acquisto o altri documenti di credito spendibili anche separatamente nonché l’erogazione in esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria delle prestazioni sanitarie, incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i soggetti di cui al comma 1 residenti nel territorio della Regione.


ARTICOLO 2
Modalità ed erogazione del contributo.


1. Il diritto da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, ad usufruire gratuitamente di prodotti senza glutine ai sensi all’articolo 4 della legge 4 luglio 2005 n. 123, “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia” è garantito attraverso l’erogazione di un contributo mensile frazionato in quattro buoni acquisto o altri documenti di credito spendibili anche separatamente.
2. Ai fini dell’erogazione del contributo di cui al comma 1, la malattia è regolarmente certificata ai sensi della vigente normativa statale e regionale.
3. L’importo del contributo di cui al comma 1 è indicato nella tabella A allegata alla presente legge. La Giunta regionale, fermo restando la non differenziazione dell’importo in base al sesso, è autorizzata ad aggiornare annualmente gli importi della tabella sulla base dell’inflazione rilevata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e definiti dal competente ministero.


ARTICOLO 3
Modalità operative.


1. I buoni acquisto o gli altri documenti di credito sono spendibili anche separatamente presso farmacie, o altri esercizi commerciali che abbiano dichiarato all’azienda ULSS competente per territorio la propria disponibilità ad erogare, con onere a carico del servizio sanitario, i prodotti senza glutine inseriti nel registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001 “Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2001, n. 154.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) le prestazioni sanitarie, incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti erogabili in esenzione;
b) i modelli di buoni acquisto con il relativo importo risultante dal frazionamento in quattro parti dell’importo stabilito nella tabella allegata alla presente legge;
c) le modalità operative relative alla consegna dei buoni acquisto;
d) gli adempimenti cui sono tenuti gli esercizi commerciali che abbiano dichiarato la propria disponibilità ad erogare con onere a carico del servizio sanitario prodotti senza glutine;
e) le modalità di controllo e verifica sui prodotti dispensati con i
buoni;
f) le modalità per il rimborso.
3. Le aziende ULSS:
a) provvedono a dare applicazione alla presente legge secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2;
b) provvedono a dare idonea informazione ai soggetti interessati delle procedure previste dalla presente legge;
c) rendono noti ai soggetti affetti da malattia celiaca gli esercizi commerciali in cui sono spendibili i buoni;
d) inviano alla Giunta regionale la rendicontazione sull’applicazione della presente legge indicando, in particolare, il numero dei soggetti che hanno usufruito del contributo e la relativa spesa sostenuta.


ARTICOLO 4
Norma transitoria.


1. L’importo del contributo mensile così come individuato nella tabella A allegata alla presente legge è erogabile a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino alla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), continuano ad applicarsi le procedure vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), è comunque ammessa l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria delle prestazioni sanitarie, incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti con decorrenza dal 1° gennaio 2009.


ARTICOLO 5
Norma finanziaria.


1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, riferiti alle prestazioni non ricomprese nei LEA garantiti dalla normativa nazionale e quantificati in euro 1.580.000,00 per gli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte prelevando le risorse allocate nelle partite n. 3, n. 4 e n. 6 dell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2008-2010; contestualmente la dotazione dell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” viene aumentata di euro 1.580.000,00 per gli esercizi 2009 e 2010.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 7 novembre 2008


ALLEGATO 1
TABELLA A (articolo 2) Importo mensile (euro) per fasce d’età divisibilein quattro buoni mensili
Fasce d’età Importo mensile (euro) 6 mesi - 1 anno 50,00 1 - 3 anni 70,00 3 - 6 anni 100,00 6 - 10 anni 105,00 Maggiori di 10 anni 140,00



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