NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana
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Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
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Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale.
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
TITOLO I Principi generali
ARTICOLO 1 Assemblea legislativa regionale
1. Il Consiglio regionale è l’Assemblea legislativa regionale della Toscana e rappresenta la comunità regionale. 2. Gli atti ufficiali del Consiglio regionale, compresi quelli dei gruppi consiliari, recano l’intestazione “Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Regione Toscana”.
ARTICOLO 2 Autonomia
1. L’Assemblea legislativa regionale esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi in piena autonomia, secondo i principi generali di organizzazione e di funzionamento delle assemblee parlamentari. 2. L’autonomia dell’Assemblea legislativa è garantita dall’articolo 28 dello Statuto e disciplinata dalla presente legge. 3. L’autonomia dell’Assemblea legislativa è presupposto essenziale per l’efficace svolgimento delle funzioni dell’Assemblea stessa, con particolare riferimento a quelle: a) di rappresentanza della comunità toscana; b) di legislazione, indirizzo politico, controllo, valutazione dei risultati delle politiche regionali; c) di promozione dei diritti e dei principi statutari e di verifica del loro stato di attuazione; d) di promozione della partecipazione dei cittadini all’attività del Consiglio regionale; e) di informazione e comunicazione istituzionale.
ARTICOLO 3 Ambito dell’autonomia
1. L’Assemblea legislativa ha autonomia funzionale, organizzativa, di bilancio, contabile, amministrativa, contrattuale, di uso del patrimonio assegnato, disciplinata ed esercitata secondo i principi di legalità, di imparzialità, di trasparenza, di economicità, di orientamento al risultato, per la tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.
ARTICOLO 4 Rappresentanza esterna ed in giudizio
1. Il Presidente del Consiglio regionale ha la rappresentanza esterna dell’Assemblea legislativa e delle sue articolazioni. 2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale in giudizio in ogni contenzioso connesso ad atti ed attività posti in essere da soggetti politici e tecnici del Consiglio regionale nell’esercizio delle competenze attinenti all’autonomia consiliare. La promozione del contenzioso e la resistenza in esso è deliberata dall’Ufficio di presidenza. 3. Per l’esercizio della rappresentanza in giudizio, il Presidente si avvale dell’Avvocatura regionale ai sensi della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale).
ARTICOLO 5 Relazioni istituzionali
1. L’Assemblea legislativa, per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza assunta in attuazione degli indirizzi contenuti nella relazione previsionale e programmatica e nell’ambito delle disponibilità del proprio bilancio: a) attiva collaborazioni in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive nonché con istituti universitari ed organismi scientifici; b) costituisce associazioni e fondazioni o vi aderisce, nei casi e con le modalità previsti dalla legge; c) partecipa ad organismi nazionali e sopranazionali di raccordo e di collaborazione tra assemblee elettive e tra regioni. 2. L’Ufficio di presidenza, nella proposta di rendiconto, relaziona al Consiglio regionale sulle attività svolte e sugli atti assunti ai sensi del comma 1. 3. L’Assemblea legislativa, per le analisi socio-economiche a supporto delle proprie funzioni, utilizza anche una specifica articolazione istituita nell’ambito dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).
TITOLO II Autonomia di bilancio e contabile
ARTICOLO 6 Autonomia di bilancio
1. Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto. 2. Le entrate del bilancio del Consiglio regionale sono costituite da: a) i trasferimenti dal bilancio della Regione; b) i proventi delle attività svolte dal Consiglio regionale, della vendita di beni mobili e di servizi, dei corrispettivi di contratti e convenzioni, dei corrispettivi della compartecipazione di soggetti pubblici e privati ad attività svolte dal Consiglio regionale, degli atti di liberalità, degli interessi attivi riconosciuti dall’istituto tesoriere e di ogni altro introito acquisito autonomamente; c) l’eventuale avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente. 3. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale. 4. L’Ufficio di presidenza sottopone annualmente al Consiglio regionale per l’approvazione il rendiconto contenente i risultati finali della gestione del bilancio del Consiglio regionale. 5. Il Consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie.
