NORMATIVA
Normativa regionale - Molise
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Legge regionale 23 marzo 2010 n. 10
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Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge TITOLO I PRINCIPI GENERALI ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina l’assetto organizzativo dell’amministrazione regionale nonché l’esercizio delle funzioni dirigenziali. Essa persegue i fini di: a) attivare un processo di accrescimento dell’efficienza del sistema organizzativo regionale; b) stabilire le condizioni per l’economicità, la speditezza e l’incisività di intervento dell’azione amministrativa; c) razionalizzare la spesa per il personale ed il funzionamento dell’amministrazione; d) promuovere una cultura del servizio fondata sull’autonomia responsabile dei pubblici dipendenti e sulla preminenza dei diritti e delle esigenze dei cittadini; e) integrare la disciplina del pubblico impiego con quella del lavoro privato. ARTICOLO 2 (Fonti) 1. L’organizzazione degli uffici della Regione Molise è disciplinata da disposizioni di legge e di regolamento nonché, sulla base delle medesime, da atti di organizzazione. 2. Per quanto non previsto o specificato nella presente legge si applicano le disposizioni normative nazionali in vigore. ARTICOLO 3 (Principi di organizzazione) 1. L’organizzazione dell’amministrazione regionale si conforma ai criteri: a) della programmazione dell’attività; b) della flessibilità, anche nella gestione delle risorse umane; c) del controllo dei risultati; d) della separazione di funzioni e responsabilità tra organi istituzionali e dirigenza. 2. Le norme e gli atti di organizzazione devono garantire la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, nonché l’applicazione prioritaria, nelle forme possibili e compatibili, dell’impiego flessibile a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio e di quelli impegnati in attività di volontariato, nel rispetto delle norme statali e regionali. 3. I criteri di organizzazione sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. ARTICOLO 4 (Separazione tra funzione di indirizzo e funzione di gestione) 1. Gli organi regionali esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 2. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio sovrintendono, per le rispettive competenze, al funzionamento dell’apparato organizzativo. 3. I dirigenti adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. Provvedono alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 4. Le attribuzioni dei dirigenti di cui al comma 3 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. ARTICOLO 5 (Poteri di organizzazione) 1. Gli organi regionali e i dirigenti, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono ogni determinazione per l’organizzazione delle strutture. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, gli stessi operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all’organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro. 2. La costituzione e la soppressione delle strutture organizzative, nonché la definizione delle rispettive competenze sono stabilite dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con atto di organizzazione, fatta eccezione per le strutture speciali indicate nell’allegato tabella A, che sono istituite e soppresse con legge regionale. 3. Alla costituzione, modifica e soppressione delle unità operative organiche di cui all’articolo 12 provvedono, ciascuno per il rispettivo ambito organizzativo, il Direttore generale della Giunta regionale, di seguito denominato "Direttore generale", e il Segretario generale del Consiglio regionale, di seguito denominato "Segretario generale". 4. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro. Nelle relazioni sindacali la delegazione di parte pubblica è integrata dal Segretario generale o suo delegato. 5. Gli organi di governo e i dirigenti adottano gli atti di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro secondo le rispettive competenze, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dalla normativa contrattuale. ARTICOLO 6 (Organico regionale) 1. Sino a diverse disposizioni statutarie, il personale della Regione appartiene ad un unico organico, distinto in dotazione organica della Giunta regionale e dotazione organica del Consiglio regionale. TITOLO II ORGANIZZAZIONE ARTICOLO 7 (Competenze degli organi di direzione politica) 1. Alla Giunta regionale e al suo Presidente, al Consiglio regionale e al suo Ufficio di presidenza, nell’ambito delle rispettive attribuzioni statutarie, competono: a) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare con le relative priorità e l’emanazione periodica delle direttive generali per l’azione amministrativa; b) la finalizzazione delle risorse finanziarie; c) l’assegnazione ai dirigenti della quota parte del bilancio regionale destinata al finanziamento delle attività e dei procedimenti di rispettiva competenza nonché degli oneri per il personale e per le risorse strumentali di rispettiva assegnazione; d) la verifica dei risultati della gestione in relazione alle direttive generali impartite, sulla base della proposta del Nucleo di valutazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24; e) la definizione dei criteri per l’erogazione di risorse a soggetti esterni pubblici o privati; f) la definizione dei criteri per il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti analoghi; g) la determinazione di tariffe, canoni, rette e tributi; h) l’affidamento di incarichi di consulenza per esigenze degli organi regionali; i) le nomine dei rappresentanti regionali in seno ad enti ed organismi esterni; j) gli atti di controllo sugli enti dipendenti previsti dalla legge; k) la rappresentanza generale e la rappresentanza in giudizio della Regione, fatte salve le competenze dei dirigenti; l) gli atti di straordinaria amministrazione, salvo quelli di competenza dirigenziale; m) la programmazione delle spese e dei contratti sulla base delle proposte dei dirigenti; n) ogni altro atto ad essi riservato dalla legge o dallo Statuto. 