NORMATIVA
Normativa regionale - Molise
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Legge regionale 5 maggio 2009, n. 16
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Interventi per la promozione e lo sviluppo del Sistema Cooperativo del Molise
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I PRINCIPI E FINALITÀ ARTICOLO 1 Finalità 1. La Regione Molise, in attuazione dei principi costituzionali e statutari nella materia ed in armonia con gli obiettivi della programmazione economica regionale, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, promuove lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione, sostiene l’innovazione delle società cooperative e ne valorizza le potenzialità per la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo dell’occupazione e per la valorizzazione di aree del territorio regionale che soffrono di particolari condizioni di svantaggio. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione realizza interventi a favore delle società cooperative e loro consorzi iscritti ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministero delle Attività produttive 23 giugno 2004, nella prima sezione dell’Albo Nazionale delle "cooperative a mutualità prevalente" di cui agli articoli 2512, 2513, 2514 c.c. e nella seconda sezione "cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente", in attuazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative). 3. Hanno titolo di priorità negli incentivi per gli interventi previsti dalla presente legge le cooperative a mutualità prevalente. 4. Sono esclusi dagli incentivi tutte le società cooperative operanti in settori già disciplinati da specifiche leggi regionali in materia di cooperazione. 5. La Giunta regionale coordina le politiche regionali per la valorizzazione e la diffusione dell’esperienza cooperativa in tutti i settori economici e sociali della realtà molisana e promuove la concertazione, la cooperazione istituzionale e il confronto tecnico-operativo tra le strutture competenti. TITOLO II ALBO REGIONALE E RACCORDO CON L’ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE CAPO I ALBO REGIONALE ARTICOLO 2 Istituzione dell’albo regionale delle società cooperative e loro consorzi 1. Allo scopo di programmare gli interventi a favore delle società cooperative è istituito, presso la competente Direzione generale, l’albo regionale delle società cooperative e loro consorzi, di seguito denominato: "albo". 2. L’iscrizione all’albo è requisito essenziale per ottenere la concessione di agevolazioni od incentivi o qualsiasi altro beneficio da parte della Regione. 3. Possono chiedere l’iscrizione all’albo le società cooperative e loro consorzi, a maggioranza di soci residenti in Molise, che abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale e che siano in possesso dei requisiti mutualistici di cui al comma 2 dell’articolo 1. 4. L’Albo è ripartito nelle seguenti categorie: a) cooperative di produzione e lavoro; b) cooperative di lavoro agricolo; c) cooperative sociali; d) cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento; e) cooperative edilizie e di abitazione; f) cooperative della pesca; g) cooperative di consumo; h) cooperative di dettaglianti; i) cooperative di trasporto; l) consorzi cooperativi; m) consorzi agrari; n) banche di credito cooperativo; o) consorzi e cooperative di garanzia e fidi; p) altre cooperative. 5. Le cooperative sociali, di cui alla lettera c) del comma 4, devono attenersi ai requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118). 6. Le cooperative sociali, di cui alla lettera c) del comma 4, come previsto dall’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), sono articolate nelle seguenti sottosezioni: a) sottosezione A, nella quale sono iscritte le società cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi; b) sottosezione B, nella quale sono iscritte le società cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o altre persone deboli come indicato dall’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), nonché ai soggetti che versano in fragilità sociale ai sensi dell’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); c) sottosezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all’articolo 8 della legge n. 381/1991.7. Al fine di evitare duplicazioni di presenza nella compagine sociale delle società cooperative iscritte all’albo, si adotta l’anagrafe informatizzata dei soci. ARTICOLO 3 Modalità e requisiti per l’iscrizione all’albo regionale 1. Per ottenere l’iscrizione all’albo, le società cooperative e loro consorzi devono presentare specifica domanda, indirizzata alla Direzione regionale competente in materia di cooperazione. 