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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 18 febbraio 2005 n. 32
Territori montani e classificazione ai fini regionali. Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunita` Montane).
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Sostituzione dell`articolo 3 della l.r. 82/2000)

L`articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunita` Montane), e` sostituito dal seguente:"Art. 3 Territori montani 1. Sono comuni montani o parzialmente montani quelli elencati nella tabella di cui all`allegato 1 della presente legge, il cui territorio risulta essere stato classificato montano ai sensi della normativa statale.".

ARTICOLO 2
(Inserimento dell`articolo 3 bis nella l.r. 82/2000)

1. Dopo l`articolo 3 della l.r. 82/2000 e` inserito il seguente:
"Art. 3 bis Ulteriore classificazione dei territori montani ai fini regionali 1. Il territorio dei comuni parzialmente montani, che non risulta classificato ai sensi dell`articolo 3, puo` altresi` essere classificato montano ai fini regionali, sulla base dei seguenti criteri generali:
a) presenza di territorio avente pendenza uguale o superiore al 20 per cento;
b) delimitazione del territorio interessato alla classificazione in modo tale da assicurare, per quanto possibile, la contiguita` del territorio medesimo a quello gia` classificato montano e la coincidenza con riferimenti topografici certi; la delimitazione puo` comportare l`inclusione di porzioni di territorio con pendenza inferiore al 20 per cento, per quanto necessario ad assicurare la contiguita` di zone che presentano le caratteristiche di cui alla lettera a) e la certezza della delimitazione stessa e, corrispondentemente, l`esclusione di taluni territori aventi le caratteristiche di cui alla lettera a);
c) estensione della superficie risultante dalla delimitazione di cui alla lettera b) comunque non superiore a quella del territorio di cui alla lettera a).
2. La classificazione e` effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su richiesta del comune interessato, ed ha efficacia dal 1 gennaio dell`anno successivo a quello di adozione del provvedimento; alla deliberazione sono allegate le planimetrie del territorio interessato.
3. Con regolamento regionale sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo; il regolamento, in particolare, stabilisce il procedimento per l`adozione dell`atto di classificazione, e puo` prevedere ulteriori condizioni e requisiti per la classificazione e procedure di accordo tra la Regione e il comune interessato.".

ARTICOLO 3
(Inserimento dell`articolo 10 bis nella l.r. 82/2000)

1. Dopo l`articolo 10 della l.r. 82/2000 e` inserito il seguente:
"Art. 10 bis Efficacia e ambito di applicazione della classificazione dei territori montani ai fini regionali e disposizioni interpretative e transitorie
1. La classificazione effettuata ai sensi dell`articolo 3 bis ha rilevanza esclusivamente regionale e, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, si applica unicamente nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi regionali successive all`entrata in vigore del medesimo articolo 3 bis. Fino all`entrata in vigore delle suddette leggi regionali, le norme che, a qualsiasi titolo e per qualsiasi effetto, richiamano territori classificati montani si intendono riferite unicamente ai territori di cui all`articolo 3.
2. Della classificazione, effettuata ai sensi dell`articolo 3 bis, puo` essere tenuto conto, ferme restando le risorse previste, nell`ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri atti generali di settore, adottati dalla Regione dopo l`entrata in vigore del medesimo articolo 3 bis.
3. In via di prima applicazione, alla classificazione di cui all`articolo 3 bis si provvede anche in assenza del regolamento di attuazione, sulla base delle richieste di classificazione pervenute alla data di entrata in vigore dell`articolo medesimo, nel rispetto dei criteri generali previsti al comma 1 dell`articolo 3 bis.".

ARTICOLO 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


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