ARTICOLO 7 Procedura di approvazione
1. Il bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di presidenza, formulata almeno sessanta giorni prima del termine stabilito per la presentazione al Consiglio regionale del bilancio di previsione della Regione. 2. Immediatamente dopo la sua approvazione, il bilancio di previsione del Consiglio regionale è comunicato dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale, ai fini dell’iscrizione nel bilancio della Regione dell’ammontare del trasferimento. 3. L’ammontare del trasferimento costituisce spesa obbligatoria per la Regione ed è iscritto in un’unica unità previsionale della spesa della Regione.4. Il trasferimento è effettuato in un’unica soluzione. 5. Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato, inerenti a spese che si rendano necessarie nel corso dell’esercizio finanziario, sono deliberate dall’Ufficio di presidenza. La deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la conseguente proposta di variazione del bilancio regionale, nel rispetto dell’equilibrio generale del bilancio stesso.
ARTICOLO 8 Determinazione del fabbisogno
1. L’ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione da iscrivere nel bilancio di previsione del Consiglio regionale è determinato in modo da garantire la piena funzionalità del Consiglio regionale stesso nell’autonomo esercizio delle sue funzioni, sulla base dell’andamento dell’entità del bilancio complessivo del Consiglio regionale dell’ultimo triennio, tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute nella composizione e nelle competenze del Consiglio regionale, dell’attuazione degli istituti e degli organismi previsti dallo Statuto e dei principi di coordinamento della finanza pubblica nazionale e regionale, come risultanti, in particolare, dal documento di programmazione economica e finanziaria regionale.
ARTICOLO 9 Autonomia contabile
1. Il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale del Consiglio regionale ed il rendiconto sono redatti nell’osservanza della disciplina stabilita dal regolamento interno di amministrazione e contabilità, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, dello Statuto. 2. Gli atti amministrativi e di gestione dei fondi iscritti nel bilancio del Consiglio regionale non sono soggetti a controlli esterni. L’Ufficio di presidenza, con propria deliberazione, disciplina i controlli interni sugli atti e sulla gestione.
TITOLO III Patrimonio
ARTICOLO 10 Patrimonio in uso al Consiglio regionale
1. Il patrimonio immobiliare regionale in uso all’assemblea legislativa è individuato tramite intese tra l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale. 2. La legge regionale sul patrimonio disciplina i rapporti fra Consiglio regionale e Giunta regionale per la gestione dello stesso.
TITOLO IV Autonomia organizzativa e funzionale CAPO I Distinzione delle competenze tra il Consiglio regionale ed il suo Ufficio di presidenza e la dirigenza
ARTICOLO 11 Competenze del Consiglio regionale e del suo Ufficio di presidenza
1. Le funzioni amministrative e le attività di diritto privato che lo tatuto, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione politica del Consiglio regionale, sono ripartite tra gli stessi e i dirigenti regionali. 2. Il Consiglio regionale emana gli indirizzi politico-amministrativi mediante l’approvazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica. 3. L’Ufficio di presidenza definisce gli obiettivi, i programmi ed i progetti, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 2. Verifica, inoltre, la rispondenza a questi ultimi dei risultati dell’attività amministrativa. 4. All’Ufficio di presidenza spettano, in particolare, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 2: a) la definizione delle priorità, degli obiettivi e delle direttive per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Consiglio regionale; b) la presentazione al Consiglio regionale della proposta di regolamento interno di cui all’articolo 13, comma 3; c) la determinazione della dotazione organica consiliare; d) gli indirizzi per la determinazione annuale del fabbisogno di risorse professionali; e) la nomina e la revoca del segretario generale, su proposta del Presidente del Consiglio regionale ; f) la costituzione delle direzioni di area, in un numero massimo di tre e la determinazione delle loro competenze; g) la programmazione delle attività contrattuali della struttura consiliare; h) la formulazione di indirizzi circa la contrattazione decentrata e le relazioni sindacali; i) la definizione dei criteri per l’esercizio del controllo strategico, e degli strumenti correlati del controllo di gestione, del monitoraggio delle attività e della verifica dei risultati.
ARTICOLO 12 Dirigenti
1. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono responsabili degli atti e dei provvedimenti assunti. 2. Le attribuzioni della dirigenza consiliare sono definite, oltre che dalle leggi, dai regolamenti interni e dagli atti di organizzazione.
CAPO II Principi di funzionamento e organizzazione
ARTICOLO 13 Principi di funzionamento
1. L’esercizio delle competenze funzionali ed organizzative attinenti alla struttura consiliare avviene autonomamente per le materie direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale, tra le quali sono comprese: a) definizione dell’organizzazione del lavoro e dei profili professionali; b) acquisizione, selezione, sviluppo e formazione delle risorse umane per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari; c) definizione dei criteri per la programmazione delle attività; d) definizione e gestione degli istituti relativi alla produttività ed alla valutazione dei dirigenti e del personale; e) relazioni sindacali. 2. L’esercizio delle competenze, non direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali, è svolto mediante gli uffici della Giunta regionale o mediante altri enti regionali, tramite convenzioni con essi. 3. Il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza, approva il regolamento interno che disciplina l’esercizio delle competenze di cui al comma 1, fatta salva la disciplina contrattuale degli istituti.