2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) atto costitutivo e statuto adeguato alla normativa vigente; b) dichiarazione sostitutiva dell’iscrizione alla C.C.I. A.A.; c) elenco nominativo aggiornato dei soci distinto tra: 1) soci ordinari (prestatori, volontari e fruitori); 2) soci sovventori (persone fisiche e giuridiche); 3) soci appartenenti a categorie speciali; d) elenco cariche sociali; e) copia dell’ultimo verbale di revisione ordinaria, qualora esistente; f) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del presidente della cooperativa o del consorzio, comprovante l’inesistenza di casi di ineleggibilità e di incompatibilità per i componenti del consiglio di amministrazione in carica; g) relazione sull’attività svolta e sui programmi da realizzare; h) indicazione sotto forma di dichiarazione dell’attività prevalente svolta dalla cooperativa; i) copia del documento di identità o di riconoscimento del presidente del consiglio di amministrazione; l) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa all’effettuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro; m) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa all’effettuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 3. Le cooperative sociali e loro consorzi per ottenere l’iscrizione nelle sottosezioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 dell’articolo 2, devono allegare, oltre alla documentazione indicata al comma 2, le seguenti dichiarazioni: a) per l’iscrizione alla sottosezione A: elenco nominativo delle figure professionali necessarie all’espletamento del servizio; b) per l’iscrizione alla sottosezione B: elenco dei soggetti svantaggiati nella misura prevista dall’articolo 4, comma 2, della legge n. 381/1991; c) per l’iscrizione alla sottosezione C: dichiarazione attestante quanto previsto dall’articolo 8 della legge n. 381/1991. 4. Per le società cooperative che intendono espletare il servizio di assistenza domiciliare di cui alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 21 (Interventi a favore delle persone anziane), rimane fermo l’obbligo di disporre delle figure professionali di cui all’articolo 8, comma 4, della stessa legge regionale. 5. L’iscrizione all’albo regionale delle società cooperative e loro consorzi è preclusa quando le stesse risultano aver contemporaneamente soci aderenti a più cooperative aventi tra loro finalità concorrenti. 6. L’iscrizione o il diniego di iscrizione delle società cooperative e loro consorzi all’albo sono disposti previa istruttoria e verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 6/2003, con determinazione del responsabile del servizio competente in materia di cooperazione. 7. L’albo è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. ARTICOLO 4 Adempimenti 1. Le società cooperative e loro consorzi iscritti all’albo sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni dall’approvazione del bilancio, alla competente Direzione regionale: a) ogni variazione intervenuta rispetto a quanto comunicato ai sensi dell’articolo 3; b) il verbale di revisione redatto secondo le disposizioni vigenti. ARTICOLO 5 Cancellazione 1. La cancellazione dall’albo è disposta dal responsabile del servizio competente in materia di cooperazione, nei seguenti casi: a) cessazione dell’attività per liquidazione, scioglimento o altra causa di estinzione; b) quando siano venuti meno i requisiti per l’iscrizione previsti dalla presente legge; c) quando le cooperative e loro consorzi non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui all’articolo 4; d) perdita del requisito della prevalenza previsto dagli articoli 2512, 2513 e 2514 c.c. da più di ventiquattro mesi o cancellazione dall’Albo nazionale delle società cooperative a mutualità prevalente di cui al decreto del Ministero delle Attività produttive 23 giugno 2004; e) il mancato rispetto delle condizioni previste dall’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore); f) le società cooperative che per quarantotto mesi non svolgono attività; 2. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alle società cooperative e loro consorzi, nonché alla Camera di Commercio territorialmente competente e pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. 3. La cancellazione dall’albo comporta, per tutte le società cooperative, la risoluzione delle convenzioni previste e disciplinate nel regolamento di cui all’articolo 19, comma 1. CAPO II RACCORDO CON L’ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE ARTICOLO 6 Raccordo con i servizi socio-sanitari 1. Nell’ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi delle attività socio-sanitarie i competenti organi regionali prevedono le specifiche modalità di apporto della cooperazione. In particolare, individuano i settori di intervento nei quali alla cooperazione viene riconosciuto un ruolo specifico e prioritario in forza delle caratteristiche di finalizzazione all’interesse pubblico, di imprenditorialità e di democrazia. 