Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Misure straordinarie per le Comunità Montane
1. Le risorse finanziarie di cui alla Legge 31 gennaio 1994, n. 97
“Nuove disposizioni per le zone montane” destinate ad alimentare
il Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali” di
cui all’art. 5 della L.R. 18 maggio 2000, n. 95 “Nuove norme per
lo sviluppo delle zone montane”, possono essere destinate dalle
Comunità Montane nell’anno 2009 anche alla copertura delle spese
correnti limitatamente alle spese per il personale e a quelle riconducibili alla sola gestione degli uffici e dei servizi, per un tempo non eccedente l’anno finanziario 2009. Tali risorse saranno ripartite in base a quanto stabilito dall’art. 5, comma 5, della L.R. 18 maggio 2000, n. 95.
ARTICOLO 2
Modifiche ed integrazioni all’art. 9 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 143
1. Il comma 8 dell’art. 9 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 è sostituito dal seguente:
“8. Per ogni funzione o servizio il Comune può partecipare ad una
sola forma associativa.”
2. Il comma 8-ter dell’art. 9 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 143,
è così sostituito:
“8-ter. I criteri e le modalità di ripartizione dei contributi per l’associazionismo, da assegnare alle Unioni di Comuni e alle altre
forme associative di cui al Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000, sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con le Associazioni regionali delle Autonomie Locali”
ARTICOLO 3
Modifiche ed integrazioni all’art. 5 della L.R. 27 giugno 2008, n. 10
1. Al comma 1 dell’art. 5 della L.R. 27 giugno 2008, n. 10 dopo la
parola “IVEL” sono aggiunte le seguenti: “qualora l’esercizio
associato riguardi la medesima funzione o il medesimo servizio”.
ARTICOLO 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 30 Ottobre 2009
GIOVANNI CHIODI