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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 5 novembre 2009, n. 64
Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.
59), ed in particolare l’articolo 89, comma 1, lettera b);
Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la
difesa del suolo), ed in particolare l’articolo 12, comma 1, lettera f) e l’articolo 14, comma 1, lettera f);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l’articolo 61, comma 3;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 24 luglio 2009;
Considerato quanto segue:
1. Si è manifestata la necessità di modificare le disposizioni della legge regionale 7 gennaio 1994, n. 1 (Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), che disciplina le funzioni attribuite alle regioni ai sensi dell’abrogata legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), in materia di difesa del suolo e della legge 21 ottobre 1994, n. 584 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
recante: “Misure urgenti in materia di dighe”);
2. È emersa l’esigenza di una nuova legge al fine di prendere atto del mutato quadro normativo di riferimento in ordine alle funzioni amministrative, attualmente delineato dal d.lgs. 112/1998, dal d.lgs. 152/2006, nonché del nuovo assetto delle competenze determinato dalla l.r. 91/1998, che ha attribuito alle province tutte le funzioni che prima erano svolte dagli uffici del genio civile;
3. È necessario tener conto del nuovo assetto costituzionale delle competenze nell’ambito del quale la disciplina in oggetto, per quanto concerne la progettazione e costruzione degli impianti, si colloca sul piano della normativa tecnica “trasversale”, finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, mentre, per l’aspetto della tutela ambientale, è riconducibile alla “difesa del suolo”, presentando punti di stretta interconnessione con materie di legislazione concorrente, tra le quali il ”governo del territorio” e la “protezione civile”;
4. Nell’ambito delle competenze già riservate alla Regione dalla l.r. 91/1998, si è posta la necessità di assicurare il raccordo con le funzioni regionali in materia di difesa del suolo attraverso l’espressione del relativo parere regionale di conformità agli atti di pianificazione e programmazione regionale nonché specificare le funzioni amministrative corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario che la Regione svolge in ordine al monitoraggio idrogeologico ed idraulico e che trovano concreta esplicazione nell’invio da parte della provincia dei dati relativi ai provvedimenti adottati e alle caratteristiche essenziali degli impianti oggetto dei provvedimenti;
5. Si è reso necessario adeguare la parte che disciplina le
fasi della progettazione alle nuove norme in materia di lavori
pubblici, con l’introduzione delle corrette definizioni di “progetto preliminare” e “progetto definitivo”, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in luogo del progetto di “massima” ed “esecutivo” che attualmente costituisce la normativa di riferimento ai sensi all’articolo 2 della l. 584/1994 e dell’articolo 61, comma 3, del d.lgs.152/2006;
6. Si è riscontrata la necessità di introdurre specifiche disposizioni finalizzate a garantire, nell’ambito dei poteri di controllo e vigilanza attribuiti alla province, il necessario coordinamento con le competenti strutture in materia di protezione civile;
7. Con il regolamento di attuazione della legge sono disciplinati il procedimento per l’approvazione dei progetti ed il controllo sull’esercizio delle opere, nonché la suddivisione in classi degli impianti e la classificazione di rischio connessa;
quanto agli aspetti procedurali, si è posta l’esigenza di:
a) definire più chiaramente le ipotesi di regolarizzazione, autorizzazione in sanatoria e denuncia di esistenza degli impianti
esistenti;
b) integrare le casistiche contemplate introducendo una specifica disciplina per i casi di chiusura temporanea o di cessazione definitiva dell’impianto e, in connessione a tale ultima previsione, l’ipotesi di demolizione su istanza del soggetto interessato ovvero d’ufficio ove necessaria per la tutela della pubblica incolumità;
8. Si è ritenuto altresì opportuno rinviare alla disciplina di dettaglio del regolamento:
a) l’individuazione di parametri e specifiche tecniche univoci e coerenti con le definizioni adottate dalla normativa statale;
b) la suddivisione degli impianti in classi e la creazione di un connesso sistema di classificazione del rischio, al fine di diversificare le modalità dei progetti da presentare, individuare i criteri di effettuazione del collaudo, ottimizzando tempi e modi
dell’attività di controllo, in connessione alla rilevanza ed incidenza sul territorio dei singoli impianti;


