Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il Comune di Torre de' Busi e' staccato dalla Provincia di Lecco e aggregato alla Provincia di Bergamo.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, la parola: «novanta» e' sostituita dalla seguente: «ottantanove», la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «cinque» e le parole: «Torre de' Busi,» sono soppresse.
3. Le Province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza necessari all'attuazione del comma 1. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di entrambe le province, queste provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 4.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione del comma 1. Il commissario e' nominato d'intesa con la Provincia di Bergamo, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovra' sostenere gli oneri derivanti dall'attivita' del commissario stesso.
5. Le Province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti di cui al comma 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o piu' tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 4 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e uffici dello Stato costituiti nell'ambito della Provincia di Lecco e relativi a cittadini o enti compresi nel territorio del Comune di Torre de' Busi sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della Provincia di Bergamo a decorrere dalla data del loro insediamento.
7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ne' deroghe ai vincoli di bilancio.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando