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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

CAPO I
Oggetto

ARTICOLO 1
Oggetto

1. La presente legge, ai fini della tutela e della valorizzazione della imprenditoria agricola,
detta norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale, individuale e societario, di competitività ed integrità aziendale e di semplificazione amministrativa.

CAPO II
Riconoscimento dell’imprenditore e imprenditrice agricolo professionale

ARTICOLO 2
Definizione di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale

1. E’ imprenditore o imprenditrice agricolo professionale (IAP) il soggetto che presenta
congiuntamente i seguenti requisiti:
a) possiede conoscenze e competenze professionali adeguate;
b) dedica alle attività agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in
qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo;
c) ricava dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) sono ridotti alla percentuale del 25 per cento nel caso in cui il soggetto operi nelle zone svantaggiate, definite ai sensi della normativa dell’Unione europea.

ARTICOLO 3
Riconoscimento della qualifica di IAP

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di IAP:
a) per la realizzazione del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) il soggetto deve assolvere, in base al proprio titolo di studio, formativo o professionale, o all’esperienza
professionale maturata, ad una delle condizioni tra quelle stabilite nel regolamento di cui
all’articolo 7;
b) per la realizzazione del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) il soggetto fa
riferimento: per le attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento di animali, alle tabelle parametriche adottate dalla provincia, d’intesa con le comunità montane nei territori di relativa competenza e nel rispetto dei criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 7;
per le altre attività agricole, ai criteri e parametri indicati nel regolamento di cui all’articolo 7;
c) per la realizzazione del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) il soggetto fa
riferimento alla propria situazione reddituale, rilevata in base ai criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 7.

ARTICOLO 4
Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP

1. Al soggetto che non sia ancora in possesso di tutti od alcuni dei requisiti di cui all’articolo 2 può essere riconosciuta la qualifica di IAP in via provvisoria, a condizione che si impegni, al momento della presentazione della richiesta, a realizzarli nei successivi ventiquattro mesi.
2. Gli strumenti di programmazione regionale che dispongono interventi finanziari in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale possono stabilire che, per esigenze di pianificazione delle risorse finanziarie disponibili, nella formazione delle graduatorie dei beneficiari degli
interventi, a parità del soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità, sia attribuita priorità agli IAP rispetto agli IAP con qualifica provvisoria, ferma restando l’equiparazione nel caso di IAP provvisorio giovane agricoltore al primo insediamento.

ARTICOLO 5
Iscrizione degli IAP

1. Il soggetto presenta la richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP alla Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), dichiarando sotto la propria responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo 3, oppure l’impegno a realizzarli ai sensi dell’articolo 4.
2. L’ARTEA iscrive il soggetto nell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), in una sezione specifica per gli imprenditori agricoli professionali.
3. L’ARTEA comunica, tramite il proprio sistema informativo, alla provincia o alla comunità montana competente l’iscrizione del soggetto ai fini della verifica a campione delle iscrizioni, da
effettuarsi entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, non regolarizzabile, l’ARTEA procede alla cancellazione, con effetto retroattivo, dell’iscrizione.
4. L’iscrizione nell’anagrafe regionale delle aziende agricole certifica il possesso della qualifica di IAP, con effetti che decorrono dalla data di presentazione della richiesta. Gli IAP cui la qualifica è attribuita in via provvisoria sono iscritti con apposita annotazione.

ARTICOLO 6
Vigilanza e controllo. Sanzioni

1. La provincia o la comunità montana competente, sulla base di criteri definiti nel regolamento di cui all’articolo 7, effettua periodicamente controlli, sia amministrativi che in loco, sulla
permanenza dei requisiti dei soggetti iscritti nella sezione specifica per gli imprenditori agricoli professionali.
2. In caso di accertamento negativo della qualifica di IAP, è disposta la revoca delle risorse finanziarie eventualmente assegnate, nonché la sanzione dell’esclusione, totale o parziale, da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni, dall’assegnazione di risorse finanziarie, secondo i criteri e le procedure stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 7.
3. Ai fini della risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal mancato riconoscimento della qualifica di IAP, ovvero di quelle derivanti dall’applicazione del comma 2, è facoltà del soggetto ricorrere ad una procedura conciliativa da esperire secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 7.

