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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 25
"Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo."
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

SOMMARIO
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Divieto di fumare
Art. 3 Iniziative di educazione, informazione ed intervento
Art. 4 Disciplina del divieto di fumare da parte dei soggetti pubblici
Art. 5 Misure per assicurare l’osservanza del divieto di fumare nei locali condotti da soggetti privati
Art. 6 Aree per fumatori
Art. 7 Sanzioni
Art. 8 Vigilanza e applicazione delle sanzioni amministrative
Art. 9 Norma finanziaria
Art. 10 Abrogazioni
Art. 11 Norma transitoria
Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto

1. La Regione Toscana, in attuazione dello Statuto e
nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti nella materia
dalla normativa nazionale, con la presente legge
dispone iniziative di prevenzione relativamente ai rischi
per la salute derivanti dal fumo e detta disposizioni volte
ad assicurare l’osservanza del divieto di fumare e l’accertamento
delle relative infrazioni relativamente ai luoghi,
locali e mezzi su cui si esercita la competenza regionale
e degli enti locali.

Art. 2
Divieto di fumare

1. E’ vietato fumare in tutti i locali chiusi pubblici e
privati del territorio regionale e su tutti i mezzi di trasporto
pubblico regionale e locale, ad eccezione di:
a) abitazioni private, loro pertinenze e mezzi di trasporto
adibiti ad uso privato;
b) aree riservate ai fumatori, opportunamente predisposte
e segnalate ai sensi dell’articolo 6.

Art. 3
Iniziative di educazione, informazione ed intervento

1. Il piano sanitario regionale prevede specifiche azioni
di informazione sui rischi derivanti dal fumo di tabacco,
iniziative educative per favorire il benessere della
persona, nonché interventi volti alla disassuefazione dal
fumo; nella definizione di tali azioni il piano sanitario
attua un modello d’intervento basato sulla intersettorialità
e l’integrazione tra competenze sanitarie e sociali
diverse, al fine di modificare gli atteggiamenti e le abitudini
al fumo della popolazione.
2. Il piano sanitario regionale, al fine di costituire una
rete territoriale di promozione e supporto alle azioni di
prevenzione, cura e disassuefazione dal tabagismo, stabilisce
inoltre le opportune forme di raccordo e di collaborazione
tra la Regione, le aziende sanitarie, gli enti locali,
gli enti di ricerca, le istituzioni scolastiche, le società
scientifiche e professionali di settore, le associazioni del
volontariato, la Lega italiana per la lotta contro i tumori.
3. Nell’ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2
e per le finalità della presente legge, il piano sanitario
regionale prevede specifiche azioni volte a:
a) promuovere e sviluppare la ricerca e la formazione
degli operatori, anche attraverso accordi con le università
toscane;
b) promuovere iniziative di prevenzione ed educazione
innovative, fondate sulla ricerca e mirate a gruppi
specifici di popolazione, i cui risultati siano verificabili
sul piano dell’efficacia;
c) qualificare la rete dei centri antifumo delle aziende
sanitarie;
d) sviluppare gli interventi di disassuefazione in ambienti
che facilitino la cura di sé ed il benessere della persona;
e) realizzare, attraverso accordi con le aziende sanitarie
e le associazioni di categoria, iniziative di sostegno
negli ambienti di lavoro per l’applicazione del divieto di
fumo, quali attività di informazione e sensibilizzazione
sui rischi da fumo attivo e passivo e programmi di disassuefazione
per i fumatori.
4. La Giunta regionale presenta annualmente una
relazione al Consiglio regionale sulle attività realizzate e
sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente
legge.

Art. 4
Disciplina del divieto di fumare da parte dei soggetti pubblici

1. Le amministrazioni, gli enti pubblici, le aziende
sanitarie e le altre aziende pubbliche disciplinano con
apposito atto il divieto di fumo nei locali di propria competenza;
in particolare individuano:
a) il dirigente o i dirigenti responsabili dell’applicazione
della normativa in materia di divieto di fumare,
sulla base dei rispettivi ordinamenti;
b) le modalità di individuazione dei soggetti preposti al
controllo sull’osservanza del divieto, ai sensi del comma 2;
c) le modalità di pubblicizzazione del divieto, in conformità
a quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003 (Attuazione
dell’art. 51 comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
come modificato dall’art. 7 della legge 21 ottobre 2003
n. 306 in materia di tutela della salute dei non fumatori);
d) le aree eventualmente destinate ai fumatori.
2. Il personale dipendente incaricato della vigilanza
ai sensi del comma 1 lettera b) partecipa a corsi di formazione
appositamente organizzati da parte delle amministrazioni
di appartenenza; all’atto dell’assunzione dell’incarico
esso è dotato di apposito tesserino di riconoscimento.
3. La conoscenza dei provvedimenti di cui al comma
1 è assicurata tramite idonee forme di pubblicità.

Art. 5
Obblighi dei responsabili

1. Nelle strutture pubbliche, nonché sui mezzi di trasporto
pubblico, il soggetto responsabile, individuato ai
sensi dell’articolo 4, deve:
a) curare l’affissione dei cartelli di divieto e dell’apposita
segnaletica;
b) vigilare sul rispetto del divieto di fumare;
c) curare l’accertamento e la contestazione dell’illecito
amministrativo;
d) verificare che sia effettuata la corretta manutenzione
degli impianti installati nei locali per fumatori, ove
istituiti secondo quanto previsto all’articolo 6.
2. Il titolare dell’attività, o il responsabile della direzione
dei locali privati ove vige il divieto di fumare, ovvero
il dipendente o collaboratore da questi formalmente
incaricato è tenuto a:
a) curare l’affissione dei cartelli di divieto e dell’apposita
segnaletica;
b) verificare l’osservanza del divieto di fumare;
c) richiamare i trasgressori e curare che le infrazioni
siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti
ai sensi dell’articolo 8;
d) curare la corretta manutenzione degli impianti nei
locali riservati ai fumatori, eventualmente individuati
secondo quanto previsto all’articolo 6.
3. I responsabili delle strutture di cui ai commi 1 e 2
esercitano le funzioni di controllo sull’osservanza del divieto
avvalendosi di personale formalmente incaricato
oppure di guardie giurate espressamente adibite a tale servizio.

Art. 6
Aree per fumatori

1. I datori di lavoro, per quanto attiene ai luoghi di lavoro pubblici o privati, ovvero, in tutti gli altri casi, i responsabili delle strutture pubbliche o private, possono istituire aree destinate ai fumatori, conformi a quanto previsto dal d.p.c.m. 23 dicembre 2003.
2. Sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale
e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ad esclusione delle università, non è consentita la costituzione di aree per fumatori.

Art. 7
Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nella
presente legge si applicano le sanzioni amministrative
previste dall’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.
584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi
di trasporto pubblico) in ottemperanza a quanto disposto
dall’articolo 51, comma 5, della legge 3/2003 come da
ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311
e fatte salve le eventuali variazioni degli importi stabiliti
dalla legge dello Stato; in particolare, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) da euro 27,50 a euro 275,00 in caso di violazione
del divieto di fumo previsto all’articolo 2; la misura della
sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa
in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza
o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni;
b) da euro 220,00 a euro 2.200,00 in caso di violazione
degli obblighi previsti dall’articolo 5 a carico dei soggetti
responsabili; tale sanzione è aumentata della metà
nel caso in cui gli impianti installati ai sensi dell’articolo
6, comma 1, non siano funzionanti, o non siano condotti
in maniera idonea, o non siano mantenuti in efficienza.
2. Le procedure per l’accertamento e l’applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla
normativa nazionale in materia di divieto di fumo sono
disciplinate dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n.
81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative)
e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale).

Art. 8
Vigilanza e applicazione delle sanzioni amministrative

1. Fermi restando gli obblighi dei soggetti previsti
all’articolo 5, commi 1 e 2, e la competenza degli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria ad accertare e contestare
gli illeciti amministrativi, i compiti inerenti la vigilanza
e l’accertamento delle violazioni del divieto di fumo
e degli obblighi dei responsabili, sono esercitati da:
- i comuni competenti per territorio, mediante la polizia
municipale, negli esercizi aperti al pubblico;
- le aziende unità sanitarie locali competenti per territorio,
mediante il personale adibito a funzioni di vigilanza, in tutti i luoghi in cui vige il divieto di fumare.
2. L’autorità competente all’applicazione delle sanzioni nel caso in cui non sia effettuato il pagamento in misura ridotta è individuata:
a) nel comune competente per territorio, nel caso di
violazioni commesse in locali chiusi pubblici o privati;
b) nel direttore dell’azienda, nel caso di violazioni commesse nei locali o sui mezzi utilizzati per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, ai sensi dell’articolo 25, comma 9, della legge regionale 31 luglio 1998 n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche.
3. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni
sono incamerati dal comune, fatta eccezione per le
sanzioni applicate ai sensi del comma 2, lettera b), che
vengono incamerate dall’azienda di trasporto.

Art. 9
Norma finanziaria

1. Ai fini di cui alla presente legge è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di euro 1.000.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 500.000,00 con le risorse della UPB n. 261 “Progetti di integrazione socio-sanitaria - spese correnti” del bilancio di previsione 2005 e per euro 500.000,00 con la seguente variazione di bilancio, di uguale importo per competenza e cassa:
- anno 2005
in diminuzione:
UPB n. 243 “Organizzazione del sistema sanitario – spese correnti”, per euro 500.000,00;
in aumento:
UPB n. 261 “Progetti di integrazione socio-sanitaria – spese correnti”, per euro 500.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 10
Abrogazioni

1. La legge regionale 7 agosto 1996, n. 65 (Norme in
materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal
fumo), è abrogata.

Art. 11
Norma transitoria

1. I soggetti pubblici di cui all’articolo 4 comma 1
adottano il provvedimento previsto dal medesimo articolo
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.

Art. 12
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno succes-
9 10.2.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10
sivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Toscana.
PASSALEVA
(designato con D.P.G.R. n. 132 del 22.5.2000)


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