Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina lo svolgimento del referendum cui possono essere sottoposte, a norma dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione le deliberazioni legislative di approvazione o modifica dello Statuto della Regione Abruzzo, di seguito denominate deliberazioni statutarie.
Art. 2
(Pubblicazione delle deliberazioni statutarie)
1. La deliberazione statutaria approvata ai sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla data della seconda deliberazione, con attestazione della avvenuta doppia approvazione, sull’identico testo, ai fini della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) per la decorrenza del termine di trenta giorni per l’eventuale impugnazione da parte del Governo della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, provvede alla pubblicazione nel B.U.R.A. del testo della deliberazione statutaria, senza formula di promulgazione e senza numerazione, preceduta dalla intestazione: "Testo di deliberazione statutaria della Regione Abruzzo approvato a norma dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione", seguita dal titolo della deliberazione stessa e dalla data della approvazione della medesima.
3. Nel caso in cui il Governo non promuova ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale entro il termine indicato al comma 1, la deliberazione statutaria è pubblicata nuovamente nel B.U.R.A. per la decorrenza del termine di tre mesi utile per la proposizione del referendum popolare confermativo.
4. Nella pubblicazione di cui al comma 3, dopo il testo della deliberazione statutaria è inserito l'avviso che entro tre mesi dalla pubblicazione un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare a norma dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione e ai sensi della presente legge; è quindi indicato il numero minimo di firme occorrenti per l'iniziativa da parte degli elettori, calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica, nonché gli Uffici della Regione presso cui possono essere ritirati i modelli di cui all’art.7, comma 2.
5. Ai fini della richiesta il quesito da sottoporre a referendum è così formulato: "Approvate il testo della deliberazione statutaria della Regione Abruzzo concernente (titolo della deliberazione statutaria da sottoporre a referendum), approvato dal Consiglio regionale il giorno ... e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo numero ... del ... ."
Art. 3
(Promulgazione dello Statuto o delle leggi statutarie nel caso di mancata richiesta di referendum)
1. Se nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del testo della legge nel B.U.R.A, di cui all’art. 2 comma 3,. non sono presentate richieste di referendum, il Presidente della Giunta promulga lo Statuto o la legge statutaria con le formule seguenti: "Il Consiglio regionale ha approvato con la prescritta maggioranza; il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto della Regione Abruzzo (testo dello Statuto)" "Il Consiglio regionale ha approvato con la prescritta maggioranza; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria (testo della legge statutaria)".
2. In nota alla pubblicazione di cui al comma 1 è dato conto dell'assenza di richieste di referendum.
Art. 4
(Impugnazione del Governo della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale)
1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della deliberazione statutaria, il Presidente della Giunta regionale dà notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato sul B.U.R.A., entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso stesso.
2. Nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso del Governo, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 4, decorre dalla data della seconda pubblicazione sul B.U.R.A. di cui all’art.2, comma 3, effettuata entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale.
Art. 5
(Iniziativa degli elettori e relativi adempimenti)
1. Per l'esercizio dell'iniziativa referendaria da parte degli elettori, almeno tre di essi, che assumono la qualità di promotori, depositano, a pena di inammissibilità, presso il Consiglio regionale, il testo del quesito referendario formulato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, con in calce le loro firme, autenticate a norma dell'articolo 7, comma 4.
2. All'atto del deposito i promotori indicano i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di tre soggetti, che possono essere i promotori stessi o altri, che assumono la funzione di delegati, i quali:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
b) intervengono, nelle fasi del procedimento stesso;
c) esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela del referendum.
3. Le eventuali comunicazioni ai delegati sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di urgenza sono effettuate via telefax o per via telematica, assicurando il ricevimento della comunicazione.
4. Il Dirigente del Consiglio regionale responsabile del procedimento redige verbale facente fede del giorno e dell'ora dell'avvenuto deposito. Il verbale, nel quale si dà conto delle indicazioni di cui al comma 2, è sottoscritto dai promotori e dal responsabile stesso. Ai promotori è rilasciata copia del verbale.
5. Il responsabile del procedimento, entro due giorni lavorativi dal deposito, invia copia del verbale al Presidente del Consiglio regionale nonché al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul B.U.R.A.