2. La funzione di indirizzo politico-amministrativo si esplica attraverso atti adottati dagli organi istituzionali periodicamente e, comunque, ogni anno entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio. ARTICOLO 8 (Articolazione in strutture) 1. L’apparato organizzativo della Giunta regionale fa capo al Direttore generale e si articola in strutture denominate direzioni d’area e servizi, ciascuna diretta da personale con qualifica dirigenziale. Le direzioni d’area, costituite secondo le aggregazioni di cui all’articolo 9, sono funzionalmente sovraordinate ai servizi. 2. L’apparato organizzativo del Consiglio regionale fa capo al Segretario generale e si articola in strutture denominate servizi, ciascuna diretta da personale con qualifica dirigenziale. 3. Il numero complessivo dei servizi del Consiglio regionale non può superare il limite del dodici per cento della dotazione organica dirigenziale, con arrotondamento all’unità superiore. 4. Nell’ambito delle direzioni d’area e dei servizi possono essere costituite unità operative organiche denominate uffici. ARTICOLO 9 (Direzione d’area) 1. La direzione d’area è struttura di coordinamento e di raccordo gestionale delle attività dei servizi afferenti ad un complesso di materie, attività o progetti tra loro omogenei, connessi o interdipendenti ed è affidata alla responsabilità di un dirigente che opera con compiutezza e rilevanza esterna. 2. Le direzioni d’area sono istituite, nell’ambito delle strutture ordinarie della Giunta, con atto di organizzazione della Giunta regionale in numero non superiore ad otto e sono computate, unitamente alle strutture di cui all’articolo 10, ai fini della determinazione del numero massimo di posizioni dirigenziali istituibili in relazione alla corrispondente dotazione organica. ARTICOLO 10 (Servizio) 1. Il servizio è sede delle attività di gestione di una specifica materia istituzionale, di una funzione strumentale o di progetto ed è affidato alla responsabilità di un dirigente che opera con compiutezza e rilevanza esterna. 2. Il servizio è strumento operativo degli organi istituzionali per l’esercizio delle funzioni di governo regionale. ARTICOLO 11 (Strutture speciali) 1. Sono strutture speciali della Giunta regionale i Servizi elencati nell’allegata tabella A. ARTICOLO 12 (Ufficio) 1. L’ufficio viene costituito quando si manifesti la necessità, anche temporanea, di una unità operativa organica di dimensioni funzionali all’assolvimento di compiti gestionali, di obiettivo o specialistici, da affidare alla responsabilità di personale appartenente alla categoria D. ARTICOLO 13 (Organizzazione funzionale) 1. Le direzioni d’area e i servizi di cui all’allegata tabella A fanno capo al Direttore generale, fatta eccezione per il Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e affari istituzionali che risponde esclusivamente al Presidente della Giunta regionale. 2. Presso il Consiglio regionale, i servizi fanno capo al Segretario generale, fatta eccezione per il Servizio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e affari istituzionali che risponde esclusivamente al Presidente del Consiglio regionale. 3. Le competenze e le dotazioni di personale delle strutture di cui ai commi 1 e 2 sono determinate con atto di organizzazione della Giunta regionale e dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale secondo gli ambiti di rispettiva competenza, fatto salvo quanto previsto dai regolamenti regionali n. 1 e n. 3 del 2002. TITOLO III DIRIGENZA ARTICOLO 14 (Autonomia della funzione dirigenziale) 1. Nell’ambito della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria di propria competenza e nell’osservanza degli atti normativi e programmatici nonché delle direttive degli organi di direzione politica, il dirigente: a) partecipa, formulando proposte ed esprimendo pareri tecnici, alla definizione dell’indirizzo politico amministrativo e all’elaborazione degli schemi di provvedimento di competenza degli organi di direzione politica, assicurando loro ogni forma utile di assistenza amministrativa e di consulenza professionale ed esprimendo preventivamente parere di legittimità sugli atti; b) svolge analisi e ricerche per un’approfondita individuazione dei problemi, dei bisogni e degli interessi della collettività regionale; c) adotta, nel rispetto delle direttive generali, gli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, ivi compresi quelli a rilevanza esterna, ed esercita autonomi poteri di spesa; d) presiede le commissioni di gara e di concorso, sovrintende alle procedure di appalto e di negoziazione, stipula i contratti e le convenzioni programmate dagli organi di direzione politico-amministrativa; e) partecipa, anche in rappresentanza degli organi della Regione, se delegato, a commissioni e comitati anche interistituzionali; f) gestisce le risorse umane e strumentali assegnate, attribuisce i trattamenti economici accessori, esercita i dovuti controlli ed attiva gli eventuali procedimenti disciplinari; g) assicura il coordinamento delle relazioni interfunzionali e l’integrazione interdisciplinare degli apparati amministrativi; h) è responsabile della trasparenza e della speditezza dei procedimenti amministrativi, della legittimità degli atti che sottoscrive e risponde dei risultati conseguiti e della gestione delle risorse affidate. ARTICOLO 15 (Ordinamento e atti della dirigenza) 1. La dirigenza regionale è ordinata nell’unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo graduazione di responsabilità e di poteri. 2. Ai dirigenti sono affidate funzioni di direzione di strutture organizzative e funzioni di coordinamento nonché di espletamento di specifici incarichi gestionali. 3. Le funzioni di direzione delle strutture della Giunta regionale sono graduate nell’ordine dei seguenti livelli di responsabilità: a) direttore generale; b) direttore d’area; c) direttore di servizio. 