ARTICOLO 14 Principi organizzativi
1. L’organizzazione degli uffici consiliari si ispira ai seguenti principi: a) distinguere le responsabilità ed i poteri dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e del suo Presidente, da quelli propri della dirigenza; b) strutturare il proprio assetto per valorizzare lo svolgimento delle competenze consiliari, con particolare riferimento alle funzioni legislative, di controllo delle politiche regionali, di promozione dei diritti dei cittadini e di rappresentanza della società toscana. 2. Gli uffici del Consiglio regionale sono ordinati secondo disposizioni di legge e di regolamento nonché, in conformità alle medesime, mediante atti di organizzazione.
ARTICOLO 15 Personale del Consiglio regionale
1. Il personale del Consiglio regionale è inquadrato in un autonomo ruolo unico. 2. I dirigenti del Consiglio regionale appartengono a un’unica qualifica, nell’ambito del ruolo unico del Consiglio regionale. 3. Il personale del Consiglio regionale rappresenta la risorsa essenziale per l’esercizio delle funzioni istituzionali consiliari, attraverso l’impiego delle peculiari competenze richieste.
TITOLO V Struttura organizzativa e personale CAPO I Articolazioni organizzative
ARTICOLO 16 Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa del Consiglio regionale si articola in: a) segretariato generale; b) direzioni di area; c) settori; d) posizioni dirigenziali individuali. 2. Il segretario generale, responsabile del segretariato generale, e i responsabili delle direzioni di area costituiscono il comitato di direzione, le cui competenze sono disciplinate dal regolamento di cui dall’articolo 13, comma 3. Il comitato di direzione è convocato e presieduto dal segretario generale.
ARTICOLO 17 Strutture dirigenziali
1. Il segretariato generale è la struttura di massima dimensione del Consiglio regionale. 2. Le direzioni di area sono le strutture a supporto del Consiglio regionale per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e per la direzione amministrativa e funzionale delle articolazioni organizzative alle quali sono sovraordinate. Operano con autonomia organizzativa e funzionale nell’ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali definiti dal segretariato generale. 3. I settori sono articolazioni organizzative costituite nell’ambito del segretariato generale e delle direzioni di area individuate sulla base dell’omogeneità dei prodotti e dei servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste. 4. Possono essere altresì costituiti dal segretario generale specifici settori per funzioni a carattere integrato e trasversale che interessino più direzioni, anche con carattere progettuale, con definizione di scadenze e obiettivi prefissati. 5. I settori si differenziano in relazione alla complessità delle funzioni svolte sulla base di criteri determinati dall’Ufficio di presidenza.
ARTICOLO 18 Segretario generale
1. Il segretario generale dirige il segretariato generale, ne definisce gli indirizzi generali ed attribuisce alle direzioni di area ed alle strutture alle sue dirette dipendenze gli obiettivi strategici indicati dall’Ufficio di presidenza; assicura l’unitarietà dell’azione tecnico-amministrativa. 2. Il segretario generale esercita in particolare le seguenti funzioni:a) assiste il Presidente, l’Ufficio di presidenza, il Consiglio regionale e i gruppi consiliari nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali; b) controlla l’attività del segretariato e può assumere la diretta trattazione di singole questioni, in caso di inerzia della struttura competente; c) assegna, sentito il comitato di direzione, le risorse di personale e finanziarie alle direzioni di area e alle articolazioni organizzative alle dirette dipendenze; d) coordina le direzioni di area e risolve i conflitti di competenza tra le stesse; e) rappresenta il segretariato generale nei rapporti con le strutture della Giunta regionale; f) nomina i direttori di area; g) costituisce, modifica, sopprime le strutture dirigenziali e le posizioni organizzative interne alle direzioni di area sulla base delle indicazioni dei direttori di area e nomina i relativi responsabili sulla base delle designazioni dei direttori di area; h) costituisce, modifica, sopprime i settori e le posizioni individuali esterne alle direzione di area e nomina i relativi responsabili, nei confronti dei quali esercita le funzioni di valutazione; i) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei direttori di area, sulla base dei risultati conseguiti, misurati in termini quantitativi e qualitativi, nonché nei confronti dei responsabili delle strutture dirigenziali interne alle direzioni di area sulla base degli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi forniti dai direttori di area; j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del segretariato generale non appartenente alla qualifica dirigenziale. 3. Il segretario generale in caso di assenza temporanea inferiore a sessanta giorni è sostituito da un direttore di area da lui designato. In caso di assenza o impedimento del direttore di area, il segretario generale è sostituito da un altro dirigente del segretariato generale, da lui designato. 4. L’Ufficio di presidenza individua tra i direttori di area l’incaricato per le sostituzioni in caso di assenza e impedimento del segretario generale superiore a sessanta giorni e fino ad un massimo di centottanta giorni; all’incaricato spetta oltre al trattamento economico in godimento la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell’articolo 24, comma 4.
