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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale 7 marzo 2011, n. 7
Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


Art. 1
(Obiettivi)


1. La Regione Calabria, consapevole dell'importanza dei valori della legalità e della convivenza democratica e solidale tra i cittadini, intende uniformarvi la propria attività istituzionale ed adottare ogni strumento che serva ad affermarli e renderli concreti.


2. È istituita l'Agenzia regionale della Calabria per i beni confiscati alle organizzazioni criminali, di seguito definita Agenzia.


3. L'Agenzia costituisce uno strumento per l'attuazione dei principi di cui al primo comma. I suoi compiti sono quelli indicati nell'articolo 3.


Art. 2
(Sede e organizzazione)


1. L'Agenzia è presieduta dal Presidente della Giunta regionale e utilizza personale della Giunta regionale collocato in distacco.


2. L'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria ha sede presso gli uffici della Giunta regionale. La definizione dell'organizzazione interna e delle modalità di funzionamento dell'Agenzia sono definite dalla Giunta regionale con regolamento.


3. L'Agenzia ha autonomia gestionale, finanziaria e contabile.


Art. 3
(Compiti)


1. L'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria:


a) redige, sulla base delle indicazioni del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione contro la 'ndrangheta, un piano annuale di indirizzo programmatico cui conformare la propria azione;


b) sottopone le indicazioni per il riutilizzo dei beni confiscati in Calabria all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con cui sottoscrive appositi protocolli d'intesa, richiedendone eventualmente l'assegnazione;


c) amministra i beni eventualmente assegnati alla Regione Calabria assicurandone il riutilizzo per fini di utilità pubblica e sociale anche attraverso appositi bandi o concorsi di idee;


d) predispone, d'intesa con i soggetti assegnatari, apposite iniziative concernenti la promozione dell'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione;


e) promuove la definizione di accordi con gli istituti bancari per l'estinzione di ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati e che ne ostacolano l'assegnazione ed il riutilizzo;


f) vigila sul corretto utilizzo dei beni confiscati da parte dei soggetti assegnatari e sull'effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni ed il loro utilizzo;


g) promuove la costituzione di cooperative di lavoratori per la gestione dei beni aziendali confiscati e destinati all'affitto ai sensi dell'articolo 2 undecies, comma 3, lettera a) della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i. (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) realizzando a tal fine anche progetti per la formazione professionale dei soggetti assegnatari di beni confiscati;


h) collabora con gli appositi organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca;


i) redige ed aggiorna un manuale delle buone prassi di utilizzo e gestione dei beni confiscati;


l) redige un rapporto annuale sull'attività svolta e lo sottopone alla Commissione contro la 'ndrangheta;


m) promuove tutte le forme di comunicazione e di informazione pubblica sull'attività di assegnazione ed utilizzo dei beni confiscati;


n) pubblica annualmente un rapporto sull'uso sociale dei beni confiscati in Calabria;


o) finanzia e/o organizza, anche d'intesa con università e istituti di alta formazione, di insegnamenti universitari e di corsi di formazione destinati a promuovere le conoscenze professionali utili per lo svolgimento di funzioni di amministrazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.


Art. 4
(Protocolli di intesa)


1. L'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con i soggetti pubblici competenti per permettere che i beni giungano alla fase finale del procedimento di destinazione, effettivamente fruibili, liberi da vincoli giuridici o di fatto e, dove possibile, siano mantenuti e gestiti in tutte le fasi del procedimento.


Art. 5
(Priorità nei programmi di finanziamento)


1. Una quota non inferiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo dei fondi di bilancio regionale, stanziati annualmente per il finanziamento dei programmi o piani di opere pubbliche, è destinata ai progetti di recupero strutturale per il riutilizzo e la fruizione ai fini sociali dei beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria.


Art. 6
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.



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