Si approva la presente legge


ARTICOLO 1
Oggetto


1. La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonchè attribuite alle province dall’articolo 14, comma 1, lettera f), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo).
2. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i quindici metri di altezza e che determinano un invaso non superiore ad un milione di metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.
3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle opere di ritenuta destinate alla formazione di serbatoi idrici artificiali realizzati fuori alveo.
4. Sono escluse dall’applicazione della presente legge:
a) le opere di regimazione di fiumi e torrenti soggette ad autorizzazioni ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
b) le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, in quanto riservate alla competenza statale.
5. Sono altresì esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge:
a) gli impianti il cui bacino di accumulo è ricavato mediante semplice escavazione dal piano di campagna e che risultano sprovvisti di rilevato o di altra struttura di ritenuta, ad eccezione dei casi in cui tali impianti sono situati in prossimità di pendii, scarpate, ovvero di particolari conformazioni del terreno che determinano la formazione di un corpo terroso assimilabile ad un struttura di ritenuta;
b) i manufatti di altezza non superiore a due metri e che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 5.000 metri cubi.


ARTICOLO 2
Competenze regionali


1. Nell’ambito delle funzioni riservate alla Regione dall’articolo 12, comma 1, della l.r. 91/1998, la struttura regionale competente esprime parere in ordine alla conformità degli invasi rispetto agli atti di pianificazione e programmazione regionale in materia di difesa del suolo, limitatamente alle tipologie d’impianto individuate dal regolamento di cui all’articolo 14 e con le modalità ivi previste.
2. La Regione esercita altresì le funzioni amministrative in ordine al monitoraggio idrogeologico e idraulico, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera f), della l.r. 91/1998. A tal fine le province, con le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 14, comunicano alla Regione i dati relativi:
a) alle caratteristiche essenziali degli impianti ed all’uso cui sono destinati;
b) alle autorizzazioni alla costruzione di cui all’articolo 4;
c) ai provvedimenti che autorizzano o dispongono gli interventi di
ripristino dei luoghi e di messa in sicurezza di cui agli articoli 9 e 11, comma 10, e le demolizioni di cui agli articoli 10 e 11, comma 11;
d) alle denunce di esistenza ed ai provvedimenti di regolarizzazione e sanatoria di cui all’articolo 11.


ARTICOLO 3
Domanda di autorizzazione e progetto preliminare


1. Per ogni intervento riguardante la costruzione di sbarramenti e opere di ritenuta di cui all’articolo 1, comma 2, ovvero la modifica di sbarramenti e opere di ritenuta già esistenti che mantiene o fa rientrare le opere stesse nella competenza delle province, la relativa domanda di autorizzazione è rivolta alla provincia territorialmente competente.
2. La domanda di cui al comma 1, è corredata dal progetto preliminare redatto con i contenuti di cui all’articolo 93, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come specificati dalle norme del regolamento di attuazione di cui all’articolo 14.
3. L’approvazione del progetto preliminare è immediatamente comunicata, a cura della provincia, al soggetto richiedente che può procedere alla presentazione del progetto definitivo redatto con i contenuti di cui all’articolo 93, comma 4, del d.lgs. 163/2006, come specificati dalle norme del regolamento di attuazione di cui all’articolo 14. La presentazione del progetto definitivo è corredata dalla valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente in materia.


