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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale 17 ottobre 2005, n. 18
Norme sulla musicoterapia e sul riconoscimento della figura professionale di musicoterapista
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Finalità


1. La musicoterapia è attività psico-pedagogica e socio-sanitaria di pubblico interesse ed è disciplinata dalla presente legge; essa si pone come scopo lo sviluppo e la riabilitazione di potenziali funzioni dell’individuo per il raggiungimento di una migliore integrazione sul piano intrapersonale e interpersonale e di una migliore qualità della vita.
2. La regione Campania promuove l’applicazione della musicoterapia, quale elemento di sostegno per un pieno e sano sviluppo delle capacità del singolo individuo e della comunità, con particolare riguardo alle persone portatrici di handicap o, comunque, disagiate dal punto di vista delle relazioni.


ARTICOLO 2
Definizioni


Ai fini della presente legge si intende per:
a) musicoterapia: l’uso della musica e dei suoi elementi - suono, ritmo, melodia ed armonia- da parte di un soggetto qualificato in rapporto individuale o di gruppo, all’interno di un processo definito per facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, l’apprendimento, la mobilizzazione, l’espressione, l’organizzazione ed gli altri obiettivi terapeutici (degni di rilievo) nella prospettiva di assolvere ai bisogni fisici, emotivi, mentali, sociali e cognitivi;
b) musicoterapista: un soggetto, in possesso di diploma superiore di secondo grado e con una buona conoscenza della musica, che ha svolto un corso triennale di impostazione multidisciplinare socio-psicopedagogico-medico-musicale e un tirocinio di un anno presso strutture pubbliche o convenzionate o del privato sociale, della formazione primaria e della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia.


ARTICOLO 3
Area di operativita’


1. Il musicoterapista esercita la propria attività nell’ambito degli operatori socio-sanitari nell’area della riabilitazione socio-sanitaria e psico-pedagogica.
2. Il musicoterapista espleta
a) funzione preventiva: disturbi di iperattività in età da scuola primaria, comportamenti ai limiti con la patologia del periodo adolescenziale o come gestione di atteggiamenti disadattivi degli adolescenti, sedazione della madre in gravidanza, miglioramento della relazionalità e della socializzazione nei soggetti normodotati;
b) funzione riabilitativa: ritardo mentale lieve e medio-grave, deficit sensoriali ipovedenti e non vedenti, ipoacusici con protesi ed impianti cocleari, disturbi relazionali dell’infanzia, patologie neuromotorie dell’infanzia, patologie neurologiche dell’adulto -parkinson, alzheimer, coma lieve e post-coma, patologie psichiatriche dell’adulto- , comunicazione sonora in gruppo nei dipartimenti di salute mentale, in centri e comunità terapeutiche per tossicodipendenti;
c) funzione socio-sanitaria: lenire l’ansia del paziente ospedalizzato e le sofferenze dei malati terminali, gestire il potenziale malessere psicologico degli operatori.


ARTICOLO 4
Formazione di base


1. La formazione di base del musicoterapista consiste in un corso che prevede almeno 900 ore di lezione e laboratori in un triennio e 300 ore di tirocinio presso strutture pubbliche o convenzionate o private della formazione primaria e della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia.
2. I corsi di musicoterapia sono organizzati da istituti di formazione o dalle università o da dipartimenti equiparati all’università e il titolo di musicoterapista equivale al diploma accademico di primo livello.
3. Per accedere alla formazione di musicoterapista l’aspirante deve aver conseguito il diploma quinquennale di scuola media superiore e possedere una buona conoscenza della musica, da accertarsi con un test di ammissione al corso di formazione.
4. La formazione professionale di musicoterapista prevede l’acquisizione delle seguenti conoscenze e capacità, suddivise per
a) area medica:
1) conoscenza delle sintomatologie inerenti le patologie trattate -nuclei espressivi-;
b) area psicologica:
1) conoscenza dei concetti inerenti il campo delle relazioni;
2) conoscenza dei concetti base della psicologia dello sviluppo, dinamica dei gruppi;
c) area musicale:
1) capacità di esprimere e creare con voce e con strumenti musicali “nel qui ed ora” in forme ortodosse e non ortodosse;
2) capacità di improvvisazione;
3) conoscenze musicologiche e semiologiche della musica colta e popolare finalizzate alla capacita’ di decodificazione dei fenomeni sonoro-musicali;
d) area musicoterapica:
1) capacita’ di individuare i bisogni del paziente;
2) capacita’ di elaborare ipotesi di trattamento relative ai bisogni del paziente;
3) capacita’ di formulare obiettivi circa il trattamento;
4) capacita’ di identificare le tecniche musicali piu’ adatte alla problematica;
5) capacita’ di formulare osservazioni del processo musico-terapeutico in itinere e a valle per la quantiqualificazione dei risultati ottenuti;
6) capacita’di autosservazione delle componenti emotive implicate nella relazione sonora paziente-terapista.
5. L’organigramma didattico deve tenere conto dei principi formativi previsti dalla World Federation of Music Therapy -W.F.M.T.-e dalla European Music Therapy Confederation -E.M.TC.-.


ARTICOLO 5
Registro professionale regionale del musicoterapista


1. Presso l’assessorato alla sanità della regione Campania è istituito il registro professionale regionale dei musicoterapisti al quale possono iscriversi coloro che hanno superato il corso per la formazione di musicoterapisti e che hanno effettuato il tirocinio professionale di almeno 300 ore o un anno presso centri specializzati pubblici o privati, con supervisione clinica e di musicoterapia.


ARTICOLO 6
Norma transitoria


1. Possono iscriversi al registro professionale regionale dei musicoterapisti coloro che entro dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania della presente legge e dimostrare con idonea certificazione di essere in possesso del diploma quinquennale di scuola media superiore, di aver svolto e superato la formazione per musicoterapista per almeno 900 ore più 300 di tirocinio presso una struttura pubblica o privata riconosciuta, con supervisione clinica e di musicoterapia.
2. Sono riconosciuti istituti per la formazione in musicoterapia i centri di studio che possono dimostrare, con apposita documentazione e certificazione di avere effettuato, contestualmente, entro sei mesi dalla pubblicazione sul Burc della presente legge:
a) attività relative alla musicoterapia da almeno 10 anni;
b) attività di ricerca musicoterapica con partnerships o convenzioni stipulate con strutture pubbliche collegate direttamente o indirettamente alla disciplina in questione da almeno 5 anni;
c) almeno 10 pubblicazioni scientifiche relative alla musicoterapia;
d) attività di formazione articolata e strutturata da almeno 5 anni;
e) attività interistituzionali con università e centri di formazione e ricerca del settore a livello internazionale e comunitario nel campo della musicoterapia.
Napoli, 17 ottobre 2005
BASSOLINO



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