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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Codici - trattati e convenzioni internazionali

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Legge 28 giugno 2012 n 112
Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione,fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.


Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della stessa Convenzione.


Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino


CONVENZIONE CIVILE SULLA CORRUZIONE
STRASBURGO, 4.11.1999



Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati e la Comunita' europea, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa e' di realizzare una piu' stretta unione fra i suoi membri;
Consapevoli dell'importanza di rafforzare la cooperazione internazionale per la lotta contro la corruzione;
Sottolineando il fatto che la corruzione rappresenta una minaccia per la preminenza del diritto, la democrazia ed i diritti dell'uomo, l'equita' e la giustizia sociale, ostacola lo sviluppo economico e mette a repentaglio il funzionamento corretto e leale delle economie di mercato;
Riconoscendo le conseguenze negative della corruzione sugli individui, le imprese e gli Stati, nonche' sulle istituzioni internazionali;
Convinti dell'importanza per il diritto civile di contribuire alla lotta contro la corruzione, soprattutto consentendo alle persone che hanno subito un danno di ottenere un'equa riparazione;
Ricordando le conclusioni e le risoluzioni delle 19° (Malta, 1994), 21° ( Repubblica ceca, 1997) e 22° ( Moldavia, 1999) Conferenze dei ministri europei della giustizia;
Tenendo conto del Programma d'azione contro la corruzione, adottato dal Comitato dei Ministri nel novembre del 1996;
Tenendo conto altresi' dello studio concernente la possibilita' di elaborare una convenzione sulle azioni legali civili per l'indennizzo dei danni risultanti da fatti di corruzione, approvato dal Comitato dei Ministri nel febbraio del 1997;
In considerazione della Risoluzione (97) 24 vertente sui 20 Principi Guida per la lotta contro la corruzione, adottata dal Comitato dei Ministri nel novembre del 1997, nella sua 101° sessione, nonche' della Risoluzione (98) 7 recante autorizzazione a creare l'Accordo parziale ed allargato istitutivo del «Gruppo di Stati contro la corruzione -GRECO » adottato dal Comitato dei Ministri nel maggio del 1998 , in occasione della sua 102° sessione, e della Risoluzione (99) istitutiva del GRECO, adottata il 1° maggio 1999;
Ricordando la Dichiarazione finale ed il Piano d'Azione adottati dai capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa nel loro 2° Vertice a Strasburgo nell'ottobre del 1997,

Hanno convenuto quanto segue:


Capitolo I
Misure da adottare a livello nazionale

Articolo 1
Oggetto

Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno ricorsi efficaci a favore delle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione, in modo che possano difendere i propri diritti ed interessi, compresa la possibilita' di ottenere il risarcimento dei danni.

Articolo 2
Definizione di corruzione

Ai fini della presente Convenzione, per «corruzione» s'intende il fatto di sollecitare, offrire, dare o accettare, direttamente o indirettamente, una provvigione illecita o altro indebito vantaggio, ovvero promettere tale indebito vantaggio, in modo tale da pregiudicare il normale esercizio di una funzione o il comportamento regolamentare di colui che beneficia della provvigione illecita o dell'indebito vantaggio o della promessa di tale vantaggio indebito.

Articolo 3
Indennizzo dei danni

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che le persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione dispongano
di un mezzo di ricorso per ottenere la riparazione integrale di tale pregiudizio.
2. Tale riparazione puo' includere i danni patrimoniali gia' subiti , il mancato guadagno ed i danni extra-patrimoniali.

Articolo 4
Responsabilita'

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che siano sussistenti le seguenti condizioni perche' il danno possa essere indennizzato:
i il convenuto ha commesso o autorizzato l'atto di corruzione, o ha omesso di prendere provvedimenti ragionevoli per prevenire l'atto di corruzione;
ii il richiedente ha subito un danno;
iii esiste un legame di casualita' fra l'atto di corruzione ed il danno.
2. Ciascuna Parte stabilisce nel suo diritto interno che, se piu' convenuti sono responsabili dei danni derivanti dallo stesso atto di corruzione, essi se ne addossano in solido la responsabilita'.

