NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio
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Legge regionale 16 aprile 2009 n. 12
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Disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione della produzione agricola regionale e contribuire al contenimento dei costi ambientali legati al trasporto delle merci, interviene per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione: a) incentiva l’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali nei servizi di ristorazione collettiva offerti da enti pubblici; b) promuove l’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali da parte delle imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita al pubblico; c) organizza e promuove campagne di informazione sui prodotti delle aziende agricole regionali. ARTICOLO 2 (Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva offerti da enti pubblici) 1. I servizi di ristorazione collettiva offerti direttamente o tramite affidamento dalla Regione, dagli enti locali e dai rispettivi enti pubblici dipendenti nonché dagli istituti scolastici e prescolastici pubblici e dalle strutture sanitarie pubbliche devono garantire che nella preparazione dei pasti sia utilizzata una percentuale di prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio regionale non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua. 2. Negli appalti pubblici di servizi o di fornitura di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione di cui al comma 1 costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione l’utilizzo di prodotti agricoli provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale in misura superiore alla percentuale di cui al comma 1. 3. Al fine di favorire l’informazione degli utenti, i gestori dei servizi di cui al presente articolo sono tenuti ad esporre, in modo adeguato, le informazioni sulla provenienza regionale dei prodotti agricoli utilizzati nella preparazione dei pasti somministrati. 4. Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 3 (Promozione dei prodotti agricoli regionali nella somministrazione e vendita al pubblico) 1. Alle imprese esercenti attività di somministrazione o di vendita al pubblico di alimenti e bevande operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale, viene concesso, al fine di pubblicizzarne l’attività, l’uso di un apposito logo regionale. 2. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine, la natura, la quantità e la qualità dei prodotti acquistati. 3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito promozionale regionale, da realizzare nell’ambito delle iniziative e degli eventi promozionali della Regione per la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali. 4. La Regione, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, definisce: a) il contenuto e le caratteristiche del logo di cui al comma 1 e le relative modalità di rilascio, di utilizzo e di revoca; b) le modalità di realizzazione del circuito regionale promozionale di cui al comma 3. ARTICOLO 4 (Iniziative regionali) 1. La Regione, nell’ambito degli interventi di valorizzazione dei prodotti agricoli regionali, organizza e promuove campagne di carattere divulgativo e promozionale dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale e, in particolare: a) assicura un’adeguata informazione ai consumatori sulla provenienza e le caratteristiche di tali prodotti; b) informa sui vantaggi dell’acquisto dei prodotti medesimi, in termini di freschezza e qualità nonché di minor impatto ambientale, determinato dalla riduzione degli imballaggi e dei costi di trasporto. ARTICOLO 5 (Compatibilità con la normativa comunitaria) 1. Al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, gli effetti della presente legge sono subordinati alla condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83 del 27 marzo 1999 e decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione stessa, esplicita o implicita. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 16 aprile 2009 Marrazzo
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