ARTICOLO 7
Regolamento regionale

1. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta un regolamento con il quale, in attuazione del presente capo, definisce:
a) i criteri, i parametri, le condizioni e le modalità per l’apprezzamento dei requisiti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), come specificati all’articolo 3, comma 1;
b) i criteri uniformi per la compilazione delle tabelle parametriche funzionali all’apprezzamento del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b);
c) i criteri per il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) nel caso di IAP in condizione di maternità, ivi compresi i profili relativi alla cura e conciliazione familiare, paternità, malattia professionale o infortunio;
d) le modalità di gestione delle fattispecie di equiparazione dello IAP al coltivatore diretto;
e) le modalità ed i termini, anche temporali, relativi alle situazioni di equiparazione alle
condizioni previste per le zone svantaggiate ai sensi della normativa dell’Unione europea;
f) i criteri per la verifica del requisito dell’oggetto sociale delle società agricole, ai sensi e
per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99
(Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee) della l. 7 marzo 2003, n. 38);
g) i criteri per l’effettuazione dell’attività di vigilanza e controllo da parte delle province e
comunità montane;
h) i criteri e le procedure per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 6, comma 2;
i) le modalità di esperimento della procedura conciliativa di cui all’articolo 6, comma 3.

CAPO III
Competitività ed integrità aziendale

ARTICOLO 8
Redditività dell’azienda agricola

1. Ai fini della definizione delle politiche regionali di intervento, anche in attuazione delle
politiche comunitarie, in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, si considera redditiva l’azienda agricola che risponde ai requisiti definiti in un apposito regolamento regionale, adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 9
Conservazione dell’integrità aziendale

1. Ai fini dell’applicazione della disciplina del compendio unico, di cui all’articolo 5 bis del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nel caso in cui siano necessari più atti di trasferimento per la costituzione del compendio, l’impegno alla predetta costituzione deve essere adempiuto entro tre anni dalla data del rogito del primo atto.
2. Per la costituzione del compendio unico, la redditività dell’azienda agricola è calcolata ai sensi dell’articolo 8.

ARTICOLO 10
Funzioni amministrative

1. La provincia o la comunità montana competente effettua l’accertamento della redditività dell’azienda agricola, comunicandone gli esiti all’ARTEA.
2. L’ARTEA registra gli elementi e i dati sulla redditività nell’anagrafe regionale delle aziende agricole.
3. La provincia rilascia la preventiva autorizzazione e la successiva certificazione ai fini della costituzione del compendio unico.

CAPO IV
Semplificazione amministrativa

ARTICOLO 11
Dichiarazione unica aziendale

1. La dichiarazione unica aziendale (DUA) è istituita al fine di:
a) unificare i termini ed i formati di richiesta per i procedimenti direttamente ed indirettamente collegati al profilo ed alle unità tecnico-economiche aziendali;
b) semplificare la presentazione della documentazione necessaria;
c) riportare sul fascicolo aziendale elettronico tutte le verifiche amministrative, escluse quelle riferite ad elementi progettuali, e il maggior numero possibile di controlli e di validazioni.
2. Il titolare dell’azienda agricola trasmette all’ARTEA la DUA con la quale comunica o aggiorna tutti i dati della propria azienda mancanti nell’anagrafe regionale delle aziende agricole e fornisce tutte le informazioni preliminari ai procedimenti di interesse dell’azienda, in particolare:
a) il piano colturale, in forma sintetica o, solo nel caso in cui il dichiarante intenda accedere ad
aiuti per i quali sia necessario, in forma analitica;
b) le richieste di accesso ad aiuti per investimenti;
c) le richieste di accesso ad aiuti comunitari e regionali;
d) le richieste di certificazioni, autorizzazioni, concessioni.
3. L’attivazione dei procedimenti le cui informazioni preliminari sono contenute nella DUA e la cui gestione è oggetto di convenzione tra ARTEA e gli enti locali titolari del procedimento, avviene in via automatica da parte degli enti competenti, senza ulteriori adempimenti da parte dell’interessato, salvo eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni.
4. Nel caso che nel corso dell’anno la DUA non subisca variazioni, si fa riferimento a quella già depositata; qualora si determinino variazioni nei contenuti dichiarati, la DUA deve essere modificata o integrata in modo corrispondente. Ove le modificazioni influiscano su procedimenti per i quali i requisiti sono richiesti in modo perdurante, la perdita degli stessi comporta l’obbligo per l’amministrazione competente di valutarne gli effetti sui procedimenti.
5. L’ARTEA provvede, nel rispetto del presente articolo, alla definizione delle procedure necessarie alla gestione delle DUA.