2. La Regione, nell’ambito dell’attuazione delle normative rivolte alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari ed allo scopo di far prevalere gli elementi qualitativi nelle valutazioni delle offerte per la gestione dei servizi stessi, adotta indirizzi per sostenere le attività svolte dalle cooperative sociali, in base a quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE) e dall’articolo 11 della legge n. 328/2000, nonché in attuazione delle vigenti disposizioni regionali in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, rapporto tra enti pubblici ed enti gestori. ARTICOLO 7 Raccordo con le attività di formazione professionale 1. Nell’ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi in materia di formazione professionale ed in coerenza con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro regionale i competenti organi regionali prevedono strumenti atti a favorire: a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le società cooperative riguardo alla formazione di base e all’aggiornamento degli operatori, anche attraverso l’individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell’ambito delle attività di inserimento lavorativo; b) lo sviluppo, attraverso le società cooperative, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati, soprattutto nel caso di quelle attività realizzate e finalizzate mediante il ricorso al Fondo Sociale Europeo ed altre provvidenze comunitarie; c) autonome iniziative delle società cooperative volte alla qualificazione professionale del proprio personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti e sopporti, in particolare alle attività formative svolte in forma consorziata. 2. La Regione può promuovere specifiche iniziative in favore delle società cooperative per la realizzazione di tirocini formativi ai sensi del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento). ARTICOLO 8 Raccordo con le politiche attive del lavoro 1. La Regione riconosce nelle società cooperative un soggetto privilegiato per l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate: a) a sviluppare nuova occupazione nelle categorie di cooperative indicate dal decreto del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004; b) a sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro. 2. Nell’ambito della normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere l’attività di formazione sul lavoro svolta dalle società cooperative. ARTICOLO 9 Tavolo tecnico 1. Il coordinamento tra i servizi dell’amministrazione regionale di cui agli articoli 6, 7 e 8 è assicurato mediante un apposito tavolo tecnico da istituirsi presso il Servizio competente in materia di occupazione. 2. Le attività del tavolo tecnico sono di supporto alla Commissione regionale della cooperazione di cui all’articolo 10. TITOLO III COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE CAPO I ISTITUZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE ARTICOLO 10 Istituzione e composizione della Commissione 1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale della cooperazione, di seguito denominata Commissione. 2. La Commissione resta in carica per l’intera legislatura nella quale è stata istituita, decade con essa e viene rinnovata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge regionale in materia di designazione e nomine degli enti ed organismi di interesse della Regione. 3. La Commissione è composta: a) dall’Assessore competente in materia di cooperazione, o suo delegato, che la presiede; b) da un esperto in materia di cooperazione, designato dall’Assessore competente in materia di cooperazione; c) dal responsabile del servizio competente in materia di cooperazione; d) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute; e) dal responsabile dell’Ufficio promozione e tutela della cooperazione che svolge anche le funzioni di segretario. 4. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati esperti esterni e dirigenti delle strutture regionali competenti nelle materie di volta in volta trattate. 5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di componente della Commissione, il subentrante è nominato con le modalità previste al comma 2 e dura in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito. 6. Per ogni seduta della Commissione, ai componenti non appartenenti ai ruoli regionali che risiedono in località diverse dal capoluogo di Regione, compete la sola indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nelle misure previste per i dirigenti regionali. ARTICOLO 11 Compiti della Commissione regionale della cooperazione 1. La Commissione svolge i seguenti compiti: a) propone indirizzi e formula proposte per il raggiungimento delle finalità della presente legge; b) propone iniziative finalizzate allo sviluppo dei rapporti tra istituzioni e sistema cooperativo; c) esprime pareri motivati sul piano annuale di attuazione degli interventi di promozione della cooperazione di cui all’articolo 17 o sui programmi di intervento e sulla ripartizione annuale della spesa regionale destinata allo sviluppo della cooperazione; d) propone azioni positive per la valorizzazione in ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili; e) propone azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e per la loro valorizzazione in ambito professionale; f) propone la realizzazione e divulgazione di saggi, monografie e pubblicazioni, organizzazioni di seminari, conferenze, dibattiti e manifestazioni, utili a documentare e diffondere il ruolo. 