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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.

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D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 276 (G.U. n. 45 del 22.04.08)
Regolamento concernente i criteri e le modalità per l'affidamento in locazione ad uso abitativo dei beni immobili appartenenti al Fondo edifici di culto
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, e in particolare gli articoli 56, e 58; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, recante approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, e successive modificazioni; Considerato che la missione del Fondo edifici di culto consiste nella conservazione, nel restauro, nella tutela e nella valorizzazione degli edifici di culto che gli appartengono; che l'adempimento della missione si fonda in gran parte sulla regolare, costante e integrale riscossione dei proventi derivanti dai beni fruttiferi del Fondo; che in tale senso assumono rilievo, da un lato il buono stato di manutenzione dei predetti beni fruttiferi, dall'altro, la circostanza che i criteri e le modalità per il loro affidamento in locazione ad uso abitativo siano confacenti al peculiare regime a cui i medesimi sono assoggettati ai sensi delle disposizioni della legge 20 maggio 1985, n. 222, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2007; Sulla proposta del Ministro dell'interno; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Procedure per la scelta del contraente 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, la locazione degli immobili appartenenti al Fondo edifici di culto (FEC) consegue all'esperimento di pubblici incanti. 2. Si procede a licitazione privata: a) quando la locazione riguarda immobili per i quali sussiste la dichiarazione di interesse culturale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) in ogni altro caso in cui per ragioni particolari, da menzionare nel decreto di approvazione del contratto, il FEC non trovi conveniente esperire i pubblici incanti. 3. Si procede a trattativa privata, quando: a) la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto o licitazione privata é andata deserta o comunque é stata esperita infruttuosamente; b) il canone complessivo previsto per l'intera durata della locazione non supera l'importo di 60.000 euro; c) un soggetto già locatario di un immobile di proprietà del FEC chiede l'affidamento in locazione di un altro immobile costituente pertinenza del bene già locato ovvero confinante con quest'ultimo. La superficie dell'immobile confinante da locare non può essere superiore ad un terzo della superficie totale originariamente locata; d) un dipendente dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio nella provincia in cui é ubicato l'immobile, chiede l'affidamento del medesimo in locazione, anche in attuazione di apposite convenzioni stipulate tra il FEC e il dipartimento competente per l'amministrazione del predetto personale; tale disposizione non si applica al personale destinatario di alloggio di servizio; e) quando, ricorrendo la fattispecie di cui all'articolo 4, il costo degli interventi di ripristino, adattamento, ristrutturazione o restauro dell'immobile é pari ad almeno il venti per cento dell'importo complessivo del canone previsto per l'intera durata della locazione. 4. Salvo che nei casi in cui la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto o licitazione privata sia andata deserta e in quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 3, la trattativa privata é preceduta da un'adeguata pubblicità delle caratteristiche degli immobili che il FEC intende locare e dei relativi canoni minimi richiesti, con indicazione della ragione che, per ciascun immobile, ha comportato tale modalità di scelta del contraente. Nei casi previsti dalla lettera a), del comma 3, la trattativa privata non può concludersi a condizioni più favorevoli per il locatario rispetto a quelle offerte al pubblico, ai sensi dei commi 1 e 2, nella gara. La trattativa privata é altresì preceduta da una gara informale tra coloro che, entro un congruo termine dalla pubblicazione dell'avviso, abbiano comunicato al FEC il proprio interesse alla locazione. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.». - Si riporta il testo degli articoli 56 e 58 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi): «Art. 56. - Il Fondo edifici di culto ha personalità giuridica ed é amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti.». «Art. 58. - I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati nella misura di cui al terzo comma dell'art. 50, sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo, nonché per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso. La progettazione e l'esecuzione delle relative opere edilizie sono affidate, salve le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero dei lavori pubblici.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, reca: «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi». - Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato». - Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato». - La legge 9 dicembre 1988, n. 431, reca: «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137): «Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). 1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma 3. 2. La dichiarazione non é richiesta per i beni di cui all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.». Art. 2. Criteri di aggiudicazione 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'aggiudicazione in locazione dell'immobile avviene con il criterio dell'offerta del canone più alto. In questo caso, qualora più soggetti abbiano presentato offerte di pari importo, si procede all'aggiudicazione al richiedente che fornisce maggiori garanzie di solvibilità finanziaria. 2. Quando ricorre la fattispecie di cui all'articolo 4, l'aggiudicazione in locazione dell'immobile può avvenire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Art. 3. Stipula del contratto di locazione 1. Concluse le procedure di cui agli articoli 1 e 2, la stipula del contratto di locazione interviene nei trenta giorni successivi, previa costituzione di un deposito cauzionale da parte del locatario, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 2. Qualora, nella data fissata entro il termine di cui al comma 1 per la stipula del contratto di locazione, il soggetto aggiudicatario della locazione dell'immobile non compaia, il FEC, in mancanza di una valida giustificazione, lo dichiara decaduto dall'aggiudicazione e incamera la cauzione eventualmente prestata in sede di gara. Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani): «Art. 11 (Deposito cauzionale). Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso é produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.». Art. 4. Particolare modalità di prestazione del corrispettivo 1. In sostituzione parziale del pagamento del canone, può essere previsto tra le condizioni contrattuali l'obbligo a carico del locatario di sostenere i costi di interventi di ripristino, adattamento, ristrutturazione o restauro da effettuare da parte del FEC per una più proficua manutenzione o valorizzazione dell'immobile. La detrazione apportata al canone complessivo previsto per l'intera durata della locazione, in connessione con l'adempimento dell'obbligo di cui al primo periodo, non può comunque essere superiore al costo degli interventi effettuati. Restano ferme le disposizioni del codice civile relative alle opere di manutenzione a carico del locatario. 