ARTICOLO 19 Direttori di area
1. Il direttore di area dirige l’area assicurando l’integrazione di ambiti di competenze omogenee o di funzioni trasversali in coerenza con gli obiettivi e nell’ambito degli indirizzi definiti dal segretario generale. 2. Il direttore di area, ferma restando l’autonomia dei dirigenti responsabili di settore e di posizione dirigenziale individuale, svolge le seguenti funzioni: a) assicura l’unitarietà di azione, l’integrazione delle materie e il coordinamento delle attività della direzione di area in coerenza con gli obiettivi e le strategie definite dal segretario generale; b) programma le attività, sulla base degli obiettivi definiti dal segretario generale, e assegna gli obiettivi, le risorse finanziarie e le risorse umane alle strutture interne alle direzioni di area; c) fornisce al segretario generale le indicazioni, le designazioni e gli elementi di valutazione di cui alle lettere g) ed i) dell’articolo 18; d) valuta il personale a suo diretto riferimento; e) dirige e controlla l’attività della direzione di area, con facoltà di assumere nei confronti dei dirigenti poteri sostitutivi in caso di inerzia; f) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica; g) adotta gli atti di competenza; h) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti del personale assegnato alla direzione di area non appartenente alla qualifica dirigenziale. 3. Il direttore di area, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente della direzione di area da lui designato.
ARTICOLO 20 Dirigenti di settore
1. Il dirigente responsabile di settore assicura lo svolgimento di attività riferite ad un complesso omogeneo di materie o di obiettivi. A tal fine svolge le seguenti funzioni: a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica; b) adotta gli atti di competenza; c) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore; d) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità; assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse; e) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti del personale assegnato al settore non appartenente alla qualifica dirigenziale; f) garantisce l’integrazione e il raccordo organizzativo con gli altri settori, con riferimento alle competenze ad esso assegnate; 2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente responsabile di articolazione equivalente, secondo le disposizioni del segretario generale o del direttore di area, se assegnato ad una direzione di area.
ARTICOLO 21 Delega di funzioni
1. I dirigenti possono, per specifiche esigenze funzionali o di progetto e per un periodo di tempo delimitato, delegare con atto scritto a dipendenti della propria articolazione organizzativa, inquadrati nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale e responsabili di posizione organizzativa, l’attuazione di programmi, la cura di attività e l’adozione di atti, sulla base dei criteri determinati con deliberazione dell’Ufficio di presidenza. L’attribuzione di tale delega comporta un aumento della retribuzione di posizione. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile.
ARTICOLO 22 Posizioni dirigenziali individuali
1. Possono essere costituite posizioni dirigenziali individuali nell’ambito del segretariato generale e delle direzioni di area, che fanno riferimento ad un settore, ad una direzione di area oppure al segretariato generale per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico.
ARTICOLO 23 Acquisizione delle risorse di personale
1. L’accesso al ruolo unico del Consiglio regionale avviene mediante concorso pubblico. Per i dirigenti e per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari, l’accesso è disciplinato dal regolamento interno di cui all’articolo 13, comma 3, nel rispetto di quanto disposto dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la dirigenza e per il restante personale. 2. Il Consiglio regionale gestisce le procedure di acquisizione delle risorse professionali. Per lo svolgimento degli adempimenti attuativi, il Consiglio regionale può avvalersi anche degli uffici della Giunta regionale.