ARTICOLO 12
Coordinamento sistematico degli aiuti di Stato

1. Nell’anagrafe regionale delle aziende agricole, i dati relativi alla concessione di finanziamenti sono strutturati in modo da rendere evidente in tempo reale l’ammontare dei finanziamenti ricevuti,
suddivisi per tipologia, anche ai fini della verifica del rispetto:
a) della soglia de minimis di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1860/2004 della
Commissione, del 6 ottobre 2004 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca;
b) delle soglie finanziarie previste dalle disposizioni in materia di aiuti di Stato.
2. Al fine di garantire l’effettiva verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1, la Regione coordina il sistema complessivo dei soggetti erogatori di aiuti in agricoltura, definendo apposite
convenzioni o intese con tutti i soggetti interessati.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 13
Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2001

1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale) è sostituito dal seguente:
“3. Costituisce titolo di priorità per la formazione dell’elenco di cui al comma 2, la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi della normativa regionale.”.

ARTICOLO 14
Modifiche all’articolo 18 della l.r. 39/2000

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è sostituita dalla seguente:
“b) imprenditori agricoli professionali iscritti nell’anagrafe regionale delle aziende agricole;”.

ARTICOLO 15
Modifiche all’articolo 6 della l.r. 69/1995

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 69 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura), è soppresso.
2. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 69/1995 è sostituito dal seguente:
“3. Ai fini dell’iscrizione all’anagrafe regionale delle aziende agricole come imprenditore agricolo professionale il tempo di lavoro attribuito al produttore apistico è stabilito dal regolamento di cui all’articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).”.
3. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 69/1995 è soppresso.

ARTICOLO 16
Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 23/2000

1. L’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), è sostituito dal seguente: “Art. 3 Anagrafe regionale delle aziende agricole1. Per gli stessi fini di cui al comma 1 dell’articolo 1 è istituita, presso l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA),
l’anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell’azione regionale.
2. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale è disciplinata l’organizzazione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole e sono individuati i dati che vi sono inseriti. In particolare l’anagrafe contiene:
a) le generalità del titolare o legale rappresentante dell’azienda;
b) le qualifiche dei soggetti che a vario titolo operano nell’azienda; la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) è registrata in una specifica sezione;
c) il titolo giuridico di disponibilità dei beni immobili;
d) la consistenza fisica dei beni immobili disponibili;
e) le attività agricole praticate, sia principali che connesse;
f) le richieste e le concessioni di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.
3. L’anagrafe regionale delle aziende agricole contiene una rubrica informativa, consultabile da chiunque, nella quale sono inserite le informazioni relative alle procedure di finanziamento e quelle utili alla rapida individuazione delle procedure amministrative rispondenti alle esigenze dell’azienda.
4. L’accesso all’anagrafe regionale delle aziende agricole è consentito:
a) alle pubbliche amministrazioni;
b) ai centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui alla legge regionale 9 febbraio 1998,
n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca), limitatamente alle posizioni da essi trattate;
c) all’imprenditore agricolo, o suo mandatario, limitatamente alla propria posizione.
5. L’ARTEA stipula protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche che detengono dati e notizie relative agli imprenditori e alle aziende agricole, ai fini dell’inserimento delle stesse
nell’anagrafe regionale delle aziende agricole e della reciproca comunicazione delle informazioni
detenute.”.

ARTICOLO 17
Modifiche all’articolo 2 della l.r. 19/1989

1. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca), è soppressa.

ARTICOLO 18
Abrogazioni

1. La legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 (Istituzione degli Albi provinciali degli imprenditori agricolo/ professionali), è abrogata.

ARTICOLO 19
Norme transitorie

1. Le dichiarazioni di possesso di requisiti, eventualmente rese dagli imprenditori agricoli non oltre sei mesi prima dell’entrata in vigore della presente legge, nell’ambito della documentazione necessaria per l’accesso ai benefici in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, restano valide anche ai fini del conseguimento della qualifica di IAP, a condizione che rispondano pienamente ai requisiti soggettivi e oggettivi definiti dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 7.
2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche che alla data di entrata in vigore risultano iscritte all’albo provinciale di cui alla l.r. 6/1994, nella seconda sezione e relativa sottosezione, e la cui azienda è iscritta all’anagrafe regionale delle aziende agricole, possono richiedere all’ARTEA il riconoscimento della qualifica di IAP, unicamente facendo valere la predetta iscrizione.
3. L’ARTEA iscrive d’ufficio nell’anagrafe regionale delle aziende agricole i soggetti che,
anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, risultano in possesso di un’attestazione o certificazione rilasciata dalla provincia, con cui è stata riconosciuta la qualifica di IAP ai sensi del d.lgs. 99/2004.
4. Per l’apprezzamento del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), fino all’adozione dei parametri ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), continuano ad applicarsi gli strumenti tilizzati in vigenza della l.r. 6/1994.

ARTICOLO 20
Norma finale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osserva quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del d.lgs. 99/2004 e 5 bis del d.lgs. 228/2001.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 27 luglio 2007
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 24.07.2007.


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