ARTICOLO 4
Approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione


1. La provincia, effettuata l’istruttoria del progetto definitivo, lo approva e rilascia l’autorizzazione alla costruzione, previa sottoscrizione di due distinti fogli di condizioni, riguardanti rispettivamente le norme da rispettare durante la costruzione dell’impianto e le norme relative alla manutenzione e all’esercizio dello stesso concernenti anche la regolamentazione circa l’uso della risorsa idrica in caso di emergenza.
2. Quando lo sbarramento per il quale viene chiesta l’autorizzazione comporta l’utilizzo di acque pubbliche, l’approvazione di cui al comma 1 è subordinata al rilascio della relativa concessione di derivazione. È fatto salvo quanto disposto dall’articolo 13 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), in merito ai casi di accertata urgenza.
3. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la costruzione delle opere di cui all’articolo 1, da parte del comune competente, è subordinato all’approvazione del progetto definitivo ai sensi della presente legge.


ARTICOLO 5
Esecuzione lavori


1. Il soggetto autorizzato ad attuare gli interventi di cui alla presente legge, prima dell’inizio dei lavori, nomina il direttore dei lavori stessi, quale responsabile della loro corretta esecuzione, nel rispetto delle norme contenute nel foglio di condizioni per la costruzione di cui all’articolo 4, comma 1.
2. L’esecuzione dei lavori è subordinata agli adempimenti per inizio lavori in zone soggette a rischio sismico di cui agli articoli da 95 a 118 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
3. Il titolare dell’autorizzazione di cui al comma 1, dà tempestiva comunicazione dell’inizio dei lavori alla provincia competente, indicando contestualmente il nominativo del direttore prescelto.
4. Durante l’esecuzione dell’opera la provincia competente può effettuare visite di controllo per accertarne la corretta attuazione.


ARTICOLO 6
Collaudo


1. Entro trenta giorni dalla comunicazione di inizio lavori di cui
all’articolo 5, comma 3, il titolare dell’autorizzazione comunica alla provincia il nominativo del collaudatore delle opere.
2. Il collaudatore è nominato dal titolare dell’autorizzazione tra
soggetti aventi i requisiti professionali di cui all’articolo 188, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali per quanto attiene la specifica competenza in materia di sbarramenti. Non possono essere nominati collaudatori coloro che siano intervenuti nelle attività di autorizzazione, progettazione, direzione, esecuzione, vigilanza e controllo delle opere da sottoporre a collaudo e che, nel caso di impianti di proprietà privata, siano alle dipendenze di enti pubblici cui compete l’emanazione degli atti inerenti alle suddette attività.
3. Il regolamento di cui all’articolo 14, disciplina le modalità di esecuzione del collaudo, la comunicazione dell’esito di detto collaudo alla provincia, nonché le tipologie degli invasi per i quali il collaudo non è richiesto.
4. Le spese di collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del soggetto autorizzato.


ARTICOLO 7
Esercizio e vigilanza


1. L’esercizio dell’impianto è vincolato all’avvenuto collaudo a norma dell’articolo 6. Gli atti del collaudo sono inviati alla provincia entro quindici giorni dal loro rilascio.
2. Il titolare dell’autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l’esercizio dell’impianto dà tempestiva comunicazione alla provincia dell’entrata in esercizio dell’opera realizzata.
3. Il soggetto di cui al comma 2, provvede, in maniera continuativa e per tutta la durata dell’impianto, al controllo ed alla vigilanza sulla efficienza di tutte le relative opere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione dell’impianto. Alle scadenze indicate nel predetto foglio di condizioni, il medesimo soggetto presenta alla provincia appositi rapporti, redatti da professionista avente i requisiti per la nomina a collaudatore ai sensi dell’articolo 6, comma 2, attestanti la funzionalità dell’impianto ed il perfetto stato di manutenzione e di efficienza di tutte le opere relative al medesimo.
4. La provincia in qualunque momento può apportare le modifiche ritenute necessarie al foglio di condizioni per la manutenzione e l’esercizio dell’impianto di cui all’articolo 4, comma 1. Il titolare dell’autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l’esercizio dell’impianto è tenuto al rispetto di tali eventuali successive modifiche.