4. Il Direttore generale è gerarchicamente sovraordinato sia ai direttori d’area che ai dirigenti preposti alla direzione di servizio. I direttori d’area sono gerarchicamente sovraordinati ai dirigenti preposti alla direzione dei servizi ricadenti nelle rispettive aree. 5. Le funzioni di direzione delle strutture del Consiglio regionale sono graduate nell’ordine dei seguenti livelli di responsabilità: a) segretario generale; b) direttore di servizio. 6. Il Segretario generale svolge funzioni gerarchicamente sovraordinate a quelle dei responsabili dei servizi consiliari, dei quali coordina le attività. I dirigenti consiliari che, ai sensi di legge regionale, operano a supporto di organi indipendenti, rispondono funzionalmente ai detti organi e fanno capo organizzativamente al Segretario generale. 7. Ai fini del trattamento retributivo accessorio le funzioni dirigenziali sono valutate in rapporto all’entità e qualità degli incarichi rivestiti e dei risultati conseguiti. 8. Con atto di organizzazione sono individuati gli incarichi di posizione dirigenziale per il cui espletamento sia richiesto il possesso di specifici diplomi di laurea e di eventuale abilitazione professionale o iscrizione ad albi professionali. 9. Gli atti della dirigenza aventi rilevanza esterna assumono la forma di determinazione dirigenziale e devono contenere i requisiti propri dell’atto amministrativo. 10. Gli atti emessi dai dirigenti, nei limiti delle funzioni loro assegnate, sono definitivi ed immediatamente esecutivi. ARTICOLO 16 (Competenze del Direttore generale della Giunta regionale) 1. Il Direttore generale assicura al Presidente e alla Giunta regionale il supporto per le funzioni di indirizzo, programmazione ed iniziativa legislativa. Dirige l’apparato organizzativo della Giunta regionale, indirizza i direttori d’area, coordinando le attività per l’attuazione dei programmi stabiliti dagli organi di direzione politica e verifica i risultati complessivi. A tal fine il Direttore generale: a) formula proposte alla Giunta regionale, anche ai fini dell’elaborazione di programmi, direttive, schemi di progetti di legge o di altri atti a contenuto generale; b) promuove l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dalla Giunta regionale, assegnando gli obiettivi che le direzioni d’area e i servizi devono perseguire e attribuendo le conseguenti risorse umane, strumentali e finanziarie; c) esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia o di vacanza dell’incarico dei direttori d’area, ed attiva nei loro confronti le procedure previste dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001; d) nei limiti e con le modalità stabilite dall’organo di direzione politica provvede al riconoscimento di debito, alle rinunce e alle transazioni, promuove liti attive e determina decisioni in tema di liti passive; e) svolge le attività di organizzazione e di gestione del personale specificamente attribuitegli dalla presente legge; f) espleta ogni altra funzione espressamente prevista dalla legge. 2. Al Direttore generale è assegnato un servizio di supporto. 3. Nell’ambito delle funzioni indicate al comma 1 la Giunta regionale specifica gli ulteriori compiti del Direttore generale. ARTICOLO 17 (Competenze del Segretario generale del Consiglio regionale) 1. L’apparato amministrativo del Consiglio regionale è diretto dal Segretario generale. 2. Al Segretario generale compete: a) formulare proposte all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai fini dell’esercizio dell’attività di competenza dell’organo di direzione politica; b) promuovere l’attuazione dei programmi e delle direttive dell’Ufficio di presidenza, assegnando gli obiettivi che i servizi devono perseguire e attribuendo le conseguenti risorse umane, strumentali e finanziarie; c) coordinare e controllare l’attività dei direttori di servizio, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia o di vacanza dell’incarico, ed attivare nei loro confronti le procedure previste dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001; d) svolgere le attività di organizzazione e di gestione del personale non attribuite ai direttori di servizio; e) relativamente ai servizi, adottare misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative; f) esercitare le competenze in materia contrattuale previste dal regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale; g) nei limiti e con le modalità stabiliti dall’Ufficio di presidenza, provvedere ai riconoscimenti di debito, alle rinunce ed alle transazioni; h) svolgere ogni altra funzione espressamente attribuitagli dalla legge e dai regolamenti interni del Consiglio regionale. 3. Il Segretario generale, esercitando le funzioni di cui al comma 2, assicura l’efficace concorso degli uffici consiliari alla realizzazione degli obiettivi istituzionali dell’Assemblea legislativa mediante l’attuazione del Programma annuale di attività, di gestione delle risorse e di miglioramento organizzativo, che l’Ufficio di presidenza del Consiglio approva, su proposta dello stesso Segretario, entro il 15 gennaio di ogni anno ed al quale si conformano gli obiettivi della dirigenza consiliare. 4. Al Segretario generale è assegnato un servizio di supporto. ARTICOLO 18 (Competenze dei direttori d’area) 1. Il direttore d’area esercita le funzioni di direzione della relativa struttura nonché quelle di coordinamento, organizzazione e vigilanza delle attività facenti capo all’area di propria competenza. 