ARTICOLO 24 Incarico di responsabilità di segretario generale
1. Il segretario generale è collocato al di fuori dell’organico del Consiglio regionale. 2. Il segretario generale è nominato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza e cessa dall’incarico, decorsi sessanta giorni dalla prima riunione del nuovo Ufficio di presidenza. 3. L’incarico di segretario generale è attribuito con contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale ed individua le modalità di valutazione ed i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche a seguito di revoca da parte dell’Ufficio di presidenza. 4. L’incarico di segretario generale ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Il trattamento economico onnicomprensivo del segretario generale è determinato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi per figure dirigenziali equivalenti. 5. Al segretario generale si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 8, 9 dell’articolo 11 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26), con l’attribuzione all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delle funzioni ivi attribuite alla Giunta regionale o al Presidente della Giunta regionale.
ARTICOLO 25 Durata degli incarichi dirigenziali
1. I direttori di area, i dirigenti di settore e di posizione dirigenziale individuale cessano dall’incarico decorsi sessanta giorni dal conferimento dell’incarico al nuovo segretario generale. Entro tale termine, il segretario generale conferisce i nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine, gli incarichi sono rinnovati automaticamente.
CAPO II Relazioni sindacali e rapporto di lavoro
ARTICOLO 26 Relazioni sindacali
1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali sono esercitate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, mediante il confronto preventivo con la Giunta regionale circa i principi generali per l’armonizzazione delle politiche del personale, in particolare per i profili attinenti al trattamento economico. 2. Il segretario generale gestisce le relazioni sindacali secondo gli indirizzi dell’Ufficio di presidenza. 3. La contrattazione collettiva decentrata è gestita autonomamente.
ARTICOLO 27 Rapporti di lavoro
1. L’amministrazione consiliare regola il rapporto di lavoro con i dipendenti nel rispetto della disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale adotta le misure necessarie secondo le disposizioni della presente legge.
TITOLO VI Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO 28 Primo esercizio finanziario
1. Per il primo esercizio successivo all’entrata in vigore della presente legge il fabbisogno è determinato, ai sensi dell’articolo 8, in sede di approvazione del bilancio regionale o di successive variazioni al medesimo, tenendo conto dei costi derivanti dall’attivazione o acquisizione di beni, servizi e personale necessari per garantire l’autonomia consiliare.
ARTICOLO 29 Prima attuazione dell’assetto organizzativo
1. Il personale regionale a tempo indeterminato assegnato alle strutture della direzione generale del Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge entra a far parte del ruolo unico del personale dell’Assemblea legislativa. 2. Il personale a tempo indeterminato appartenente al ruolo regionale assegnato ai gruppi consiliari ed alle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica, ed il personale precedentemente assegnato alla direzione generale del Consiglio regionale e posto in comando o in aspettativa di lungo periodo, entra a far parte del ruolo unico del personale dell’Assemblea legislativa, con conseguente adeguamento delle dotazioni organiche dell’Assemblea e dell’esecutivo regionali. 3. La dotazione organica del Consiglio regionale, articolata fra dirigenza e personale inquadrato nelle categorie contrattuali, è definita dall’Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 4. Il regolamento interno di cui all’articolo 13, comma 3, è approvato entro lo stesso termine di cui al comma 3 del presente articolo e definisce i tempi di attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge. 5. Fino all’approvazione della dotazione organica e del regolamento interno di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 e degli adempimenti ivi previsti, prosegue la vigenza della struttura organizzativa in essere all’entrata in vigore della presente legge. Gli istituti definiti dalla contrattazione restano vigenti fino al rinnovo della contrattazione medesima. 6. L’Ufficio di presidenza e la Giunta regionale definiscono, con uno o più protocolli di intesa, i rispettivi rapporti e le modalità operative conseguenti alle disposizioni della presente legge per quanto attiene alla gestione del personale, dei servizi, delle funzioni amministrative e ad ogni altro aspetto gestionale. 7. Fino all’adozione dell’atto o degli atti di cui al comma 6 e per quanto in esso od essi non specificamente regolato, le competenti strutture della Giunta regionale continuano ad esercitare tutte le funzioni amministrative e gestionali in essere.
ARTICOLO 30 Rinvio
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) ed alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26).
ARTICOLO 31 Abrogazioni
1. E’ abrogato l’articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana). 2. Sono abrogati i commi 1, 2 e 5 dell’articolo 24 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26). 3. E’ abrogata la legge regionale 17 gennaio 2003, n. 7 (Autonomia organizzativa del Consiglio regionale).
Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. MARTINI Firenze, 5 febbraio 2008 La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 29.01.2008.
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