2. È istituita la conferenza regionale sulla cooperazione, da tenersi con cadenza triennale, finalizzata al confronto delle politiche di sostegno alla crescita della cooperazione. TITOLO IV INCENTIVI E CONTRIBUTI CAPO I EROGAZIONE DEI SOSTEGNI ARTICOLO 12 Capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi 1. La Regione favorisce, mediante un apposito fondo di rotazione, la capitalizzazione delle società cooperative e loro consorzi attraverso la concessione di un finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato. 2. Per le nuove società cooperative o loro consorzi costituiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge il finanziamento è pari a cinque volte l’ammontare del capitale sociale versato; per le società cooperative e loro consorzi già costituiti, il finanziamento è pari a due volte l’incremento del capitale sociale versato dai soci a partire dall’anno solare precedente la richiesta di finanziamento. 3. L’erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione redatta secondo lo schema approvato nell’ambito del piano annuale di attuazione di cui all’articolo 17 e alla presentazione di idonea fidejussione a favore della Regione a garanzia della restituzione del finanziamento. 4. Il finanziamento è restituito in sei rate semestrali in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 379 del 28 dicembre 2006. ARTICOLO 13 Contributi in favore degli investimenti 1. La Regione Molise concede alle imprese cooperative e loro consorzi contributi in favore degli investimenti nelle seguenti modalità: a) un contributo una tantum corrispondente al valore attuale del concorso sugli interessi nella misura del 70 per cento del tasso ufficiale di riferimento relativamente a contratti di mutuo e di locazione finanziaria di durata non superiore a dieci anni, effettuati per investimenti in beni materiali ed immateriali; b) un contributo in conto capitale in relazione agli investimenti innovativi nella misura del 30 per cento del costo ammissibile. 2. Per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di investimento: a) beni materiali quali: 1) immobili strumentali; 2) attrezzature; 3) autoveicoli destinati all’attività produttiva; 4) attrezzature e macchine per ufficio; 5) acquisto di aziende e rami di aziende; b) beni immateriali quali: 1) marchi; 2) avviamento commerciale; 3) software; 4) progettazione, realizzazione e collegamenti a reti telematiche; 5) consulenza su organizzazione, marketing innovazioni tecnologiche. 3. Per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 sono ammissibili a contributo in conto capitale gli investimenti innovativi relativi a: a) costi per la ricerca e lo sviluppo; b) acquisto di macchinari e di attrezzature di tipo innovativo; c) concessione, acquisizione di brevetti, licenze o marchi; d) certificazione dei sistemi ambientali. 4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006. ARTICOLO 14 Sostegno alla nascita di nuove società cooperative 1. La Regione concede alle nuove società cooperative costituite antecedentemente a ciascun piano annuale di attuazione di cui all’articolo 17, contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato finalizzati allo sviluppo di nuove attività e nuova occupazione. 2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è concesso nei seguenti casi: a) per gli investimenti effettuati, proporzionale al numero dei soci lavoratori e dei dipendenti impiegati; b) per le spese di gestione sostenute nel primo anno di attività, con esclusione di quelle riferite al costo del lavoro; c) per l’assistenza tecnica attraverso un tutor in fase di avvio dell’attività. 3. Il contributo di cui al comma 2), lettera a), è concesso fino al 50 per cento delle spese per gli investimenti e comunque non oltre il tetto massimo previsto nel predetto piano di attuazione. 4. Il contributo per le spese di gestione di cui al comma 2), lettera b), è pari al 25 per cento delle spese effettivamente sostenute. 5. Il contributo per l’assistenza tecnica di cui al comma 2, lettera c), è concesso sino ad un massimo di dodici mesi. 6. Il finanziamento a tasso agevolato è concesso, mediante la costituzione di un apposito fondo di rotazione alle società cooperative e loro consorzi, a tasso agevolato pari a un quarto del tasso di riferimento, in misura non superiore all’80 per cento delle spese previste e comunque non superiore al tetto massimo erogabile in applicazione del regime "de minimis". La durata massima è di dieci anni. 7. I finanziamenti di cui al comma 6 possono riguardare: a) spese per attività di formazione e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione e ad esse correlate; b) oneri relativi ad investimenti per beni, impianti, macchinari, automezzi, arredi, brevetti, software, ricerche per nuovi prodotti, acquisizioni di altri beni immateriali; c) spese per l’implementazione e la certificazione di sistemi per la gestione della qualità; d) spese per l’adeguamento previste dal decreto legislativo n. 81/2008 e dal decreto legislativo n. 196/ 2003; e) spese relative alla formazione di scorte in linea con le vigenti disposizioni e nei limiti del 30 per cento dell’investimento; f) spese relative alla realizzazione di iniziative consortili finalizzate allo sviluppo di attività integrate fra cooperative. 