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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge provincia Trento 7 febbraio 2012 n 2
Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) e della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011)
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Inserimento nella legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) dell’articolo 9 bis, relativo alle addizionali all’accisa sull’energia elettrica, e dell’articolo 9 ter, relativo all’imposta municipale per i fabbricati rurali


1. Dopo l’articolo 9 della legge finanziaria provinciale 2012 è inserito il seguente:
"Art. 9 bis Disposizioni in materia di addizionali provinciale e comunali all’accisa
sull’energia elettrica
1. Questo articolo persegue l’obiettivo di non incrementare la tassazione complessiva sul consumo di energia elettrica gravante sui contribuenti a seguito dell’entrata in vigore della disciplina attuativa dell’articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e dell’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).
2. Ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto speciale, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino all’approvazione di una disciplina organica provinciale in materia tributaria, l’addizionale provinciale prevista dall’articolo 11 (Disposizioni in materia di tributi provinciali) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e dall’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è ridotta di euro 9,30 per mille kWh.
3. Ai sensi dell’articolo 80 dello Statuto speciale i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di quest’articolo, possono ridurre le addizionali comunali previste dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge n. 511 del 1988, a decorrere dal 1° gennaio 2012, rispettivamente, di euro 18,59 per mille kWh e di euro 20,40 per mille kWh.
Fino alla scadenza del termine di centoventi giorni per l’adozione della riduzione da parte dei comuni, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all’anno 2012 sono sospesi. Le diminuzioni di introito per i comuni connesse alle predette riduzioni delle addizionali sono compensate in applicazione di quanto previsto dall’articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale).
4. In relazione alle riduzioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 di questo articolo, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all’anno 2012, ove già effettuati, danno diritto a rimborso ai soggetti passivi dell’imposta.
5. Alle minori entrate derivanti da questo articolo si provvede con le maggiori devoluzioni previste dall’articolo 70 dello Statuto speciale. La Giunta provinciale è autorizzata ad apporre al bilancio le variazioni conseguenti a questo articolo, ai sensi dell’articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)."
2. Dopo l’articolo 9 bis della legge finanziaria provinciale 2012 è inserito il seguente:
"Art. 9 ter Disposizioni in materia di esenzione dall’imposta municipale propria per i fabbricati rurali
1. Ai sensi dell’articolo 80, comma 1 bis, dello Statuto speciale i comuni, oltre a quanto previsto dall’articolo 13, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono prevedere un’ulteriore riduzione dell’aliquota dell’imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento.
2. Per l’anno 2012 i comuni possono deliberare la predetta riduzione entro il termine massimo stabilito per l’approvazione dei bilanci di
previsione."

ARTICOLO 2
Modificazione dell’articolo 27 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), relativo ad agevolazioni IRAP1. Nel comma 1 dell’articolo 27 bis della legge finanziaria provinciale 2011, le parole: "ai quali è applicabile l’aliquota stabilita dall’articolo 16, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)".
2. Per gli anni 2013 e 2014 alle minori entrate derivanti da quest’articolo si provvede con la previsione di maggiori entrate sull’unità previsionale di base 1.1.040. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a quest’articolo, ai sensi dell’articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

ARTICOLO 3
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 7 febbraio 2012


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai



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