2. Al direttore d’area compete: a) formulare proposte ed esprimere pareri al Direttore generale nelle materie di propria competenza; b) coordinare l’attuazione dei programmi definiti dai competenti organi regionali e adottare a tal fine progetti la cui gestione è affidata ai direttori di servizio, indicando le risorse occorrenti per la loro realizzazione; c) adottare misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative; d) proporre al Direttore generale la ripartizione tra i servizi delle risorse umane, finanziarie e strumentali sulla base dei piani di lavoro predisposti dai direttori di servizio; e) disciplinare le relazioni e dirimere eventuali conflitti di competenza tra i direttori di servizio gerarchicamente e funzionalmente dipendenti; f) verificare, controllare e coordinare le attività dei direttori di servizio, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia o di vacanza dell’incarico, e attivare nei loro confronti le procedure previste dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001; g) espletare ogni altra funzione espressamente prevista dalla legge o delegata dal Direttore generale. ARTICOLO 19 (Competenze del direttore di servizio) 1. Al direttore di servizio, nei limiti dell’incarico conferito, compete: a) la direzione di un servizio e del relativo personale; b) l’esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione di programmi e progetti; c) la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività della struttura, anche con riferimento ad ogni singolo dipendente, nonché l’adozione delle iniziative, anche disciplinari, nei confronti del personale, ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o di situazioni di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altra struttura o per il collocamento in mobilità; d) l’attribuzione di trattamenti economici accessori, per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro; e) la responsabilità dei procedimenti nonché l’individuazione dei responsabili dei procedimenti che fanno capo alla struttura e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti; f) la proposizione di quesiti e l’emissione di pareri nelle materie di propria competenza, dandone comunicazione al direttore d’area e al Direttore generale o al Segretario generale nel caso in cui tali atti impegnino l’amministrazione regionale nei confronti di altre amministrazioni; g) la formulazione di proposte al direttore d’area e al Direttore generale o al Segretario generale, anche in ordine all’adozione di progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici; h) ogni altra funzione espressamente prevista dalla legge. ARTICOLO 20 (Conferimento degli incarichi dirigenziali) 1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di direzione di struttura si conforma ai criteri della temporaneità, della rotazione e della revocabilità, in funzione dell’efficienza dei servizi. 2. L’attribuzione di ciascun incarico dirigenziale deve essere motivata, nel rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo i seguenti parametri valutativi: a) formazione culturale; b) requisiti professionali adeguati alle funzioni da svolgere; c) attitudine ad assumere le responsabilità connesse con le funzioni da svolgere; d) capacità di organizzazione del lavoro e capacità di gestione delle risorse assegnate; e) risultati conseguiti nello svolgimento delle attività rilevanti agli effetti dell’incarico da conferire. 3. Gli incarichi di direttore generale, di direttore d’area nonché di segretario generale sono conferiti, per i rispettivi ambiti, dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. 4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti a dirigenti regionali, muniti di laurea, dotati di esperienza pluriennale nelle funzioni dirigenziali e di dimostrate attitudini manageriali. 5. Gli incarichi di direttore generale, di direttore d’area e di segretario generale possono essere conferiti, tenuto conto delle capacità di bilancio e nel rispetto delle normative sui vincoli di spesa, a persone esterne all’amministrazione regionale, munite di laurea, in possesso di documentata professionalità manageriale acquisita con esperienza pluriennale operando in funzioni dirigenziali presso altre pubbliche amministrazioni o altri enti pubblici o aziende pubbliche o private. Al reperimento delle candidature per l’incarico da conferire ad esterni si procede mediante avviso adeguatamente pubblicizzato. La quantificazione del limite percentuale massimo fissato al comma 1 dell’articolo 27 tiene conto del numero degli incarichi di direttore d’area conferiti a soggetti esterni all’amministrazione. 6. Gli incarichi di direttore generale, di direttore d’area e di segretario generale sono regolati da un contratto di diritto privato a tempo determinato, sono revocabili in qualsiasi momento previa valutazione dei risultati, e scadono comunque decorsi novanta giorni dall’insediamento rispettivamente del Presidente della Giunta regionale o dell’Ufficio di presidenza in conseguenza delle elezioni regionali. 7. Il dirigente regionale nominato Direttore generale, Direttore d’area o Segretario generale è collocato per il periodo dell’incarico in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della maturazione dei diritti connessi all’anzianità di servizio. 8. L’incarico di responsabile del Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e affari istituzionali è conferito dalla Giunta regionale, su indicazione del Presidente della Giunta regionale, a dirigente regionale ovvero a personale assunto con contratto di diritto privato ai sensi dell’articolo 27, che cessa comunque dall’incarico contestualmente alla cessazione dalla carica del Presidente. Il dipendente regionale nominato responsabile del Servizio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è collocato per il periodo dell’incarico in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della maturazione dei diritti connessi all’anzianità di servizio. 9. L’incarico di responsabile del Servizio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e affari istituzionali è conferito dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su indicazione del Presidente del Consiglio regionale, a dirigente regionale ovvero a personale assunto con contratto di diritto privato ai sensi dell’articolo 27, che cessa comunque dall’incarico contestualmente alla cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio regionale. Il dipendente regionale nominato responsabile del Servizio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è collocato per il periodo dell’incarico in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della maturazione dei diritti connessi all’anzianità di servizio. 