8. La Regione può intervenire con servizi finanziari, quali i fondi garanzia, fino ad un massimo del 50 per cento di finanziamento bancario, la cui gestione è affidata alla "FINMOLISE - S.p.A." e alla "Cooperfidi". 9. Le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con i benefici concessi allo stesso titolo dalla normativa vigente. 10. La gestione del fondo di rotazione di cui al comma 6 è affidata, sulla base di apposita convenzione, alla "FINMOLISE - S.p.A.". 11. Le agevolazioni richieste da consorzi e cooperative di cui alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 2), e cooperative di servizi intercomunali hanno titolo di priorità. 12. I contributi di cui al presente articolo sono concessi non oltre il tetto massimo previsto nel piano di attuazione di cui all’articolo 17 e previa presentazione di uno specifico progetto. 13. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006. ARTICOLO 15 Sostegno all’attività delle organizzazioni regionali delle associazioni di cooperative 1. La Regione, a sostegno di un organico sviluppo della cooperazione, concede contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni di cooperative riconosciute con decreto ministeriale per la realizzazione delle seguenti attività: ? informazione e promozione della cultura cooperativa, rivolte alle cooperative associate; ? qualificazione dei quadri dirigenti di cooperative e dei cooperatori; ? divulgazione del metodo cooperativo; ? assistenza tecnica, amministrativa e sindacale delle cooperative aderenti; ? organizzazione dei servizi atti ad agevolare la gestione delle imprese cooperative; ? attività di ricerca, studi e centri di documentazione per la cooperazione; ? svolgimento di attività statistiche e di rilevamento; ? diffusione sull’intero territorio regionale di scambi interregionali di buone prassi e metodologie applicative già sperimentate; 2. I contributi vengono concessi alle organizzazioni regionali delle associazioni di cooperative operanti sul territorio. 3. Le associazioni di cooperative, entro il 31 marzo di ogni anno, predispongono i programmi per la realizzazione delle attività previste al comma 1, direttamente o attraverso enti o altre strutture delle stesse incaricate. 4. I contributi per la realizzazione delle attività sono liquidati alle singole associazioni nella misura del 50% a saldo, sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate entro il 31 dicembre dell’anno di esercizio. ARTICOLO 16 Sostegno ai consorzi fidi regionali per la cooperazione 1. La Regione sostiene l’attività del Consorzio fidi regionale per la cooperazione - Cooperfidi Molise, nonché degli altri consorzi fidi regionali, costituiti da cooperative e dalle organizzazioni regionali della cooperazione giuridicamente riconosciute, aventi sede legale ed operativa nella regione, mediante la concessione di contributi ad integrazione del fondo rischi e per la ricapitalizzazione. 2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1 gli statuti dei consorzi devono prevedere in particolare: a) prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamenti bancari a favore dei propri soci; b) la destinazione dei fondi rischi esclusivamente alla prestazione di garanzie; c) la mancanza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma ai soci. 3. L’importo massimo delle operazioni di credito per ogni cooperativa e consorzio ammesso a beneficio e le modalità di applicazione del regime di aiuto sono stabilite dal piano annuale di attuazione di cui all’articolo 17. 4. I consorzi presentano alla Giunta regionale, entro 60 giorni dall’approvazione, il bilancio nonché la documentazione da cui risultino distintamente l’utilizzo dei fondi assegnati e le operazioni garantite. 5. Gli atti attuativi del presente articolo, che disciplinano i regimi di aiuti ivi previsti, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise dei relativi pareri favorevoli emessi dalla Commissione Europea in esito a procedura di notifica ai sensi dell’articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea. TITOLO V PIANO ATTUATIVO DEGLI INTERVENTI E COSTITUZIONE DEL SICR CAPO I PIANO DEGLI INTERVENTI E SISTEMA INFORMATIVO SULLA COOPERAZIONE REGIONALE ARTICOLO 17 Piano annuale di attuazione degli interventi di promozione della cooperazione 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale della cooperazione, approva il piano attuativo degli interventi di promozione della cooperazione. 2. Il piano annuale determina gli interventi previsti dalla presente legge da attuare nell’anno e le relative risorse ed in particolare specifica: a) gli interventi, di cui all’articolo 16, che la Regione intende attuare tramite le organizzazioni regionali del movimento cooperativo; b) i criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi previsti dalla presente legge; c) gli schemi tipo di convenzione con gli enti pubblici e privati; d) le modalità per la presentazione delle domande e la relativa istruttoria amministrativa, tecnica, economica e finanziaria dei progetti; e) i criteri per la valutazione degli interventi; f) le tipologie dei costi ammissibili e i limiti massimi dei relativi importi; g) l’eventuale cumulabilità dei benefici con altre agevolazioni previste da norme regionali, statali o comunitarie; h) i tempi e i modi di attuazione degli interventi; i) le modalità di verifica dello stato di attuazione degli interventi e le cause di revoca della concessione dei benefici e le relative procedure per il recupero delle somme erogate. ARTICOLO 18 Costituzione del Sistema Informativo sulla Cooperazione Regionale - SICR 1. Il Sistema Informativo sulla Cooperazione Regionale, di seguito denominato: "SICR", raccoglie ed elabora i dati sulla cooperazione regionale. 