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NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

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Legge regionale 12 marzo 2009, n. 7
Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica).
 
Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2) 1. All’articolo 27, comma 4, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica) dopo le parole "Ogni deroga al presente divieto è esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore" è aggiunta l’espressione "o individuata con successivo provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente". ARTICOLO 2 (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 2/2009) 1. All’articolo 28, comma 8, della l.r. 2/2009 dopo le parole "Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l’autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste", l’espressione "e limitatamente agli orari di chiusura delle stesse" è sostituita dall’espressione "secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 9". ARTICOLO 3 (Modifiche all’articolo 30 della l.r. 2/2009) 1. All’articolo 30, comma 2, della l.r. 2/2009 dopo le parole "I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride" è aggiunta l’espressione ", al di fuori dell’area sciabile,". 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente comma 2 bis: "2 bis. Le modalità di attuazione della previsione di cui al comma 2 sono stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento deliberativo, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 11 e la commissione consiliare competente.". ARTICOLO 4 (Modifiche all’articolo 49 della l.r. 2/2009) 1. Il comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettere a), c), d), f), i) e j), si applicano decorsi centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.". ARTICOLO 5 (Urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47, comma 2,dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 12 marzo 2009 Mercedes Bresso


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