10. Gli incarichi di direttore di servizio sono conferiti, per i rispettivi ambiti di competenza, dalla Giunta regionale, sentito il Direttore generale, e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Segretario generale, a dirigenti regionali ovvero a personale assunto dall’esterno con le modalità di cui all’articolo 27. 11. Gli incarichi di cui al comma 10 durano non oltre cinque anni, sono rinnovabili e sono revocabili in qualsiasi momento, previa valutazione dei risultati. 12. Con motivato provvedimento del Presidente della Giunta regionale, anche su richiesta dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, i direttori di servizio possono essere destinatari di specifici incarichi di missione, temporanei e aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi dei commi precedenti, per l’espletamento di attività di studio o di gestione di specifici progetti e problematiche di interesse strategico dell’Amministrazione regionale. 13. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 12 può essere istituito, ove necessario a supportare l’espletamento delle attività di competenza del dirigente incaricato, un gruppo di lavoro composto da personale dipendente della Regione Molise appartenente anche a strutture diverse da quella diretta dal dirigente medesimo. 14. I provvedimenti di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. ARTICOLO 21 (Trattamento economico del Direttore generale, del Segretario generale e dei direttori d’area) 1. Il trattamento economico del Direttore generale è determinato dalla Giunta regionale ed è correlato alle funzioni assegnate. Esso è così costituito: a) trattamento tabellare previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali; b) retribuzione di posizione non superiore a tre volte la misura massima prevista dai medesimi contratti collettivi per tale elemento retributivo; c) retribuzione di risultato, in misura non superiore al 20 per cento della retribuzione di posizione determinata ai sensi della precedente lettera b). 2. Il trattamento economico del Segretario generale è determinato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale secondo la struttura retributiva prevista al comma 1 per il Direttore generale della Giunta regionale. 3. Il trattamento economico del direttore d’area è determinato dalla Giunta regionale ed è correlato alle funzioni assegnate. Esso è così costituito: a) trattamento tabellare previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali; b) retribuzione di posizione non superiore alla misura massima prevista dai medesimi contratti collettivi per tale elemento retributivo aumentata del 50 per cento; c) retribuzione di risultato nella misura annualmente determinata, secondo i sistemi di valutazione, per i direttori di servizio. 4. Il trattamento economico complessivamente corrisposto al Direttore generale della Giunta regionale e al Segretario generale del Consiglio regionale e i valori della retribuzione di posizione dei direttori d’area eccedenti la misura massima prevista dai contratti collettivi per tale elemento retributivo non gravano sul fondo del trattamento accessorio della dirigenza regionale. ARTICOLO 22 (Trattamento economico dei responsabili dei Servizi di Gabinetto e dei direttori di servizio incaricati di specifiche funzioni) 1. I trattamenti economici del responsabile del Servizio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e affari istituzionali e del responsabile del Servizio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e affari istituzionali sono rispettivamente determinati dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su indicazione dei rispettivi Presidenti, e sono correlati alle funzioni assegnate. Essi sono così costituiti: a) trattamento tabellare previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali; b) retribuzione di posizione non superiore alla misura massima prevista dai medesimi contratti collettivi per tale elemento retributivo, incrementata del 60 per cento; c) retribuzione di risultato nella misura annualmente determinata, secondo i sistemi di valutazione, per i direttori di servizio. 2. Il valore della retribuzione di posizione del Servizio Protezione civile di cui all’allegata tabella A è pari alla misura massima prevista dai contratti collettivi per tale elemento retributivo, incrementata del 30 per cento. 3. Il valore della retribuzione di posizione del Servizio Avvocatura regionale, Affari legislativi e giuridici e Rapporti istituzionali di cui all’allegata tabella A è pari alla misura massima prevista dai contratti collettivi per tale elemento retributivo, incrementata del 25 per cento. 4. Il valore della retribuzione di posizione del Servizio Partecipazioni regionali di cui all’allegata tabella A è pari alla misura massima prevista dai contratti collettivi per tale elemento retributivo, incrementata del 25 per cento. 5. La retribuzione di posizione spettante al direttore di servizio incaricato della funzione di segretario della Giunta regionale è incrementata del valore corrispondente al 40 per cento della misura massima prevista dai contratti collettivi per tale elemento retributivo. 6. La retribuzione di posizione spettante al direttore di servizio incaricato della funzione di datore di lavoro ai sensi della vigente normativa di settore è incrementata del valore corrispondente al 40 per cento della misura massima prevista dai contratti collettivi per tale elemento retributivo. 7. La retribuzione di posizione spettante al direttore di servizio destinatario di specifico incarico di missione di cui all’articolo 20, comma 12, è incrementata del valore corrispondente al 40 per cento della misura massima prevista dai contratti collettivi per tale elemento retributivo. 8. Le retribuzioni incrementali previste dai commi 5, 6 e 7 non sono cumulabili con quelle di cui all’articolo 21 della presente legge. 