Art. 6
(Verifica di regolarità degli adempimenti preliminari alla presentazione della richiesta di referendum)
1. Il Dirigente responsabile del procedimento verifica il numero e i requisiti dei promotori e dei delegati. Ove riscontri la necessità di rettifiche o integrazioni ne dà notizia ai delegati cui assegna un termine non superiore a sette giorni per provvedervi.
2. Entro tre giorni dalla scadenza del termine assegnato ai delegati ai sensi del comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Dirigente responsabile del procedimento, decide sulla regolarità degli elementi di cui al medesimo comma 1. Eventuali irregolarità non sanate nel termine assegnato determinano l'improcedibilità dell'iter di presentazione della richiesta di referendum.
3. La decisione di cui al comma 2 è immediatamente comunicata ai delegati e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul B.U.R.A.
4. L'improcedibilità, conseguente alla irregolarità degli elementi di cui al comma 1, accertata e non sanata, non pregiudica l'eventuale presentazione di nuove richieste di referendum.
Art. 7
(Sottoscrizioni)
1. I sottoscrittori sono indicati con il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita nonché con il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
2. Per la raccolta delle firme necessarie per la presentazione di richiesta di referendum da parte di un cinquantesimo degli elettori della Regione devono essere usati fogli di carta semplice di dimensione uguale a quelli della carta bollata, firmati e vidimati da un Dirigente regionale all’uopo designato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. La raccolta delle firme non può essere effettuata su fogli non vidimati o vidimati da oltre tre mesi.
4. Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 o dai Consiglieri regionali che abbiano dichiarato la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale. L'autenticazione può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso deve essere indicato il numero delle firme contenute nel foglio.
Art. 8
(Richiesta, ammissione e indizione del referendum)
1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nel B.U.R.A. di cui all’art.2, comma 3, del testo della deliberazione statutaria i delegati presentano la richiesta di referendum mediante deposito dei moduli sottoscritti dai richiedenti il referendum, presso il Consiglio regionale.
2. Alla richiesta di referendum sono allegate le autocertificazioni o i certificati, anche collettivi, rilasciati anche in forma elettronica dai rispettivi Comuni, che attestano l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali. I certificati sono rilasciati entro cinque giorni da quello in cui sono richiesti. I certificati collettivi possono essere sostituiti dalla certificazione dell'organo comunale competente apposta in calce ai singoli fogli qualora i sottoscrittori siano tutti iscritti nelle liste elettorali del medesimo Comune.
3. I delegati accompagnano i fogli e la documentazione allegata con una dichiarazione, sottoscritta davanti al responsabile del procedimento, attestante:
a) il numero delle firme depositate e regolarmente autenticate;
b) il numero e la regolarità delle autocertificazioni e dei certificati allegati.
4. Sono escluse dal computo le sottoscrizioni non regolarmente autenticate o non corredate dalla autocertificazione o dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o comunque non corrispondenti a quanto prescritto dall'articolo 7.
5. Il Dirigente responsabile del procedimento, entro quaranta giorni dal deposito, provvede al computo e al controllo di regolarità della documentazione allegata, verificando anche a campione le autocertificazioni fornite. Contesta immediatamente ai delegati le eventuali irregolarità rilevate e assegna un termine non superiore a dieci giorni dalla data della comunicazione per presentare memorie volte a contestare l'esistenza delle irregolarità o a sanarle qualora si tratti di irregolarità meramente formali. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine finale assegnato ai delegati, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Dirigente responsabile del procedimento, decide in ordine alla regolarità o meno della richiesta di referendum. La decisione è immediatamente trasmessa ai delegati e al Presidente della Giunta regionale che ne cura la pubblicazione nel B.U.R.A.
6. Se la decisione di cui al comma 5 dichiara l'irregolarità della richiesta di referendum, una volta trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 2, comma 3, lo Statuto o la legge statutaria è promulgata dal Presidente della Giunta regionale con le seguenti formule: "Il Consiglio regionale ha approvato con la prescritta maggioranza; il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto della Regione Abruzzo (testo dello Statuto)"; "Il Consiglio regionale ha approvato con la prescritta maggioranza; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria (testo della legge statutaria)".
