Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Il quarto comma dell’articolo 17 della legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009 va interpretato nel senso che il finanziamento delle scuole di specializzazione vale per l’anno accademico 2008/2009 e per i cinque anni successivi con utilizzazione delle risorse allocate all’UPB 6.1.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2009, pluriennale 2009-2011 e successivi.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 19 ottobre 2009 - Loiero