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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51
Norme sull’iniziativa popolare delle leggi.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 74 dello Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia della qualità della normazione);
Visto il parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 6 luglio 2010;
Considerato quanto segue:
1. A seguito dell’approvazione dell’articolo 74 dello Statuto che ha introdotto nuove disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi, si è manifestata la necessità di una nuova disciplina legislativa di attuazione in sostituzione della preesistente legge regionale 14 luglio 1972, n. 19 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi);
2. Sono intervenute nel corso degli anni nuove normative statali e regionali, nonché modifiche nell’organizzazione del Consiglio regionale tali da rendere obsoleta la vigente normativa;
3. Attesa l’esigenza di favorire la partecipazione dei cittadini elettori alla formazione degli atti legislativi di competenza regionale e di stimolare l’interesse dell’elettore al funzionamento dell’istituzione Consiglio regionale in quanto espressione della volontà popolare, si definisce un procedimento agevolato per la presentazione all’Assemblea regionale di proposte di legge elaborate e sottoscritte dai cittadini, nonché la facoltà degli enti locali toscani di presentare proprie proposte di legge approvate dai rispettivi consigli;
4. Al fine di ricondurre l’iniziativa legislativa popolare nell’ambito dei limiti e dei requisiti dettati dalla legge, é previsto che il Presidente del Consiglio regionale ne valuti il rispetto prima dell’inizio della raccolta delle firme da parte dei promotori e possa dichiarare l’improcedibilità della proposta, con l’evidente vantaggio di evitare una raccolta di firme da parte dei promotori che non si riveli efficace;
5. Per tutelare la volontà espressa dagli elettori che hanno sottoscritto la proposta di legge, si è ritenuto di prevedere che la proposta sia sottoposta al voto dell’aula nel merito nel testo originale (entro nove mesi), mentre gli eventuali emendamenti della commissione consiliare referente siano presentati separatamente;
6. Per agevolare l’opera dei promotori nella raccolta, si è valutata l’opportunità di prevedere che sia un ufficio del Consiglio regionale a procedere alla verifica dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della Regione.
7. Al fine di facilitare gli uffici del Consiglio regionale e dei comuni interessati nelle operazioni di verifica dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali, è stata prevista l’indicazione, per i promotori, di utilizzare fogli di raccolta firme separati per ciascun comune di iscrizione; tale previsione tuttavia non costituisce obbligo e di conseguenza non dà luogo, in caso di inosservanza, ad alcuna sanzione.


Approva la presente legge


TITOLO I
Disposizioni generali


ARTICOLO 1
Iniziativa popolare delle leggi


1. L’iniziativa popolare delle leggi, di seguito denominata iniziativa, è esercitata, ai sensi dell’articolo 74 dello Statuto, da cinquemila elettori della Regione, da almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla città metropolitana, una volta istituita, e dal Consiglio delle autonomie locali.


ARTICOLO 2
Requisiti generali


1. I soggetti titolari dell’iniziativa presentano una proposta di legge, redatta in preambolo ed in articoli, in conformità alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia della qualità della normazione).
2. La proposta di legge è accompagnata da una relazione illustrativa che ne chiarisce i contenuti e lo scopo e da una relazione tecnico-finanziaria nel caso in cui siano previste spese o minori entrate. La relazione illustrativa sostituisce la relazione tecnico-normativa di cui alla l.r. 55/2008.
3. La proposta di legge che comporta spese o minori entrate per l’esercizio in corso, indica l’ammontare della spesa o minore entrata, i mezzi per farvi fronte, le conseguenti variazioni di bilancio.
4. L’assenza dei requisiti, di cui al presente articolo, comporta la dichiarazione di improcedibilità dell’iniziativa.


ARTICOLO 3
Limiti


1. L’iniziativa non è ammessa per le modifiche dello Statuto regionale e per le leggi di bilancio.
2. La violazione dei limiti di cui al comma 1, comporta l’improcedibilità dell’iniziativa.


ARTICOLO 4
Assistenza ai promotori dell’iniziativa


1. Ciascun soggetto di cui all’articolo 1, che intende promuovere l’iniziativa, può presentare una richiesta scritta all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale al fine di ottenere l’assistenza degli uffici del Consiglio regionale per la formulazione tecnica della proposta.
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assicura che l’assistenza richiesta venga prestata.


