Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
Art. 1
1. Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 42/2004 le parole "due terzi" sono sostituite dalle parole "settanta per cento"; dopo le parole "in ogni lista provinciale" sono inserite le parole "e regionale".
Art. 2
1. La L.R. 42/2004 è abrogata con eccezione dell'art. 1, comma 1 così come integrato e modificato dalla presente legge 2. Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale si applicano altresì le disposizioni della Legge 17.2.1968, n. 108 così come integrata dalla L.R. 19.3.2002, n. 1 e dalla Legge 23.2.1995, n. 43.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.