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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge Provinciale Trento 17 maggio 2021, n. 7
Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023
 
(b.u. 17 maggio 2021, n. 19, straord. n. 2)

Art. 1

Disposizioni per l'utilizzo anticipato degli avanzi di bilancio 2020 per spese urgenti a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la copertura degli oneri derivanti da questa legge, la Provincia può utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2020, come quantificata nel rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020 della Provincia autonoma di Trento approvato dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 1 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. L'efficacia dell'autorizzazione e della copertura delle spese, di cui alle tabelle allegate a questa legge, finanziate con le modalità previste dal comma 1, è sospesa fino all'approvazione della norma statale che autorizza l'utilizzo anticipato dell'avanzo libero.

Art. 2

Misure di coordinamento Provincia - enti locali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle misure di sostegno poste in essere dagli enti locali e dalla Provincia al fine di fronteggiare le conseguenze sul sistema socio-economico provinciale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali sottoscrivono un protocollo d'intesa con il quale individuano le modalità di raccordo delle politiche introdotte per i rispettivi ambiti di competenza.

Art. 3

Termini di versamento dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) per il periodo d'imposta 2021

1. In ragione del protrarsi della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia da COVID-19, anche per il periodo d'imposta 2021 è eliminato l'obbligo di versamento della rata in scadenza il 16 giugno 2021 dell'IMIS, ai sensi dell'articolo 9 (Riscossione ordinaria e coattiva), comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo d'imposta 2021 si considera regolarmente effettuato se posto in essere entro il 16 dicembre 2021. Si applica, in ogni caso, l'articolo 9, comma 1, terzo periodo, della legge provinciale n. 14 del 2014.

Art. 4

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 8 e introduttivo dell'art. 14 ter nella l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 5

Disposizioni per la riduzione del canone per la concessione dei posteggi mercatali

1. In ragione del perdurare degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il solo periodo d'imposta 2021 i titolari di concessioni di posteggio sono esonerati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, dal pagamento del canone per la concessione dei posteggi indicato dall'articolo 16, comma 1, lettera f), della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), anche tenendo conto delle diverse modalità applicative operate dagli enti locali rispetto al canone unico nazionale e al canone provinciale.

2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 sulla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 6

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 2 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13; Il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 7

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 4 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 8

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 5 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 9

omissis

Note al testo

Articolo introduttivo dell'art. 8 bis nella l.p. 13 maggio 2020, n. 3 (il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 10

omissis

Note al testo

Articolo introduttivo dell'art. 8 ter nella l.p. 13 maggio 2020, n. 3; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 11

omissis

Note al testo

Articolo introduttivo dell'art. 13.1 nella l.p. 13 maggio 2020, n. 3 (il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 12

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 13 bis della l.p. 13 maggio 2020, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 13

omissis

Note al testo

Articolo abrogato dall'art. 52 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18.

Art. 14

omissis

Note al testo

Articolo introduttivo dell'art. 13 quater nella l.p. 13 maggio 2020, n. 3 (il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 15

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 18 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 16

omissis

Note al testo

Articolo introduttivo dell'art. 21 bis nella l.p. 13 maggio 2020, n. 3; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 17

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 25 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 18

omissis

Note al testo

Articolo introduttivo dell'art. 25 bis nella l.p. 13 maggio 2020, n. 3 (il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 19

omissis

Note al testo

Articolo introduttivo dell'art. 25 ter nella l.p. 13 maggio 2020, n. 3 (il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 20

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 26 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 21

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 32 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 22

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 25 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 23

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 14 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 24

Integrazione dei fondi di garanzia a favore dell'imprenditoria femminile

1. Al fine di favorire la creazione e lo sviluppo di imprese a partecipazione femminile, come individuate dall'articolo 24 quater della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), con sede legale od operativa in provincia di Trento, e di garantirne l'accesso facilitato e più rapido al credito, la Provincia concede a Confidi Trentino imprese un finanziamento straordinario di 500 mila euro per l'anno 2021, destinato all'integrazione dei fondi rischi.

2. La Giunta provinciale con propria deliberazione può stabilire ordini di priorità nell'accesso alle garanzie o ai finanziamenti derivanti dall'integrazione prevista dal comma 1, con particolare riguardo all'impatto negativo, anche presunto, della pandemia da COVID-19, da accertare con modalità procedurali semplificate, ricorrendo ad autocertificazioni.

3. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 sulla missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e artigianato).

Art. 25

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 30 ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 26

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 27 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 27

omissis

Note al testo

Articolo introduttivo dell'art. 27 bis nella legge sulla promozione turistica provinciale 2020 (il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 28

Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. omissis

2. In attesa dell'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), si applica quanto disposto dall'articolo 101, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Note al testo

Il comma 1 modifica l'art. 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 29

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 5 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 30

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 21 della l.p. 11 dicembre 2020, n. 14; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 31

Proroga di graduatorie del personale provinciale

1. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali in scadenza entro il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022.

Note al testo

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 11, comma 1 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18; per una disposizione transitoria sulla sua applicabilità vedi il comma 2 dello stesso art.11.