2. Il SICR è costituito nell’ambito della Direzione generale regionale competente in materia di cooperazione. 3. Le attività espletate dal sistema informativo sono affidate all’Agenzia regionale Molise Lavoro. 4. Il SICR: a) raccoglie ed elabora informazioni di tipo economico, storico e sociologico su stato e sviluppo della cooperazione in ambito molisano; b) monitora sull’intero territorio regionale, in relazione alla realtà cooperativistica, gli andamenti occupazionali, l’utilizzo delle forme di lavoro, l’innovazione, la formazione professionale e le strategie di crescita imprenditoriale; c) cura e aggiorna la banca dati tramite l’albo delle società cooperative. 5. L’Agenzia regionale Molise Lavoro elabora, pubblica e divulga, con cadenza semestrale, un report delle attività di cui al comma 4. TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI ARTICOLO 19 Disposizioni transitorie 1. La Regione approva il regolamento attuativo della presente legge entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore. 2. La Commissione di cui all’articolo 10 è costituita entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Nelle more dell’adozione del piano annuale per la cooperazione di cui all’articolo 17, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede, sentita la Commissione consiliare competente, oltre che alla individuazione degli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire e delle relative risorse, alla determinazione degli interventi attraverso un piano annuale che specifichi quanto previsto dallo stesso articolo 17. ARTICOLO 20 Disposizioni finali 1. L’accesso ai benefici previsti dalla presente legge è riservato a tutte le cooperative iscritte all’albo, purché operanti in settori ricompresi nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis). ARTICOLO 21 Abrogazioni 1. La legge regionale 11 novembre 2005, n. 41 (Nuova disciplina a favore della cooperazione) e la legge regionale 22 marzo 2000, n. 17 (Norme per l’attuazione e sviluppo della cooperazione sociale) sono abrogate. ARTICOLO 22 Clausola valutativa 1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di sviluppo e promozione della cooperazione ed a tal fine, ogni due anni, la Giunta regionale presenta una relazione nella quale sono evidenziati in maniera documentata: a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia degli interventi economici effettuati in attuazione degli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 ed il rispettivo tasso di utilizzo; b) la tipologia ed il numero dei beneficiari degli interventi economici, sulla base delle esemplificazioni di cui agli articoli citati alla lettera a); c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell’esclusione; d) la quantificazione degli interventi finanziati, distinti per tipologie e beneficiari, previsti nel quadro annuale di promozione della cooperazione, e le relative risorse erogate; e) gli interventi attivati e le azioni poste in essere a sostegno dell’occupazione e per la valorizzazione delle aree regionali particolarmente svantaggiate. 2. La relazione di cui al comma 1 documenta inoltre: a) la ricaduta sul sistema economico regionale degli interventi attivati in tale periodo e fornisce, in particolare, informazioni di natura statistico-valutativa in ordine all’incidenza dell’incremento delle cooperative e dei consorzi regionali, all’operatività e all’esistenza nel tempo dei soggetti beneficiari dei finanziamenti e delle agevolazioni, all’evoluzione occupazionale, attribuibili all’attuazione degli interventi legislativi previsti nella legge; b) l’impatto degli interventi sul sistema territoriale evidenziando benefici e gradimento del dispositivo nei diversi contesti territoriali del Molise con particolare riferimento alle aree interne ed alle aree urbane; c) il rapporto tra gli investimenti sostenuti grazie alla presente legge e gli interventi finanziati dalla Regione Molise nell’ambito della programmazione delle politiche regionali di coesione e nazionali 2007/2013 e degli altri specifici strumenti di settore. ARTICOLO 23 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede, in fase di prima applicazione, utilizzando parte dello stanziamento iscritto alla U.P.B. 295 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009. 2. Per gli esercizi 2010 e successivi si provvede in sede di manovre finanziarie annuali. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 5 maggio 2009
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