TITOLO II
Iniziativa degli elettori


ARTICOLO 5
Requisiti dell’iniziativa degli elettori


1. L’iniziativa degli elettori si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge, nella forma indicata dall’articolo 2, sottoscritta da almeno cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.


ARTICOLO 6
Inizio del procedimento e individuazione dei promotori


1. Al fine di esercitare l’iniziativa, almeno tre elettori della Regione che assumono la qualità di promotori dell’iniziativa presentano la proposta di legge al Presidente del Consiglio regionale.
2. I promotori all’atto della presentazione, indicano il loro nome, cognome, domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax.
3. I promotori:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento relativo all’iniziativa, effettuate mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
b) intervengono nelle fasi del procedimento secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale.


ARTICOLO 7
Valutazione della procedibilità dell’iniziativa


1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base di un’istruttoria tecnica svolta da parte degli uffici consiliari e sentito l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, si pronuncia in ordine alla procedibilità dell’iniziativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, e articolo 3, comma 2, entro trenta giorni dalla presentazione di cui all’articolo 6, comma 1.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di dichiarazione di procedibilità dell’iniziativa, ne dà comunicazione ai promotori ed individua il responsabile del procedimento nell’ambito degli uffici consiliari.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di dichiarazione di improcedibilità, ne dà comunicazione ai promotori.


ARTICOLO 8
Stampa e vidimazione dei fogli per le firme


1. Per la raccolta delle firme, relative all’iniziativa dichiarata procedibile, sono utilizzati fogli di carta vidimati; ciascuno di essi riporta in epigrafe il testo della proposta di legge e la relazione illustrativa. Se il testo supera le tre facciate di ogni foglio, esso è riprodotto in un foglio a sé stante, unito a quello usato per la raccolta delle firme in modo da non poterne essere disgiunto ed è vidimato contemporaneamente a quello.
2. I fogli possono essere stampati a cura e spese del Consiglio regionale. A tal fine, i promotori presentano all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale una richiesta scritta contenente il numero dei fogli richiesti, il testo della proposta e la relazione illustrativa da riprodurre sui fogli stessi.
3. Sono consentite ulteriori richieste per la stampa dei fogli. Il numero dei fogli complessivamente richiesti non può essere superiore al doppio dei fogli necessari per raccogliere il numero minimo delle firme previste dall’articolo 5.
4. I fogli sono vidimati dal responsabile del procedimento o da funzionari da lui delegati con l’apposizione del timbro, della data e della firma.
5. I fogli stampati e vidimati sono forniti dal Consiglio regionale entro dieci giorni dalla richiesta di cui ai commi 2 e 4.
6. I fogli stampati a cura dei promotori possono essere vidimati:
a) presso le segreterie comunali o le cancellerie degli uffici giudiziari;
b) presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
7. La proposta di legge, corredata dalle firme raccolte, non può essere presentata su fogli vidimati da oltre centottanta giorni.


ARTICOLO 9
Raccolta e autenticazione delle firme


1. Gli elettori appongono la loro firma sui fogli vidimati, in calce alla proposta. Accanto alla firma sono indicati per esteso il nome e cognome, il luogo, la data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto l’elettore, nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. I fogli recano uno spazio per l’indicazione, facoltativa, del numero di iscrizione nelle liste elettorali comunali.
3. Le firme sono autenticate, nello spazio del foglio a ciò dedicato, da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
4. L’autenticazione deve recare l’indicazione della data in cui avviene e può essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
5. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.
6. La verifica dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste di un comune della Regione è a carico del Consiglio regionale che può, nel rispetto della riservatezza dei dati personali:
a) verificare direttamente mediante consultazione per via telematica degli archivi dei comuni certificanti;
b) richiedere la verifica ai comuni stessi: in tal caso il Consiglio regionale e i comuni utilizzano il fax o qualunque mezzo telematico.
7. Al fine di consentire la verifica di cui al comma 6, i promotori curano che ciascun foglio contenga le firme dei sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali di un solo comune e raggruppano i fogli per comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori.


ARTICOLO 10
Deposito della proposta di legge


1. La proposta di legge, corredata dalle firme raccolte, è depositata presso il Presidente del Consiglio regionale a cura dei promotori.
2. Il responsabile del procedimento dà atto del deposito della proposta e dei documenti prescritti mediante processo verbale che attesta la data del deposito e la dichiarazione dei promotori sul numero delle firme raccolte.
3. Il responsabile del procedimento provvede alla verifica ed al computo delle firme degli elettori entro quaranta giorni.
4. Il Presidente, a seguito delle verifiche di cui al comma 3, dichiara la procedibilità o meno della proposta di legge, dandone comunicazione ai promotori.


