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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge regionale 10 maggio 2010 n. 13
Norme sul riordino e sulla semplificazione normativa: Intervento annuale per l’abrogazione espressa di leggi e di regolamenti regionali e per l’adozione di testi unici
 
Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Finalità) 1. Nell’ambito delle materie di competenza regionale in conformità all’articolo 117 della Costituzione, la presente legge definisce le modalità per il riordino, la semplificazione e l’aggiornamento periodico della normativa regionale attraverso l’abrogazione espressa di atti normativi tacitamente abrogati o comunque privi di efficacia e la redazione e l’approvazione di testi unici. 2. Ai fini di cui al comma 1, è previsto un intervento annuale di riordino e di semplificazione normativa. ARTICOLO 2 (Intervento annuale di riordino e di semplificazione normativa) 1. Al fine di provvedere all’intervento annuale di riordino e di semplificazione normativa, entro il 1° giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale: a) una o più proposte di legge con le quali è dichiarata l’abrogazione espressa di leggi regionali e regolamenti regionali già tacitamente abrogati o, comunque, privi di efficacia; b) una o più proposte di legge nella forma del testo unico in presenza di esigenze di riordino e semplificazione normativa di materie e settori omogenei. ARTICOLO 3 (Procedura per l’individuazione della normativa da riordinare e semplificare) 1. Entro il 30 novembre di ogni anno, ogni direzione generale, per le materie ed i settori di propria competenza, verifica e segnala alla Giunta ed al Consiglio regionale le leggi regionali ed i regolamenti regionali che: a) in quanto tacitamente abrogati o, comunque, privi di efficacia, possono essere ricompresi nella proposta di legge di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a); b) richiedono un intervento di riordino e semplificazione nella forma del testo unico. ARTICOLO 4 (Proposta di legge per l’abrogazione espressa di leggi e regolamenti già tacitamente abrogati o comunque privi di efficacia) 1. La Giunta regionale, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle direzioni generali ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), presenta al Consiglio una o più proposte di legge per l’abrogazione espressa di leggi e regolamenti già tacitamente abrogati o, comunque, privi di efficacia. ARTICOLO 5 (Procedimento di approvazione dei testi unici) 1. Il Consiglio regionale, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle direzioni generali ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), valutate le esigenze di semplificazione e riordino evidenziate, entro il 1° febbraio di ogni anno, può impegnare la Giunta regionale a proporre testi unici. 2. Il Consiglio regionale definisce le materie o i settori omogenei oggetto dei testi unici. 3. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale le proposte di legge concernenti testi unici, la cui rubrica deve contenere esplicito riferimento alla materia o al settore omogeneo. ARTICOLO 6 (Caratteristiche dei testi unici) 1. I testi unici riordinano, semplificano e armonizzano la normativa vigente, abrogano espressamente gli atti normativi tacitamente abrogati o comunque privi di efficacia e possono innovare, modificare ed abrogare le disposizioni vigenti in materie o settori omogenei anche al fine di evitare o ridurre interferenze con altre materie o settori. 2. Un articolo finale deve prevedere espressa indicazione delle disposizioni abrogate. ARTICOLO 7 (Abrogazioni) 1. Sono o restano abrogate le leggi elencate nell’allegato 1. 2. I regolamenti elencati nell’allegato 2 sono abrogati. 3. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza. ARTICOLO 8 (Convalida di regolamenti regionali) 1. Sono convalidati i regolamenti elencati nell’allegato 3, già approvati dalla Giunta regionale, e restano salvi i rapporti e gli atti amministrativi formatisi in base agli stessi. ARTICOLO 9 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 10 maggio 2010


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