Art. 32

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), in materia di strutture organizzative

omissis

3. Quest'articolo si applica nel rispetto dei limiti della spesa di personale fissati ai sensi dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997.

Note al testo

I commi 1 e 2 modificano gli articoli 12 quinquies e 29 della legge sul personale della Provincia 1997; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 33

Integrazione dell'articolo 12 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020), in materia di misure per il superamento del precariato

1. omissis

2. Quest'articolo si applica nel rispetto dei limiti della spesa di personale fissati ai sensi dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997.

Note al testo

Il comma 1 modifica l'art. 12 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 34

Partecipazione della Provincia ad una società di mutua assicurazione a responsabilità limitata

1. Per concorrere allo sviluppo economico del Trentino e per sostenere, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le iniziative di rafforzamento e a supporto del territorio provinciale, la Provincia è autorizzata a partecipare, direttamente o tramite Cassa del Trentino s.p.a., in qualità di socio sovventore, alla società di mutua assicurazione a responsabilità limitata "ITAS Istituto Trentino - Alto Adige per assicurazioni società mutua di assicurazioni".

2. In relazione al perseguimento delle finalità previste dal comma 1, la partecipazione societaria è subordinata al fatto che sia riservato alla Provincia, anche indirettamente, il diritto di designare un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione della società prevista dal comma 1.

3. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A è autorizzata la spesa di 2,85 milioni di euro per l'anno 2021 sulla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato).

Art. 35

Aiuti di Stato

1. Le misure previste da questa legge, anche modificative della legge provinciale n. 3 del 2020 o di altre leggi provinciali, possono essere concesse nell'ambito di regimi quadro istituiti ai sensi della disciplina dell'Unione europea contenuta nella comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e nelle sue modificazioni successive alla data di entrata in vigore di quest'articolo, o secondo le altre modalità previste dall'articolo 3 della legge provinciale n. 3 del 2020.

Art. 36

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Per la realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico previste dall'articolo 2 sexies, comma 2, lettere l) ed m), e dall'articolo 2 octies, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare allo scopo di effettuare gli interventi di sostegno al reddito di cittadini, famiglie, lavoratori autonomi, professionisti e imprese, previsti da questa legge nonché per le relative attività di vigilanza, svolte dalla Provincia e dagli enti locali, nel rispetto delle proprie specifiche competenze e funzioni istituzionali, anche per mezzo dei rispettivi enti strumentali e avvalendosi, se del caso, di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurino la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, si applica l'articolo 20 della legge provinciale n. 3 del 2020.

Art. 37

Autorizzazione alla spesa per interventi nel settore della viabilità

1. Al fine di sostenere gli investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale con la tabella A è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023 sulla missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali) dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli anni 2021 - 2023.

2. Per la copertura finanziaria della spesa prevista dal comma 1 è autorizzato, per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2-bis, e 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", il ricorso all'indebitamento per complessivi 100 milioni di euro nel 2023. A tal fine la dotazione finanziaria di competenza del titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 0300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine) dello stato di previsione delle entrate del bilancio per gli anni 2021 - 2023 è incrementata di 100 milioni di euro nel 2023.

3. L'indebitamento previsto dal comma 2 può essere contratto dalla Giunta provinciale per una durata massima di ammortamento di trenta anni, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi a un tasso massimo del 3 per cento.

4. L'ammortamento dell'indebitamento previsto dal comma 2 decorre dal 1° gennaio 2023. Alla copertura dei relativi oneri annui, calcolati per l'anno 2023 in 2.962.299 euro per quanto riguarda la quota interessi e in 2.101.926 euro per quanto riguarda la quota capitale, si provvede con la previsione, per l'anno 2023 e per gli anni successivi, di appositi stanziamenti sulla missione 50 (Debito pubblico), programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 1 (Spese correnti) per quanto riguarda la quota interessi e sul programma 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 4 (Rimborso prestiti) per quanto riguarda la quota capitale. Per gli anni successivi la copertura è assicurata con le entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio provinciale.

5. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dal ricorso all'indebitamento previsto dal comma 2, nell'allegato D alla presente legge, è modificato il "Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli dell'indebitamento delle regioni e province autonome" che conseguentemente aggiorna il corrispondente prospetto contenuto nell'allegato della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 17 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023).

Art. 38

Fidejussioni

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'esercizio finanziario 2021 la Provincia è autorizzata a rilasciare le fidejussioni previste dall'articolo 3 della legge provinciale n. 17 del 2020 per un importo massimo complessivo di 300 milioni di euro.

Art. 39

Disposizioni finanziarie e variazione al bilancio di previsione 2021 - 2023

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nell'allegato A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nell'allegato B.

3. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023, di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 17 del 2020, sono inserite le variazioni previste nell'allegato C.

4. In relazione alle variazioni apportate dal comma 3, lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa presentano le seguenti variazioni:

a) anno 2021 in termini di competenza +218.017.992,52 euro;

b) anno 2023 in termini di competenza +100.000.000,00 euro.

5. In relazione alle variazioni apportate dal comma 3 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato D, previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati.

Art. 40

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A - Allegato D

omissis

Note al testo

Disposizioni finanziarie.


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