9. Il valore delle retribuzioni di posizione delle strutture di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 eccedente la misura massima prevista dai contratti collettivi per tale elemento retributivo, nonché gli incrementi della retribuzione di posizione previsti dai commi 5, 6 e 7 non gravano sul fondo del trattamento accessorio della dirigenza regionale. ARTICOLO 23 (Mobilità dei dirigenti) 1. Con le stesse modalità e secondo i medesimi criteri previsti per il conferimento degli incarichi di funzione, il dirigente può essere trasferito ad altro incarico con motivato provvedimento della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per i rispettivi ambiti. 2. La mobilità dei dirigenti è disposta per esigenze di buon funzionamento dell’amministrazione. Può avere luogo anche su istanza dei dirigenti stessi per motivi di incompatibilità ambientale o di arricchimento professionale. 3. La mobilità tra strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale è disposta dalla Giunta regionale per i dirigenti da assegnare alle strutture della Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per i dirigenti da assegnare alle strutture del Consiglio regionale, dopo aver acquisito i relativi provvedimenti di assenso. ARTICOLO 24 (Responsabilità e valutazione dei dirigenti) 1. La Giunta regionale istituisce e disciplina, con atto di organizzazione, il Nucleo per la valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei direttori di servizio, dei direttori d’area, del Direttore generale e del Segretario generale, in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla presente legge, sulla base dei risultati del controllo di gestione e attraverso una relazione annuale sull’attività svolta nell’anno precedente. 2. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni, è composto da tre esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione esterni all’amministrazione regionale. Uno dei tre componenti è nominato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. 3. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente alla Giunta regionale ed all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Esso è coadiuvato per le fasi istruttorie delle proprie attività da un’apposita unità operativa organica posta alle sue dipendenze funzionali. 4. Il Nucleo di valutazione riferisce trimestralmente sui risultati della sua attività alla Giunta regionale e all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. 5. Ove, in esito alla valutazione, venga accertata l’inosservanza delle direttive generali o il mancato raggiungimento degli obiettivi, viene disposta l’assegnazione del dirigente, se ritenuto idoneo, ad altro incarico ovvero il collocamento a disposizione per il periodo massimo di sei mesi con conseguente perdita del trattamento economico connesso alle funzioni. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, viene disposto il licenziamento. Quando la valutazione negativa riguardi un dirigente assunto con il contratto di cui all’articolo 27, è disposta in ogni caso la risoluzione del contratto. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere alla copertura dei corrispondenti posti in organico. 6. I provvedimenti di collocamento a disposizione e di licenziamento di cui al comma 5 vengono assunti dalla Giunta regionale. Essi vengono adottati sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione che si conclude, secondo l’ambito di competenza, con un atto formale della Giunta regionale o dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. 7. I provvedimenti di cui al comma 6, a pena di nullità, sono adottati: a) previa contestazione al dirigente della valutazione negativa ampiamente motivata; b) previa acquisizione delle controdeduzioni, per le quali deve essere concesso al dirigente il termine non inferiore a giorni quindici dalla comunicazione della valutazione; c) previo conforme parere del comitato dei garanti istituito a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza; d) nel pieno rispetto delle disposizioni in materia dettate dal contratto collettivo nazionale di comparto per l’area dirigenziale. 8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa rinvio al codice civile ed al contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area dirigenziale. ARTICOLO 25 (Assenza, impedimento e vacanza) 1. Per ciascun incarico di direzione d’area o di servizio è individuato, in via preventiva, il direttore d’area o il direttore di servizio incaricato della sostituzione in caso di assenza o impedimento. 2. In caso di vacanza di uno o più incarichi di direttore d’area, la Giunta regionale provvede di volta in volta a nominare un reggente tra i dirigenti con incarico di pari livello. La reggenza è eccezionale, non può avere una durata superiore a sei mesi continuativi ed è esclusa in caso di imminenti revisioni organizzative. 3. In caso di vacanza di uno o più incarichi di direttore di servizio, il Direttore generale o il Segretario generale provvedono di volta in volta a nominare un reggente tra i dirigenti con incarico di pari livello. La reggenza è eccezionale, non può avere una durata superiore a sei mesi continuativi ed è esclusa in caso di imminenti revisioni organizzative. 4. Nei casi in cui, per le strutture del Consiglio regionale, le esigenze di supplenza o di reggenza non possano soddisfarsi con direttori di servizio del medesimo ambito organizzativo, il Segretario generale, acquisito l’assenso del Direttore generale, individua i supplenti e i reggenti tra i direttori di servizio delle strutture extraconsiliari. 5. Il Direttore generale e il Segretario generale, per il caso di loro assenza o impedimento, delegano formalmente a uno o più dirigenti l’esercizio temporaneo di specifiche funzioni. L’espletamento dei predetti compiti si configura come assegnazione di obiettivi aggiuntivi di risultato. 6. I criteri e le modalità per l’attribuzione degli incarichi di supplenza e di reggenza e per la relativa retribuzione sono stabiliti con atto di organizzazione, conformemente a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La supplenza e la reggenza non danno luogo a compensi aggiuntivi per periodi di durata pari o inferiore a trenta giorni consecutivi. ARTICOLO 26 (Accesso alla qualifica dirigenziale) 1. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene: a) per concorso pubblico per esami; b) per corso-concorso; c) con le modalità di cui all’articolo 27. 2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea magistrale, o di titolo universitario di pari livello, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso di titoli post-universitari conseguibili per coloro che siano già muniti di laurea magistrale o di titolo di pari livello, ovvero se in possesso di abilitazione ad una libera professione conseguita mediante esame di Stato, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea magistrale o di titolo universitario di pari livello. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche reclutati a seguito di corso concorso, il requisito di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricompresi nell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti di laurea magistrale o di titolo universitario di pari livello, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di laurea magistrale o di titolo universitario di pari livello. Sono, altresì, ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti o organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso di titolo universitario equivalente alla laurea magistrale o a titolo universitario di pari livello. 3. Al corso-concorso possono essere ammessi, con le modalità stabilite da apposito regolamento, i soggetti muniti di laurea magistrale, o di titolo universitario di pari livello, nonché di uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca od altro titolo post-universitario conseguibile per coloro che siano già muniti di laurea magistrale, o di titolo di pari livello, rilasciato da università italiane o straniere; abilitazione ad una libera professione conseguita mediante esame di Stato. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti di laurea magistrale, o titolo universitario di pari livello, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesta la laurea magistrale o titolo universitario di pari livello. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici. Tali dipendenti devono essere muniti di laurea magistrale o titolo universitario di pari livello ed avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa nelle posizioni professionali di cui al precedente periodo. 4. Il corso-concorso ha una durata minima di dodici mesi. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. 5. Le commissioni di esame sono costituite con provvedimento del Direttore generale. Le commissioni sono composte da un docente universitario ordinario o magistrato con qualifica di Consigliere di Cassazione o Consigliere di Stato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie sulle quali vertono le prove scelti tra dirigenti regionali o dello Stato con almeno dieci anni di esercizio della funzione dirigenziale o tra docenti universitari di ruolo. Almeno un componente della commissione deve essere di sesso femminile. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria D. 6. I bandi di concorso possono prevedere il previo esperimento di prove preselettive da svolgersi con procedure semplificate o automatizzate che comunque garantiscano l’efficace accertamento del grado di competenza dei candidati in relazione agli aspetti distintivi della professionalità dirigenziale. Qualora la valutazione di tali prove sia effettuata con criteri oggettivi, è consentito il ricorso ad enti od imprese specializzate, che devono comunque operare nel rispetto delle direttive della commissione giudicatrice. 7. Il compenso dei componenti delle commissioni esaminatrici è determinato in misura pari a quello erogato dalle amministrazioni dello Stato per la stessa funzione. ARTICOLO 27 (Assunzioni di dirigenti con contratto a tempo determinato) 1. Con provvedimento motivato della Giunta regionale, anche su proposta dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, possono autorizzarsi assunzioni di personale nella qualifica di dirigente con contratto di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta, su posti liberi e disponibili nella dotazione organica dei dirigenti e nel limite del venti per cento della dotazione stessa, con arrotondamento all’unità superiore. 2. Requisiti per l’assunzione sono: a) possesso della laurea magistrale, o di titolo universitario di pari livello attinente al posto da ricoprire; b) documentata esperienza professionale maturata in almeno cinque anni di espletamento delle funzioni di dirigente nella pubblica amministrazione, in enti pubblici anche economici, in aziende pubbliche o private, ovvero in almeno dieci anni di esercizio effettivo di una libera professione, ovvero l’aver maturato nella pubblica amministrazione i requisiti per l’ammissione al corso-concorso per la dirigenza. 3. Il dipendente della Regione assunto per l’incarico dirigenziale con le modalità di cui al presente articolo è collocato per il periodo dell’incarico in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della maturazione dei diritti connessi all’anzianità di servizio. 4. Il trattamento economico è rapportato all’incarico cui l’assunzione è finalizzata. 5. I dirigenti assunti con le modalità di cui al presente articolo sono soggetti all’integrale disciplina della funzione dirigenziale prevista dalla presente legge. TITOLO IV RAPPORTI DI LAVORO ARTICOLO 28 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) 1. In materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e conferimento di incarichi si applica l’articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. 2. Il dirigente regionale non può esercitare alcun commercio, industria o professione, nè assumere impieghi alle dipendenze di privati o di enti pubblici o incarichi remunerati. 3. Su richiesta dell’interessato, il Direttore generale o il Segretario generale del Consiglio possono autorizzare l’accettazione di incarichi temporanei ed occasionali conferiti da soggetti pubblici o privati. 