2. La prestazione del corrispettivo secondo la modalità di cui comma 1 é resa nota con il bando di gara ovvero, se si procede a trattativa privata, all'avvio della trattativa medesima. Art. 5. Durata e rinnovo della locazione 1. La durata del contratto di locazione é stabilita in conformità alle previsioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 2. Alle scadenze del contratto di locazione successive alla prima, é esclusa qualsiasi forma di rinnovo automatico o tacito del contratto medesimo. In tal caso é facoltà del FEC rinnovare il contratto in favore del soggetto locatario che ne faccia richiesta nel termine di cui al comma 3, al massimo per lo stesso termine di durata originariamente stabilito, previa rideterminazione del canone e verifica: a) del comportamento tenuto dal locatario, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, inclusi quelli relativi al regolare pagamento del canone e all'effettuazione delle opere di manutenzione necessarie; b) dell'impossibilità, accertata attraverso gara informale tra coloro che entro un congruo termine dalla pubblicazione dell'avviso abbiano comunicato al FEC il proprio interesse alla locazione, di conseguire una più proficua valorizzazione dell'immobile o una maggiore emuneratività della locazione. 3. La domanda di rinnovo ai sensi del comma 2 é presentata al FEC non oltre il termine di sei mesi prima della data di cessazione del rapporto. Per la stipula del contratto di rinnovo si applicano le disposizioni dell'articolo 3. Nota all'art. 5: - Per l'argomento della legge 9 dicembre 1988, n. 431, v. nelle note alle premesse. Art. 6. Canone della locazione 1. Fatti salvi i contratti di locazione a canone concordato stipulati in adesione agli accordi locali di cui agli articoli 2, comma 3, e 5, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il canone é commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni di uso dell'immobile, come accertati dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio. 2. Nelle ipotesi di rinnovo della locazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, può essere prevista, a titolo di mancata alea di gara, una congrua maggiorazione del canone di cui al comma 1, tenendo conto anche dell'andamento congiunturale del mercato delle locazioni immobiliari. 3. Il canone é adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente. Nota all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 3, e 5, comma 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431: «3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.». 3. é facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'art. 4, di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.». Art. 7. Risoluzione e disdetta della locazione 1. L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione. 2. Il FEC può disporre accertamenti in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal locatario, nonché all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene. Nelle ipotesi in cui gli accertamenti non siano esperibili con altre modalità, gli incaricati del FEC hanno facoltà di accesso all'immobile nei tempi e con le modalità stabilite nel contratto. 3. Il contratto di locazione prevede in ogni caso la clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, con indicazione degli obblighi il cui inadempimento giustifichi la risoluzione del contratto, previa comunicazione da parte del FEC. 4. Alla prima scadenza del contratto di locazione, ciascuna delle parti può avvalersi della facoltà di procedere alla disdetta con le modalità e per i motivi indicati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431. ote all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 1456 del Codice civile: «Art. 1456 (Clausola risolutiva espressa). 1. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. 2. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.». - Per l'argomento della legge 9 dicembre 1988, n. 431, v. nelle note alle premesse. Art. 8. Effetti della locazione e divieto di sublocazione 1. Sono a carico del locatario gli oneri per la copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile connessi all'utilizzo dell'immobile, con esclusione di quelli derivanti da causa a lui non imputabile, e per gli accertamenti esperiti dall'Agenzia del territorio ai fini della determinazione del canone. 2. Senza il consenso del FEC, non possono essere eseguite addizioni o migliorie sull'immobile locato. Alla cessazione della locazione, eventuali addizioni o migliorie eseguite sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà del FEC, se non é stato pattuito diversamente. In mancanza del preventivo assenso all'esecuzione delle medesime, il FEC può richiedere al locatario il ripristino dello stato dei luoghi. 3. Non é ammessa la sublocazione dell'immobile locato, salvo patto contrario. 4. Restano ferme le disposizioni del codice civile relative agli oneri di manutenzione ricadenti, rispettivamente, sul locatario e sul conduttore. Art. 9. Locazione di immobili di interesse culturale 1. Nel caso in cui la locazione riguardi immobili per i quali, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sussista la dichiarazione di interesse culturale ovvero operi, in attesa della dichiarazione, il regime cautelare prescritto, si applicano le disposizioni di tutela di cui al medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004. Nota all'art. 9: - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137». Art. 10. Locazione per esigenze abitative contingenti 1. Nell'ipotesi in cui siano state esperite infruttuosamente le procedure per la stipula del contratto di locazione ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, é consentita la destinazione dell'immobile alla locazione per esigenze abitative connesse al turismo, agli affari e a isite. Tale contratto non può avere comunque durata superiore a sei mesi, se stipulato per turismo, a dodici mesi, se stipulato per affari o visite. 2. Il contratto di locazione per finalità di turismo, affari e visite, qualora riguardi immobili situati in zone a spiccata vocazione turistica o ad alta concentrazione di affari, può essere stipulato senza dover esperire in via preventiva le procedure per la stipula del contratto di locazione ai sensi degli articoli 1, 2 e 3. 3. Al fine di conseguire una più elevata remuneratività delle locazioni di cui al presente articolo, il relativo canone, come accertato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, é maggiorato in corrispondenza con i periodi di incremento stagionale della domanda delle locazioni immobiliari di analoga tipologia e comunque al verificarsi di un favorevole andamento congiunturale del mercato delle locazioni medesime. 4. Alle locazioni stipulate ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli da 1 a 5, 6, comma 2, e 7, comma 4. Art. 11. Invarianza degli oneri 1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate. Gli uffici interessati utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 dicembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro dell'interno Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 79


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