ARTICOLO 8
Poteri di controllo


1. La provincia effettua periodiche visite di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti appartenenti alle tipologie individuate nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 14, in relazione alla loro maggior rilevanza ed incidenza sul territorio.
2. La provincia che, nel corso del controllo ad un impianto, rileva difformità di esecuzione dei lavori autorizzati, oppure carenze di manutenzione, o altri fatti che possono costituire pregiudizio alla funzionalità delle opere, nonché potenziale pericolo per la pubblica incolumità, prescrive gli interventi e le opere indispensabili, che il titolare dell’autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l’esercizio dell’impianto è tenuto a realizzare, dandone immediata comunicazione alle strutture competenti in materia di protezione civile.
3. La provincia che, a seguito di visita di controllo, accerta
l’esistenza di manifestazioni nell’impianto che possono far temere un immediato pericolo per la pubblica incolumità, ordina direttamente al titolare dell’autorizzazione o al soggetto che a qualunque titolo ha l’esercizio dell’impianto, la realizzazione immediata degli interventi e delle opere di cui al comma 2 e, in caso di inosservanza, provvede alla esecuzione d’ufficio e a spese dello stesso soggetto, dando di ciò immediata comunicazione alle strutture competenti in materia di protezione civile.
4. La provincia assicura alla Regione ed alla autorità di bacino
competente periodici rapporti informativi, almeno con frequenza annuale, sulle attività di controllo svolte nonché sullo stato di esercizio degli impianti tenuto conto dei rapporti trasmessi dai soggetti obbligati alla vigilanza ai sensi dell’articolo 7, comma 3.


ARTICOLO 9
Chiusura delle opere di ritenuta e abbandono dell’invaso


1. Il soggetto che a qualunque titolo ha la gestione delle opere di ritenuta ovvero il proprietario del terreno su cui il medesimo sorge, comunica tempestivamente la temporanea o definitiva chiusura dell’esercizio delle stesse alla provincia territorialmente competente che può, in ogni momento, prescrivere i necessari adempimenti finalizzati alla messa in sicurezza del medesimo impianto.
2. In caso di cessazione definitiva dell’esercizio dell’impianto e di abbandono dell’invaso, il soggetto che a qualunque titolo ne ha la gestione, ovvero il proprietario del terreno su cui il medesimo sorge, esegue, a proprie cura e spese e secondo le prescrizioni impartite, i lavori di ripristino dello stato dei luoghi ovvero gli interventi necessari per assicurare la messa in sicurezza delle opere, previa autorizzazione della provincia territorialmente competente.
3 La provincia, in caso di pericolo per la pubblica incolumità ordina al soggetto che a qualunque titolo ha la gestione dell’impianto dismesso, ovvero del proprietario del terreno su cui il medesimo sorge, l’immediata realizzazione dei lavori e gli interventi di cui al comma 2 e, in caso di inosservanza, provvede alla esecuzione d’ufficio con spese a carico dello stesso soggetto interessato.
4. Il regolamento di cui all’articolo 14 definisce i tempi e le modalità delle comunicazioni di cui al comma 1, nonché i contenuti essenziali della domanda di autorizzazione dei lavori e degli interventi cui al comma 2 e la documentazione tecnica da allegare alla stessa.


ARTICOLO 10
Demolizioni


1. Nel caso di realizzazione di nuovi impianti senza la prescritta
autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 13, comma 2, la provincia ordina la demolizione a cura e spese degli interessati entro un congruo termine all’uopo fissato. Ove tale termine trascorra inutilmente, la provincia dispone l’esecuzione d’ufficio dei lavori di demolizione con spese a carico del soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente l’impianto, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.
2. In caso di cessazione definitiva delle opere di ritenuta e di
abbandono dell’invaso, la provincia può altresì autorizzare, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, la demolizione dell’impianto su istanza del soggetto che a qualunque titolo ne ha la gestione, ovvero del proprietario del fondo in cui lo stesso sorge. In ogni caso, ove necessario alla tutela della pubblica incolumità, la provincia può ordinare la demolizione dell’impianto dismesso ai sensi dell’articolo 9, comma 3.