4. Il dirigente che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo è sottoposto a procedimento disciplinare se la situazione di incompatibilità non cessa nel termine indicato in apposita diffida da effettuarsi a cura del Direttore generale o del Segretario generale. 5. I dirigenti regionali possono chiedere di essere collocati in aspettativa qualora vengano assunti da altri enti pubblici come dirigenti con contratto a tempo determinato. ARTICOLO 29 (Responsabilità e sanzioni disciplinari) 1. Per i dirigenti della Regione resta ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile prevista per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Agli stessi si applicano l’articolo 2106 del codice civile e l’articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300. 2. Fatte salve le disposizioni sulla responsabilità dirigenziale e salvo quanto previsto dall’articolo 28, la tipologia e l’entità delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni sono definite dai contratti collettivi. TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI ARTICOLO 30 (Controlli interni) 1. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nei rispettivi ambiti di competenza, definiscono procedure e individuano strutture per la realizzazione di un efficace sistema di controllo interno. 2. Il sistema di cui al comma 1 deve assicurare il controllo: a) di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa; b) di gestione, finalizzato ad ottimizzare il rapporto tra costi e risultati; c) strategico, finalizzato a verificare l’effettiva attuazione delle scelte compiute dagli organi di direzione politica. 3. Con deliberazione dell’Ufficio di presidenza il controllo di gestione per il Consiglio regionale può essere affidato alla competente struttura della Giunta regionale. ARTICOLO 31 (Estensione agli enti dipendenti) 1. Le disposizioni della presente legge sono estese, per quanto compatibili con i fini istituzionali e con i rispettivi ordinamenti interni, agli enti dipendenti dalla Regione. 2. I provvedimenti organizzativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio o della Giunta regionale sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti. 3. I trattamenti economici complessivi dei direttori generali ed equiparati degli enti dipendenti dalla Regione, ad eccezione dell’ARPA Molise, non possono superare quello previsto dalla presente legge per i direttori d’area. 4. Le dotazioni di personale dell’Ente per il diritto allo studio universitario, dell’Istituto regionale per gli studi storici del Molise e dell’Agenzia regionale Molise lavoro sono stabilite con provvedimenti della Giunta regionale. 5. Sono abrogate le norme regionali di settore incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. ARTICOLO 32 (Norma di rinvio) 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni di settore previste da leggi e regolamenti regionali. 2. Quando leggi o provvedimenti in materia di organizzazione o dirigenza regionale fanno riferimento a norme della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni della presente legge. ARTICOLO 33 (Disposizioni transitorie e per la prima applicazione) 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti tutti gli atti e i procedimenti necessari per dare attuazione alle disposizioni in essa previste. 2. Entro i medesimi termini sono definite le procedure per la revoca anticipata degli incarichi di posizione dirigenziale conferiti ai dirigenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per la contestuale attribuzione dei nuovi incarichi di posizione dirigenziale sulle strutture individuate dai nuovi atti di organizzazione. 3. La decorrenza degli istituti a carattere economico previsti dalla presente legge tiene conto delle date di naturale scadenza di eventuali contratti di diritto privato in essere alla data della sua entrata in vigore. 4. Sino all’adozione dell’atto di organizzazione concernente le strutture del Consiglio regionale, i servizi previsti dall’articolo 7 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 2, si considerano strutture ordinarie ai sensi dell’articolo 10. ARTICOLO 34 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate le norme della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 2, in contrasto o incompatibili con la presente legge. ARTICOLO 35 (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15) 1. All’articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 6 aprile 2009, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Ai fini della sola determinazione dell’importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 da assegnare a ciascuna segreteria, nonché per l’attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali, si fa riferimento alla seguente tabella: "; D1 D2 TOTALE Presidente della Giunta 1 4 5 Assessori 1 2 3 Presidente del Consiglio regionale 1 4 5 Vice Presidente del Consiglio regionale 1 1 Consigliere segretario 1 1 Presidenti delle Commissioni 1 1 Presidente del Collegio dei Revisori dei conti 1 1 b) al terzo periodo del comma 5, dopo le parole "spesa del biennio precedente sostenuta" sostituire le parole "da autisti e" con la parola "dai"; c) l’ultimo periodo del comma 6 è soppresso; d) all’ultimo periodo del comma 9 le parole "segreteria, gli addetti e gli autisti" sono sostituite dalle parole "segreteria e gli addetti"; e) al comma 10 le parole "segreteria, gli addetti e gli autisti" sono sostituite dalle parole "segreteria e gli addetti". ARTICOLO 36 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 23 marzo 2010 Il Presidente IORIO ALLEGATO 1 TABELLA A(Articolo 11, comma 1: strutture speciali della Giunta regionale) a) Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e affari istituzionali; b) Servizio Segreteria della Giunta regionale; c) Servizio Affari generali della Presidenza; d) Servizio Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici e rapporti istituzionali; e) Servizio Protezione civile; f) Servizio Partecipazioni regionali.
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