Articolo 5
Responsabilita' dello Stato

Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno procedure che consentano alle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione commesso da uno dei suoi agenti pubblici nell' esercizio delle sue funzioni, di chiedere di essere indennizzate dallo Stato oppure, qualora la Parte non sia uno Stato, dalle autorita' competenti di questa Parte.

Articolo 6
Concorso di colpa

Ciascuna Parte stabilisce nel suo diritto interno che l'indennizzo del danno puo' essere ridotto o soppresso , in considerazione delle circostanze, se il richiedente ha contribuito per sua colpa contribuito alla sopravvenienza del danno o all'aggravamento di quest'ultimo.

Articolo 7
Termini

1. Ciascuna Parte stabilisce nel suo diritto interno che l'azione legale volta all'indennizzo del danno cade in prescrizione trascorso un termine di almeno tre anni a decorrere dal giorno in cui la persona che ha subito il danno ha avuto cognizione, o avrebbe ragionevolmente dovuto avere cognizione del danno o dell'atto di corruzione, e dell'identita' della persona responsabile. Tuttavia, tale azione legale non potra' ulteriormente essere intentata oltre la scadenza di un termine di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui l'atto di corruzione e' stato commesso.
2. Il diritto delle Parti che regolamenta la sospensione o l'interruzione dei termini si applica, se del caso, ai termini stabiliti al paragrafo 1.

Articolo 8
Validita' dei contratti

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che qualsiasi contratto o clausola di contratto avente come oggetto un atto di corruzione e' inficiato di nullita'.
2.. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che ogni contraente il cui consenso e' stato viziato da un atto di corruzione puo' chiedere al Tribunale l'annullamento di questo contratto, fatto salvo il suo diritto di chiedere il risarcimento dei danni.

Articolo 9
Tutela dei dipendenti

Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno un'adeguata tutela contro qualsiasi sanzione ingiustificata nei confronti di dipendenti i quali, in buona fede e sulla base di ragionevoli sospetti, denunciano fatti di corruzione alle persone o autorita' responsabili.

Articolo 10
Compilazione del bilancio e revisione dei conti.

1. Ciascuna Parte prende i provvedimenti necessari nel suo diritto interno affinche' i conti annuali delle societa' siano fatti con chiarezza e rispecchino fedelmente la situazione finanziaria della societa'.
2. Al fine di prevenire la perpetrazione di atti di corruzione, ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che le persone incaricate del controllo dei conti si accertino che i conti annuali rispecchiano fedelmente la situazione finanziaria della societa'.

Articolo 11
Ottenimento delle prove

Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno efficaci procedure per la raccolta delle prove nell'ambito di una procedura civile conseguente ad un atto di corruzione.

Articolo 12.
Misure cautelari

Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno misure cautelari giudiziarie al fine di preservare i diritti e gli interessi delle Parti durante le procedure conseguenti ad un atto di corruzione.

Capitolo II
Cooperazione internazionale e controllo dell'attuazione


Articolo 13
Cooperazione internazionale

Le Parti cooperano con efficacia per le questioni relative alle procedure civili nei casi di corruzione, in particolare per quanto concerne la notifica degli atti, l'ottenimento di prove all'estero , la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere e le spese processuali, in conformita' alle disposizioni degli strumenti internazionali pertinenti relativi alla cooperazione internazionale in materia civile e commerciale di cui sono Parti, nonche' a quelle del loro diritto interno.

Articolo 14
Vigilanza

Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) controlla l'attuazione della presente Convenzione ad opera delle Parti.


