Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 10 della L.R. 16/2005)
1. Il comma 2 dell’art. 10 della L.R. 3 marzo 2005, n. 16 recante “Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni Allevatori d’Abruzzo e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali d’interesse zootecnico” è così sostituito:
“2. Il programma operativo triennale di cui al comma 1 è predisposto dalla Direzione Politiche Agricole di concerto con l’Associazione Regionale Allevatori (ARA). Il programma operativo 2008-2010, anche senza il parere del Comitato di cui all’art. 11, è esecutivo se approvato dalla Giunta Regionale”.
2. Il comma 5 dell’art. 10 della L.R. 3 marzo 2005, n. 16 è così sostituito:
“5. I programmi operativi e le loro variazioni sono predisposti, di concerto con l’Associazione Regionale Allevatori (A.R.A.), della Direzione Politiche Agricole. I programmi operativi 2008-2010, anche senza il parere del Comitato di cui all’art. 11, sono esecutivi se approvati dalla Giunta regionale”.
ARTICOLO 2
(Abrogazione dell’articolo 11 della L.R. 16/2005)
1. L’art. 11 della L.R. 3 marzo 2005, n. 16 è abrogato.
ARTICOLO 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 2 Agosto 2010
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI