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NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

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Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8
Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l’istituzione dei bilanci di genere.
 
Il Consiglio regionale

ha approvato.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1

(Principi e finalità)


1. In attuazione della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), ratificata e resa esecutiva dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, del Trattato che istituisce la Comunità europea, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto, la Regione opera affinché le politiche e i relativi interventi di attuazione favoriscano il superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne, il rafforzamento della condizione femminile e l’incremento della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile, attraverso l’integrazione della dimensione di genere nella normativa e nell’azione politica e programmatica regionale in coerenza con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea.


ARTICOLO 2

(Obiettivi)


1. In attuazione dei principi enunciati all’articolo 1 la Regione, nell’ambito delle proprie competenze e in raccordo con le istituzioni regionali di parità, persegue i seguenti obiettivi: a) promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche volte a realizzare una società con ruoli equilibrati e non discriminatori tra uomini e donne; b) favorire l’equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini attraverso politiche di conciliazione tra lavoro e vita privata e familiare e strumenti che incoraggino la condivisione delle responsabilità familiari; c) promuovere la paritaria partecipazione delle donne nei luoghi di decisione sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei luoghi di governo, negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale; d) sostenere progetti per la promozione delle pari opportunità in tutti i livelli dell’ istruzione e della formazione; e) sostenere, in collaborazione con la comunità scientifica e in particolare con le Università e il Politecnico, iniziative volte a promuovere la formazione di alto livello sulle pari opportunità; f) sostenere l’imprenditorialità femminile favorendo la creazione, lo sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione tra imprese gestite da donne; g) promuovere e sostenere iniziative volte a conseguire gli obiettivi di Lisbona in tema di occupazione femminile, eliminare la disparità retributiva tra uomini e donne, favorire l’accesso delle donne a posti di direzione e responsabilità nei luoghi di lavoro; h) promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la tutela delle vittime; i) promuovere e sostenere iniziative che valorizzano le donne migranti o appartenenti a minoranze etniche e ne favoriscono l’integrazione nella vita economica, sociale, politica, culturale e civile; l) promuovere e sostenere iniziative volte a superare gli stereotipi di genere; m) promuovere ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione sulla condizione femminile e sulle discriminazioni.


ARTICOLO 3

(Definizione e finalità del bilancio di genere)


1. Ai fini della presente legge, il bilancio di genere consiste nella valutazione dell’impatto delle politiche di bilancio sul genere attraverso l’individuazione di aree sensibili al genere al fine di promuovere l’uguaglianza di opportunità tra uomini e donne.


2. La Regione predispone controlli di genere nelle diverse fasi di progettazione, definizione e applicazione del bilancio nonché un sistema di monitoraggio e valutazione.


3. Il bilancio di genere è lo strumento per raggiungere più efficacemente i seguenti obiettivi: a) una maggiore efficienza della spesa pubblica; b) la promozione della prospettiva di genere in tutte le politiche; c) la partecipazione delle donne nel processo decisionale; d) l’introduzione delle politiche di mainstreaming; e) la previsione di politiche di bilancio eque ed equilibrate volte a ridurre le diseguaglianze e a promuovere le pari opportunità; f) la promozione della trasparenza, attraverso una migliore comprensione delle entrate e delle uscite pubbliche da parte dei cittadini e delle cittadine; g) la diffusione della consapevolezza da parte delle istituzioni delle conseguenze delle loro scelte sulla cittadinanza.


ARTICOLO 4

(Ambito di applicazione del bilancio di genere)


1. La Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, incentiva gli enti locali ad adeguare i propri bilanci alle finalità di cui all’articolo 3. 2. La Regione predispone corsi di formazione finalizzati a istruire il personale delle pubbliche amministrazioni per la realizzazione dei bilanci di genere.


ARTICOLO 5

(Realizzazione del bilancio di genere)


1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, predispone, con regolamento, le linee guida e le metodologie utili per la progettazione e la realizzazione del bilancio di genere.


2. La Giunta, sentito l’Assessore alle Pari Opportunità, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, predispone la redazione di un vademecum relativo alle linee guida, di cui al comma 1, per l’attuazione dei bilanci di genere al fine di promuoverne e sollecitarne l’adozione presso gli enti locali.


3. Nel regolamento di cui al comma 1, le spese dei bilanci pubblici sono analizzate suddividendole secondo le seguenti categorie di base: a) spese indifferenziate ovvero non caratterizzate rispetto al genere ma in grado di produrre un notevole impatto sul genere femminile; b) spese destinate direttamente al genere; c) spese specificatamente inerenti a programmi e a misure per le pari opportunità.


4. Il bilancio di genere: a) identifica i soggetti beneficiari delle spese nonché i soggetti che contribuiscono alle entrate; b) analizza le modalità di suddivisione delle entrate e delle uscite rispetto agli uomini e alle donne; c) valuta quale impatto producono su uomini e donne le politiche di bilancio e la distribuzione delle risorse in termini economici, di tempo nonché rispetto al lavoro non retribuito; d) verifica che l’allocazione delle risorse risponda ai bisogni diversi di uomini e donne secondo le caratteristiche socio-economiche e ambientali del Piemonte; e) accerta che la differenza di genere sia esaminata nelle diverse fasi di progettazione, definizione e applicazione del bilancio; f) individua le priorità e le azioni necessarie per ridurre le ineguaglianze tra uomini e donne attraverso il bilancio.


5. Il Presidente della Giunta riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge.


ARTICOLO 6

(Statistiche di genere)


1. Tutte le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell’ambito di attività finanziate dalla Regione adeguano la rilevazione, l’elaborazione e la diffusione dei dati statistici di interesse regionale in termini di genere.


ARTICOLO 7

(Comunicazione istituzionale)


1. La Regione, nelle proprie attività di comunicazione istituzionale, opera per: a) introdurre la prospettiva di genere favorendo l’attenzione sui temi della parità tra donne e uomini; b) valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico e promuoverne un’immagine positiva; c) promuovere una rappresentazione maschile e femminile coerente con l’evoluzione dei rispettivi ruoli nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella società, contrastando in modo attivo gli stereotipi di genere.


2. I criteri previsti al comma 1 sono applicati in tutte le attività di comunicazione finanziate dalla Regione.


ARTICOLO 8

(Risorse umane)


1. La Regione persegue una politica di pari opportunità fra uomini e donne nell’organizzazione del personale regionale e nello sviluppo della carriera e adotta, con le modalità previste dalla legislazione regionale di settore, piani di azioni positive per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono un pieno inserimento delle donne nell’attività lavorativa ed una loro concreta partecipazione ad occasioni di avanzamento professionale.


2. I piani di azioni positive sono diretti specificamente a: a) promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali sono insufficientemente rappresentate e favorire il riequilibrio della presenza femminile in particolare nelle attività e nei livelli di più elevata responsabilità; b) valorizzare, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, l’utilizzo degli istituti del rapporto di lavoro finalizzati alla conciliazione dei tempi lavorativi con i tempi di cura e di assistenza; c) offrire alle donne occasioni di formazione e aggiornamento professionale valutabili ai fini dello sviluppo della carriera; d) facilitare il reinserimento delle lavoratrici madri a seguito del godimento dei congedi per maternità.


ARTICOLO 9

(Misure attuative, monitoraggio e valutazione)


1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva un programma biennale contenente le azioni e i risultati attesi relativamente alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 2. La Giunta regionale, all’interno del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPFER), evidenzia gli interventi adottati e che si intendono adottare al fine di realizzare il programma biennale, tenuto conto di quanto emerso nel rapporto di cui all’articolo 10.


2. La Giunta regionale dà attuazione alla presente legge attraverso l’adozione di specifici provvedimenti coerenti con ciascuno degli obiettivi elencati all’articolo 2, nonché attraverso l’integrazione trasversale dei principi di pari opportunità di genere (mainstreaming di genere) nell’adozione e esecuzione delle disposizioni normative, nella definizione delle politiche e in tutte le attività regionali.


3. L’Agenzia Piemonte Lavoro, di cui all’articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), svolge, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, attività di monitoraggio e valutazione sull’attuazione della presente legge relativamente ai propri ambiti di competenza, riconducendone i risultati all’interno del bilancio di genere di cui all’articolo 3.


ARTICOLO 10

(Rapporto annuale sulla condizione femminile)


1. La Giunta regionale predispone annualmente, in raccordo con le istituzioni regionali di parità e avvalendosi dell’Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (IRES), un rapporto sulla condizione delle donne in Piemonte. Il rapporto è trasmesso al Consiglio regionale e inviato agli enti locali e alle organizzazione economiche e sociali.


2. Il rapporto contiene in particolare informazioni e dati qualitativi e quantitativi sull’andamento demografico, sull’occupazione femminile, sui servizi esistenti, specie quelli tesi a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, sui livelli di istruzione e formazione femminile, nonché un monitoraggio sulle azioni ed i risultati messi in atto dalla Giunta regionale al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2.


ARTICOLO 11

(Erogazione di contributi)


1. Per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, la Regione può erogare contributi a enti locali, amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, enti morali ed organizzazioni senza fini di lucro che realizzano sperimentazioni o buone prassi volte a concretizzare i principi di pari opportunità fra uomini e donne.


2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 4, la Giunta regionale può assegnare priorità agli enti locali i cui bilanci si adeguano alle finalità di cui all’articolo 3. 3. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.


ARTICOLO 12

(Clausola valutativa)


1. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale, in occasione della presentazione del rapporto annuale sulla condizione femminile in Piemonte, di cui all’articolo 10, con una informativa alla commissione competente.


2. La relazione di cui al comma 1 riferisce in particolare circa: a) l’attività posta in essere e le iniziative attivate in attuazione della presente legge; b) i risultati da essa ottenuti, in termini quantitativi e qualitativi, per la promozione delle pari opportunità; c) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi e delle iniziative a favore delle pari opportunità tra uomo e donna; d) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati con specifico riferimento alle modalità di allocazione delle risorse stanziate; e) l’incidenza dei finanziamenti stanziati dalla Regione in attuazione della presente legge sulla diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali piemontesi.


ARTICOLO 13

(Norma finanziaria)


1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, nell’esercizio finanziario 2009, agli oneri pari a 400.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritti nell’unità previsionale di base (UPB) SB01001 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009, si provvede con le risorse finanziarie della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria.


2. Per il biennio 2010-2011 agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).


Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 marzo 2009

Mercedes Bresso


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