Capitolo III
Clausole finali


Articolo 15
Firma ed entrata in vigore

1 La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, nonche' alla firma della Comunita' Europea.
2 La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione: Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3 La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui quattordici firmatari avranno espresso il loro consenso a far parte della Convenzione, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2. Uno firmatario che non e' membro del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO ) al momento della ratifica, accettazione o approvazione, diverra' automaticamente tale alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
4 Per ogni firmatario che esprimera' in seguito il suo consenso a far parte della Convenzione, quest'ultima entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di manifestazione del suo consenso a far parte della Convenzione secondo le disposizioni del paragrafo 2. Un firmatario che non e' membro del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) al momento della ratifica, accettazione o approvazione, diverra' automaticamente tale il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti.
5. Saranno stabilite particolari modalita' per la partecipazione della Comunita' Europea al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), ove necessario di comune accordo con la Comunita' Europea

Articolo 16
Adesione alla Convenzione

1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra', dopo aver consultato le Parti della Convenzione, invitare ogni Stato non membro del Consiglio che non ha partecipato alla sua elaborazione, ad aderire alla presente Convenzione mediante una decisione presa a maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e con il voto unanime dei rappresentanti delle Parti contraenti aventi diritto di far parte del Comitato.
2 Per ogni Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Ogni Stato aderente diverra' automaticamente membro del GRECO, qualora non lo sia gia' al momento dell'adesione, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti.

Articolo 17
Riserve

Nessuna riserva e' ammessa alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 18
Applicazione territoriale

1 Ogni Stato o la Comunita' Europea potra', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori cui la presente Convenzione si applichera'.
2 Ogni Parte potra' in qualsiasi altro momento in seguito, medianteuna dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo ladata di ricevimento di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3 Ogni dichiarazione effettuata in forza dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in detta dichiarazione, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di detta notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 19
Relazioni con altri strumenti ed accordi

1 La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da Convenzioni internazionali multilaterali concernenti particolari questioni.
2 Le Parti della Convenzione potranno concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni regolamentate dalla presente Convenzione, al fine di completare o rafforzare le disposizioni di quest'ultima o facilitare l'applicazione dei principi da essa sanciti oppure, fatti salvi gli obiettivi ed i principi della presente Convenzione, assoggettarsi a regole in materia nell'ambito di un ordinamento speciale che e' vincolante al momento dell'apertura alla firma della presente Convenzione.
3 Quando due o piu' Parti hanno gia' concluso un accordo o un trattato su un argomento coperto dalla presente Convenzione, o hanno gia' disposto in altro modo le loro relazioni al riguardo, esse avranno facolta' di applicare tale accordo, trattato o intesa in luogo della presente Convenzione.

Articolo 20
Emendamenti

1 Possono essere proposti da ciascuna Parte emendamenti alla presente Convenzione; ogni proposta di emendamento sara' comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunita' Europea, nonche' ad ogni Stato che ha aderito o che e' stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 16.
2 Ogni proposta di emendamento presentata da una Parte e' comunicata al Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ) che sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere sulla proposta di emendamento.
3 Il Comitato dei Ministri esamina la proposta di emendamento ed il parere sottoposto dal Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ), e, previa consultazione delle Parti alla presente Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, puo' adottare l'emendamento .
4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri in conformita' al capoverso 3 del presente articolo e' trasmesso alle Parti per accettazione.
5 Ogni emendamento adottato in conformita' al paragrafo 3 del presente articolo entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti avranno comunicato al Segretario generale di averlo accettato.

Articolo 21
Soluzione delle controversie

1 Il Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ) del Consiglio d'Europa, sara' tenuto al corrente circa l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione.
2 In caso di controversia fra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse faranno ogni sforzoper pervenire ad una soluzione della controversia per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico a loro scelta, ivi compresa la presentazione della controversia al Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ), ad un tribunale arbitrale che prendera' decisioni vincolanti per le Parti alla controversia, o alla Corte internazionale di giustizia, sulla base di un accordo comune fra le Parti interessate.

Articolo 22
Denuncia

1 Ciascuna Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa
2 La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ha ricevuto la notifica.

Articolo 23
Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio ed a tutti gli altri firmatari e Parti della presente Convenzione:
a ogni firma;
b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione
c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' agli articoli 15 e 16 della stessa;
d ogni altro atto, notifica o comunicazione inerente alla presente Convenzione.;
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 4 novembre 1999, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne fara' pervenire una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione, alla Comunita' Europea, e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.



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