ARTICOLO 11
Spese


1. Il Consiglio regionale, quando non è stata dichiarata
l’improcedibilità della proposta ai sensi dell’articolo 10, eroga ai promotori un contributo forfettario per le spese di organizzazione nella misura di euro 5.000,00.
2. A tal fine i promotori depositano, insieme alla proposta di legge, una richiesta scritta al Presidente del Consiglio regionale contenente l’indicazione del promotore a cui va effettuato il rimborso delle spese con effetto liberatorio.
3. L’entità del rimborso di cui al comma 1, può essere aggiornata con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con periodicità almeno biennale, a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge.


TITOLO III
Iniziativa degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali


ARTICOLO 12
Requisiti dell’iniziativa degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali


1. L’iniziativa dei consigli comunali, dei consigli provinciali, della città metropolitana e del Consiglio delle autonomie locali si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge, nella forma indicata dall’articolo 2, approvata con deliberazione di almeno tre consigli comunali, di un consiglio provinciale, dell’organo deliberativo della città metropolitana o del Consiglio delle autonomie locali.


ARTICOLO 13
Deposito della proposta di legge e individuazione dei delegati


1. Ogni sindaco di comune, ogni presidente di provincia, l’organo di vertice della città metropolitana ed il presidente del Consiglio delle autonomie locali, depositano la proposta di legge presso il Presidente del Consiglio regionale.
2. La proposta è accompagnata, a pena di improcedibilità, dalle deliberazioni di approvazione degli enti promotori.
3. I soggetti di cui al comma 1, all’atto di presentazione, provvedono singolarmente o d’intesa, nel caso d’iniziativa di tre o più consigli comunali, all’indicazione di tre delegati.
4. Ai delegati si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3.


ARTICOLO 14
Valutazione della procedibilità


1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base di un’istruttoria tecnica svolta dagli uffici consiliari e sentito l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, si pronuncia sulla procedibilità della proposta ai sensi dell’articolo 2, comma 4, articolo 3, comma 2, e articolo 13, comma 2.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di dichiarazione di procedibilità della proposta, ne dà comunicazione ai delegati ed individua il responsabile del procedimento nell’ambito degli uffici consiliari.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di dichiarazione di improcedibilità della proposta, ne dà comunicazione ai delegati.


TITOLO IV
Disposizioni sul procedimento e finali


ARTICOLO 15
Esame e discussione


1. La proposta di legge dichiarata procedibile è portata all’esame del Consiglio regionale, che la vota nel merito, ai sensi dell’articolo 74, comma 3, dello Statuto, non oltre nove mesi dalla presentazione.
2. La proposta di legge è portata all’esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti proposti dalla commissione consiliare referente sono trasmessi separatamente e con il parere dei promotori di cui all’articolo 6 o dei delegati di cui all’articolo 13.
3. I promotori, in rappresentanza dei sottoscrittori, e i delegati sono ammessi all’esame istruttorio della proposta di legge nei modi previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale.


ARTICOLO 16
Sospensione dei termini


1. Il decorso dei termini di cui all’articolo 7, comma 1, e all’articolo 10, comma 3, è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto.


ARTICOLO 17
Norma finanziaria


1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte per il 2010 con le risorse allocate nel bilancio del Consiglio regionale a copertura delle spese di cui alla legge regionale 14 luglio 1972, n. 19 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi). Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.


ARTICOLO 18
Norma transitoria


1. Per i procedimenti di presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare, in corso all’entrata in vigore della presente legge, restano validi gli atti già compiuti ai sensi della l.r. 19/1972.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, per procedimenti in corso s’intendono le proposte di legge di iniziativa popolare per le quali, all’entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata in Consiglio regionale la richiesta di fogli di cui all’articolo 5, comma 5, della l.r. 19/1972 ovvero sia stata depositata, presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, la proposta di legge ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della stessa l.r. 19/1972.


ARTICOLO 19
Abrogazione


1. La legge regionale 14 luglio 1972, n. 19 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi), è abrogata.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 6 ottobre 2010


La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.09.2010.



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