7. In nota alla pubblicazione di cui al comma 6 è dato conto della irregolarità della richiesta di referendum, con citazione degli estremi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da cui l'irregolarità stessa risulta.
8. Se la decisione di cui al comma 5 dichiara la regolarità della richiesta di referendum, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'articolo 2 della decisione stessa, provvede con decreto da pubblicarsi sul B.U.R.A. ad indire il referendum.
9. La data del referendum è fissata dal decreto di indizione in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto stesso.
10. Se prima dell'indizione del referendum è intervenuta la pubblicazione nel B.U.R.A. del testo di un'altra deliberazione statutaria, il Presidente della Giunta regionale può ritardare la indizione del referendum fino a sei mesi oltre il termine previsto dal comma 8, in modo che il referendum già richiesto e il referendum che sia eventualmente richiesto sulla ulteriore deliberazione possano svolgersi contemporaneamente.
Art. 9
(Iniziativa referendaria dei Consiglieri regionali)
1. Quando la richiesta di referendum è promossa da un quinto dei componenti il Consiglio regionale le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio regionale o da un Dirigente del Consiglio da lui delegato, con attestazione che i richiedenti sono Consiglieri regionali in carica. Non è necessaria alcun'altra documentazione.
2. Salvo quanto disposto dal comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla presente legge per la richiesta di referendum ad iniziativa degli elettori.
Art. 10
(Svolgimento del referendum)
1. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate dalla Giunta stessa , in conformità a quanto stabilito dalla Legge 25.05.1970, n. 352 e successive modifiche e integrazioni, relativa ai procedimenti e alle modalità di votazione del referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione.
2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: "Si" "No".
3. Qualora si debba procedere alla celebrazione contestuale di referendum su più deliberazioni statutarie, all'elettore sono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le deliberazioni sottoposte a referendum.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7.00 della domenica individuata dal decreto di indizione e terminano alle ore 22.00 della medesima domenica.
Art. 11
(Operazioni di scrutinio)
1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione del referendum. Se nello stesso giorno si svolgono più referendum, le operazioni di scrutinio si effettuano sulla base dell'ordine di approvazione delle deliberazioni sottoposte a referendum.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici elettorali di sezione, nonché alle operazioni dell'ufficio centrale, possono assistere, ove lo richiedano:
a) un rappresentante di ognuno dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale;
b) un rappresentante dei sottoscrittori del referendum, indicato dai delegati di cui all'articolo 5, comma 2, con dichiarazione autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 53/1990.
3. Per tutte le operazioni elettorali non specificamente previste si applicano le disposizioni del Capo IV della Legge regionale 11.12.1987, n. 86 (Iniziativa popolare e degli enti locali; referendum abrogativo e consultivo).
Art. 12
(Esito del referendum, pubblicazione del risultato e promulgazione dello Statuto o della legge statutaria)
1. Se le risposte "No" costituiscono la maggioranza dei voti validi o sono di numero uguale ai voti validi contenenti la risposta "Si", la deliberazione statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Giunta regionale cura la pubblicazione del risultato nel B.U.R.A. La deliberazione statutaria non approvata dal referendum decade.
2. Se le risposte "Si" costituiscono la maggioranza dei voti validi, entro dieci giorni dalla comunicazione di tale esito, il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto o la legge statutaria con le seguenti formule: "Il Consiglio regionale ha approvato con la prescritta maggioranza; il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto della Regione Abruzzo (testo dello Statuto)". "Il Consiglio regionale ha approvato con la prescritta maggioranza; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria (testo della legge statutaria)".
3. In nota alla pubblicazione di cui al comma 2 è dato conto dell'esito favorevole del referendum.
Art. 13
(Sospensione delle operazioni referendarie)
1. Tutte le operazioni e le attività relative allo svolgimento del referendum sono sospese in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale.
2. Il referendum già indetto per una domenica che cade nel periodo di cui al comma 1 è differito con decreto del Presidente della Giunta regionale alla prima domenica utile.
Art. 14
(Norma finanziaria)
1. Le spese per l’esercizio dei referendum previsti dalla presente legge sono a carico della Regione e trovano copertura nello stanziamento previsto annualmente per la L.R.11.12.1987, n. 86.
2. Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei Comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione:
Art. 15
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.