NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio
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Legge regionale 20 ottobre 2006, n. 11
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Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37 (Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio). Disposizioni transitorie
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Sostituzione del titolo della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37)
1. Il titolo della l.r. 37/2002 è sostituito dal seguente: “Disposizioni per la progettazione, l’esecuzione, la manutenzione e la gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio. Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale”.
ARTICOLO 2 (Inserimento dell’articolo 01 nella l.r. 37/2002)
1. Prima dell’articolo 1 della l.r. 37/2002 è inserito il seguente: “Art. 01 (Disposizioni per la progettazione, l’esecuzione, la manutenzione e la gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio) 1. La Regione provvede alla progettazione, all’esecuzione, alla manutenzione e alla gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale regionale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio, mediante l’affidamento di appalti o di concessioni di lavori pubblici a soggetti scelti secondo le procedure del diritto comunitario e nazionale in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, parità di condizioni e trasparenza. 2. La Regione istituisce commissioni di gara con modalità tali da assicurare la parità di condizioni dei concorrenti e la trasparenza delle procedure.”.
ARTICOLO 3 (Inserimento dell’articolo 02 nella l.r. 37/2002)
1. Dopo l’articolo 01 della l.r. 37/2002, come introdotto dall’articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 02 (Contratto di servizio) 1. Nella concessione di lavori pubblici, il rapporto con il concessionario è regolato da un contratto di servizio che, sulla base dell’atto di concessione dei beni del demanio stradale, definisce in particolare: a) le attività affidate ed i relativi obiettivi e standard qualitativi e quantitativi; b) i tempi di esecuzione e di realizzazione e le misure relative alla prevenzione e sicurezza sul lavoro; c) le modalità per la verifica dei risultati conseguiti; d) gli eventuali compensi remunerativi; e) i procedimenti amministravi pendenti concernenti le funzioni ed i compiti di cui all’articolo 01; f) la successione dell’affidatario nei rapporti contrattuali in atto connessi all’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 01; g) la gestione a tariffa o a pedaggio delle infrastrutture.”.
ARTICOLO 4 (Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 37/2002)
1. L’articolo 1 della l.r. 37/2002 è sostituito dal seguente: “Art. 1 (Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale) 1. La Regione promuove la costituzione, in conformità alle disposizioni dello Statuto regionale ed ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, di una società per azioni a prevalente capitale regionale, di seguito denominata “società”, avente ad oggetto la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di reti autostradali e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nonché la gestione a tariffa ovvero a pedaggio delle stesse. 2. La società opera nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.”.
ARTICOLO 5 (Modifica agli articoli 3 e 4 della l.r. 37/2002)
1. Agli articoli 3 e 4 della l.r. 37/2002 le parole “infrastrutture e mobilità” sono sostituite dalle seguenti: “lavori pubblici”.
ARTICOLO 6 (Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 37/2002)
1. L’articolo 5 della l.r. 37/2002 è abrogato.
ARTICOLO 7 (Disposizioni transitorie)
1. Le modifiche apportate dalla presente legge alla l.r. 37/2002 costituiscono titolo per l’esercizio della facoltà di recesso, a norma degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, dei soggetti o enti che partecipano, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla società già costituita ai sensi dell’articolo 1 della l.r. 37/2002. 2. Resta salvo, limitatamente alle prestazioni eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l’affidamento della progettazione preliminare e definitiva del corridoio autostradale Tirreno Sud.
ARTICOLO 8 (Entrata in vigore)
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 20 ottobre 2006 Marrazzo
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