Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Interventi per lo sviluppo turistico dell’Aeroporto d’Abruzzo
1 La Regione Abruzzo finanzia gli interventi di valorizzazione e internazionalizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo, di cui alla L.R. 8 novembre 2001, n. 57 recante "Valorizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo" per l’importo di € 3,5 milioni mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 06.02.004-242422 denominato "Valorizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo -L.R. 8.11.2001, n. 57".
2 Per il solo anno 2010 agli interventi di cui al comma 1 è destinata quota parte del fondo di cui all’art. 4 comma 5 della L.R. 28 aprile 2000 n. 77 recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" per l’importo di € 2,250 milioni, mediante importo dei rientri di cui alla L.R. 4 giugno 1980, n. 50.
3 Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate per un importo pari ad € 1,250 milioni relative al capitolo di spesa 08.02.002282451 denominato "Fondo unico per le agevolazioni alle imprese" mediante reiscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, per competenza e cassa, nell’ambito del capitolo di spesa 06.02.004-242422 denominato "Valorizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo - L.R. 8.11.2001, n. 57”.
ARTICOLO 2
Autorizzazione alla ricapitalizzazione della S.A.G.A. S.p.A.
1 La Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 15 gennaio 1982 n.12 recante "Partecipazione a società a totale o prevalente capitale pubblico che esercitano attività e servizi connessi all’esercizio del pubblico trasporto" prende parte nel corso del 2010 alla ricapitalizzazione della Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.A.G.A. S.p.A..
2 La Giunta regionale, a tal fine è autorizzata a partecipare nei modi e con le forme previste dallo Statuto sociale all’operazione di ricapitalizzazione fino alla concorrenza dell’importo di € 550.000,00. .
3 Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo per l’esercizio finanziario 2010 dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 06.02.001-182351 denominato "Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento".
4 Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate per un importo pari ad € 550.000,00 relative al capitolo di spesa 08.02.002282451 denominato "Fondo unico per le agevolazioni alle imprese" mediante reiscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 per competenza e cassa.
ARTICOLO 3
Modifica alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1
1. L’art. 34 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010)” è modificato come segue:
a) al comma 1 l’importo di € 8.300.000,00 è sostituito con l’importo di € 6.050.000,00; b) al comma 2 lettera a) l’importo di € 3.000.000,00 è sostituito con l’importo di € 750.000,00
c) al comma 4 l’importo di € 3.000.000,00 è sostituito con l’importo di € 750.000,00.
ARTICOLO 4
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 2
1. L’art. 31 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 2 recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 - bilancio pluriennale 2010 - 2012", è sostituito dal seguente:
“Art. 31 Aziende per il Diritto allo Studio universitario
1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 sono approvati gli allegati bilanci per l’esercizio finanziario 2010 delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo, Chieti e L’Aquila.
2. Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390), è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende di cui al comma 1:
€ 5.000.000,00 al capitolo 10.01.002 - 41511 per spese correnti;
€ 0,00 al capitolo 10.02.001 - 42322 per spese in conto capitale."
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende che, entro i 30 giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione dei predetti bilanci, così da renderli compatibili con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.”
ARTICOLO 5
Provvedimenti urgenti
1 Al fine di consentire l’ordinata conclusione dei progetti in itinere, i dirigenti responsabili dei medesimi possono prorogare eventuali contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
2 Della proroga è data comunicazione alla Direzione Risorse umane.
3 Le norme di cui al presente articolo sono estese agli Enti ed organismi regionali, previa verifica della effettiva sussistenza della relativa copertura finanziaria.
ARTICOLO 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 14 luglio 2010