ARTICOLO 11
Norme transitorie


1. Il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere indicate
all’articolo 1, esistenti o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 14, inoltra alla provincia competente per territorio la denuncia di esistenza delle opere sopra richiamate, entro centottanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.
2. Per le opere di cui al comma 1, che sono state regolarmente
autorizzate, gli interessati inviano, in allegato alla denunzia di esistenza, una dichiarazione giurata, corredata da documentazione fotografica dalla quale risulta:
a) la conformità delle opere medesime al progetto originario in base al quale fu autorizzata la loro esecuzione;
b) il rispetto delle prescrizioni riguardanti la manutenzione e l’esercizio dell’impianto.
3. La dichiarazione di cui al comma 2, è rilasciata da soggetti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali. Su richiesta della provincia, l’interessato presenta altresì copia del progetto originario e copia dei fogli di condizioni per la costruzione e l’esercizio. Resta comunque ferma la facoltà della provincia di accertare con visite in sito la veridicità della dichiarazione.
4. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 14, individua i contenuti essenziali della denuncia di esistenza, nonché l’ulteriore documentazione da allegare alla medesima.
5. Gli impianti di cui al comma 2 che, pur risultando conformi al
progetto originario in base al quale ne fu autorizzata la costruzione,
contrastano con le disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all’articolo 14, sono valutati caso per caso dalla provincia che, in base alla loro pericolosità, dispone quali di essi sono da assoggettare ad adeguamento, indicando altresì modalità e tempi di realizzazione dei relativi progetti e delle successive opere. In ogni caso, la provincia prescrive i necessari adeguamenti quando accerta che gli impianti di cui al comma 2, determinano un’oggettiva situazione di rischio per la pubblica incolumità.
6. Per gli impianti esistenti regolarmente autorizzati, per i quali non è possibile produrre la documentazione di cui al comma 2, i soggetti interessati inviano alla provincia territorialmente competente domanda di regolarizzazione corredata da idonea documentazione attestante la situazione di fatto degli impianti stessi per il loro eventuale adeguamento alle norme contenute nella presente legge e nel regolamento attuativo di cui all’articolo 14, e per la regolamentazione mediante foglio di condizioni della loro manutenzione ed esercizio. Il regolamento attuativo di cui all’articolo 14, individua i contenuti essenziali della domanda di regolarizzazione e la documentazione da allegare alla stessa.
7. Quando le opere di cui al comma 1, sono state realizzate in difetto di regolare autorizzazione, gli interessati, entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 14, inoltrano alla provincia competente per territorio, domanda diretta ad ottenere, l’autorizzazione in via di sanatoria dell’opera. Tale domanda è corredata dal progetto dell’impianto, redatto con i contenuti del progetto definitivo richiesto per i nuovi impianti. In caso di opere difformi rispetto alle disposizioni della presente legge, il progetto è corredato anche degli elaborati relativi agli interventi di adeguamento necessari. Il regolamento attuativo di cui all’articolo 14 individua i contenuti essenziali
della domanda di autorizzazione in sanatoria e l’ulteriore documentazione da allegare alla medesima.
8. La provincia, esaminate le domande di regolarizzazione o di sanatoria e la relativa documentazione, se non vi sono interventi di adeguamento da effettuare, dichiara l’opera regolarizzata ovvero sanata e predispone il foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione. Nel caso di interventi di adeguamento, la provincia approva il relativo progetto, richiedendo le eventuali modifiche ed integrazioni, e ne autorizza l’esecuzione secondo quanto previsto dall’articolo 4, indicando il termine di ultimazione dei lavori. Ultimati gli interventi, la provincia dichiara l’opera regolarizzata ovvero sanata e predispone il foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione.
9. Nelle more dei procedimenti di regolarizzazione e di approvazione in sanatoria di cui ai commi 6 e 7, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, gli interessati possono proseguire l’esercizio dell’opera di ritenuta e del relativo invaso, ferma restando la loro responsabilità per eventuali sinistri, se alla domanda hanno allegato anche una perizia giurata attestante l’assenza di pericoli per la popolazione, con riguardo allo stato delle opere, comprese le apparecchiature, alla
manutenzione e all’efficienza nonchè alle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa. La perizia giurata è rilasciata da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.
10. Entro un congruo termine la provincia dispone la chiusura definitiva dell’esercizio degli impianti per i quali non è stata richiesto od ottenuta la regolarizzazione o l’autorizzazione in sanatoria ai sensi del presente articolo secondo le modalità previste dall’articolo 9, commi 2 e 3.
11. In ogni caso, per motivi di pubblico interesse, la provincia può ordinare la demolizione degli impianti in atto per i quali non sia stata dichiarata la regolarizzazione o la sanatoria ai sensi del presente articolo.
A tal fine la provincia assegna al titolare dell’impianto un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, dispone l’esecuzione d’ufficio con spese a carico degli interessati.
12. Per le opere di cui al presente articolo restano ferme tutte le disposizioni in materia urbanistica ed edilizia per quanto riguarda gli eventuali titoli abilitativi prescritti anche in sanatoria .


