Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modifiche ed integrazioni.
1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, le parole: “il cui presidente sia nominato dalla Giunta regionale” sono soppresse.
ARTICOLO 2
Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modifiche ed integrazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di artigianato, industria e commercio”, è sostituito dal seguente:
“1. Il collegio sindacale degli organismi di garanzia è composto secondo le norme del codice civile.”.
ARTICOLO 3
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 22 gennaio 2010