ARTICOLO 12
Responsabilità del proprietario del terreno su cui sorge l’impianto


1. Quando il soggetto titolare dell’autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo esercisce l’impianto è diverso dal proprietario del terreno su cui l’impianto sorge, quest’ultimo, se il primo non provvede, è comunque tenuto all’osservanza delle disposizioni della presente legge, salvo il suo diritto di rivalsa secondo le norme della legge civile.
2. Il proprietario del terreno su cui sorge l’impianto è altresì tenuto a comunicare alla provincia territorialmente competente entro trenta giorni dal perfezionamento dei relativi atti, l’avvenuta cessione della proprietà o la variazione del soggetto cui a qualunque titolo è affidata la gestione dell’impianto.


ARTICOLO 13
Sanzioni


1. Chiunque omette di inoltrare la denuncia di esistenza delle opere esistenti o in corso di realizzazione, di cui all’articolo 11, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 21.000,00. La medesima sanzione si applica a chi, pur avendo inoltrato la predetta denuncia di esistenza, prosegue l’esercizio di impianti esistenti in violazione delle prescrizioni e degli obblighi di cui all’articolo 11, commi 5, 6, 7, 9 e 10.
2. Chiunque, dalla data di entrata in vigore del regolamento di
attuazione previsto all’articolo 14, realizza opere di cui all’articolo 1, comma 2, senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3,00 per metro cubo di volume invasabile dall’opera di ritenuta. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a euro 5.000,00.
3. Chiunque realizza opere di cui all’articolo 1, comma 2, in violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di approvazione dei progetti, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 21.000,00.
4. Chiunque gestisce opere di cui all’articolo 1, comma 2, in violazione delle prescrizioni e degli obblighi di cui agli articoli 7, 8, comma 2, e all’articolo 9, commi 1 e 2, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.
5. Se le opere indispensabili di cui all’articolo 8, comma 2, e gli interventi di urgenza di cui all’articolo 8, comma 3, e all’articolo 9, comma 3, sono stati resi necessari a seguito di incauta custodia, deficienza di manutenzione o imperizia di gestione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.
6. In caso di inosservanza degli ordini di immediata realizzazione di cui all’articolo 8, comma 3 e all’articolo 9, comma 3, nonché degli ordini di demolizione di cui all’articolo 10, comma 1, all’articolo 11, comma 11, si applica una sanzione amministrativa pari al 20 per cento del costo degli interventi eseguiti d’ufficio.
7. Il proprietario del terreno su cui sorge l’impianto che omette di comunicare la cessione della proprietà o il cambio di gestione ai sensi dell’articolo 12, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00.
8. Per le opere superiori ai dieci metri d’altezza e che determinano un invaso superiore ai 100.000 metri cubi l’importo delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo è raddoppiato.
9. Nel caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi precedenti del
presente articolo sono raddoppiate. Ai fini della presente legge è considerato recidivo chi, dopo aver commesso una delle infrazioni previste dal presente articolo, commette, nei cinque anni successivi, la stessa violazione.
10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono applicate dalla provincia territorialmente competente, la quale incamera i relativi introiti.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
12 Il pagamento della sanzione amministrativa, anche in misura ridotta, non estingue l’obbligo degli adempimenti connessi alle prescrizioni fissate dalla presente legge.


ARTICOLO 14
Regolamento di attuazione


1. La Giunta regionale approva il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull’esercizio delle opere di cui all’articolo 1, nel rispetto delle norme tecniche relative alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento dell’articolo 61, comma 4, del d.lgs. 152/2006 .
2. Il regolamento di cui al comma 1, definisce in particolare i seguenti elementi:
a) contenuti essenziali delle domande di autorizzazione;
b) forme e contenuti per la redazione dei progetti;
c) forme e contenuti dei fogli di condizioni;
d) modalità di indagine e controlli e poteri di prescrizione in fase di esecuzione dei lavori di costruzione degli impianti e criteri per l’effettuazione del collaudo;
e) forme e periodicità dei rapporti tecnici sullo stato di manutenzione e di efficienza delle opere;
f) criteri per l’individuazione degli invasi da sottoporre a controlli periodici sullo stato di manutenzione ed esercizio;
g) contenuti essenziali delle denunce di esistenza, nonché delle domande di regolarizzazione e di autorizzazione in sanatoria e documentazione da allegare alle stesse, e relativi poteri di prescrizione finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza degli impianti.
3. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina altresì:
a) la definizione omogenea di nozioni, parametri e specifiche tecniche di riferimento, in coerenza con la normativa tecnica statale;
b) la suddivisione in classi degli impianti soggetti alle disposizioni della presente legge, in base all’altezza dell’opera di ritenuta ed al volume d’invaso;
c) la definizione degli stati di rischio indotto in rapporto
all’incidenza sul territorio e alla vulnerabilità dell’ambiente circostante, individuati su un’area significativa calcolata in proporzione al volume dell’invaso;
d) la classificazione di rischio degli impianti, sulla base della classe d’invaso attribuita ai sensi della lettera b) e dello stato di rischio determinati con le modalità di cui alla lettera c);
e) le modalità di comunicazione della chiusura dell’esercizio delle opere di ritenuta e gli eventuali adempimenti per la messa in sicurezza delle stesse, nonché, in caso di cessazione definitiva dell’impianto e abbandono dell’invaso, l’iter procedurale di autorizzazione degli interventi di ripristino dei luoghi, demolizione e messa in sicurezza, la documentazione da
allegare, ed i relativi poteri di prescrizione;
f) l’individuazione delle tipologie di impianto per le quali è richiesto il parere di conformità di cui all’articolo 2, comma 1, nonché delle modalità di acquisizione del medesimo;
g) la definizione delle modalità di comunicazione dei dati di cui
all’articolo 2, comma 2;
h) l’individuazione dei contenuti essenziali del piano di gestione
dell’invaso ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. 152/2006, nelle more dell’emanazione delle disposizioni tecniche di cui all’articolo 20, comma 2 sexies della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31
marzo 1998, n. 112).
4. Le disposizioni del regolamento tengono conto di quanto previsto dalla disciplina di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana") e alla normativa regionale in materia di amministrazione digitale e semplificazione.


ARTICOLO 15
Abrogazioni


1. Sono abrogate le seguenti leggi :
a) legge regionale 7 gennaio 1994, n. 1 (Disciplina delle funzioni
amministrative attribuite alla Regione in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);
b) legge regionale 1 marzo 1996, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 1 del 7 gennaio 1994, in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo).


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 5 novembre 2009


La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.10.09.



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