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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.

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D.P.R. 14 Maggio 2007, n. 97 (G.U. n. 165 del 18.07.2007)
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'università e della ricerca, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87, quinto comma, e 117, commi secondo, lettera g), e sesto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto l'articolo 2, comma 137, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normati nell'Adunanza del 2 aprile 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007; Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per l'attuazione del programma di Governo; E m a n a l seguente regolamento: Art. 1. Organi collegiali ed altri organismi del Ministero dell'università e della ricerca istituiti con atti normativi 1. Con il presente regolamento sono individuati, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i seguenti organi collegiali ed altri organismi, previsti da leggi o regolamenti, operanti nell'ambito di attività del Ministero dell'università e della ricerca: a) la Commissione di monitoraggio del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998, n. 305; b) il Comitato per la valutazione delle richieste di ammissione agli interventi di sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297; c) la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA), istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266; d) il Comitato nazionale per la valutazione del sistma universitario (CNVSU), di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370; e) il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; f) il Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; g) la Commissione incaricata di esaminare i progetti di recupero, ristrutturazione e nuove costruzioni di immobili destinati ad alloggi e residenze universitarie, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338; h) il Comitato tecnico-scientifico per la diffusione della cultura scientifica, di cui all'articolo 2-quater, della legge 28 marzo 1991, n. 113; i) la Commissione tecnico-consultiva di esperti per la formulazione del parere vincolante in materia di idoneità degli istituti per la istituzione e attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, n. 509; l) l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; m) la Commissione nazionale per la predisposizione dei quesiti per la prova scritta degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445; n) la Commissione per la predisposizione dei quesiti per l'ammissione alle scuole di pecializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537; o) la Commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle Scuole superiori per mediatori linguistici, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38; p) la Commissione nazionale con il compito di predisporre un archivio nazionale con almeno cinquemila quesiti a risposta multipla per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 febbraio 2003, n. 99; q) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione stabilisce, al comma secondo, lettera g) ed al comma sesto che lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (omissis); g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; (omissis), e che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), é il seguente: 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, é il seguente: Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, é ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi; e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo é da intendersi automaticamente soppresso; e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso. 3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, entro il termine ivi previsto. 4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007. 5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti é fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1. 6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo. - Il testo dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164, é il seguente: �8. é istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. - Il testo del comma 137 de1l'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230, é il seguente: 137. Al comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni". Al comma 8-bis del medesimo art. 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, le parole: ", il Ministero dell'università e della ricerca" sono soppresse. Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si vedano la nota alle premesse. - Il testo del comma 2, dell'art. 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998, n. 305 (Regolamento recante disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) e del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.A.), é il seguente: 2. Per il monitoraggio del PRORA, per la formulazione di osservazioni e proposte per gli aggiornamenti del medesimo, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica istituisce con proprio decreto un'apposita commissione, composta da tre membri designati rispettivamente dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tra i dirigenti delle amministrazioni o tra esperti, da uno designato dalle associazioni delle industrie del settore aerospaziale, dal presidente del CIRA o da un suo delegato, dal direttore generale del competente Dipartimento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica o da un suo delegato, nonché da due esperti di nomina del Ministro medesimo, uno dei quali con funzioni di presidente. A parità di voti prevale il voto del presidente. Il decreto di cui al presente comma determina i compensi dei componenti la commissione, il cui onere é posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 2. - Il testo del comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori), é il seguente: 2. Nelle procedure valutative e negoziali il MURST, nel quadro del programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ove adottato, ammette agli interventi di sostegno di cui al presente titolo la richiesta dei soggetti di cui all'art. 2 previo parere, sulla validità tecnico-scientifica, sulle ricadute economico-finanziarie, sugli strumenti e sulle misure dell'agevolazione, di un apposito comitato. Il comitato é costituito da un presidente e da dieci esperti, scelti tra personalità di alta qualificazione o di comprovata competenza professionale in materia di applicazione della ricerca industriale. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'ambiente e delle politiche agricole designano ciascuno un proprio rappresentante. - Il testo del comma 3 dell'art. 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), recita: 3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide é autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per il 1999. L'erogazione del contributo é subordinata alla presentazione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alle Commissioni parlamentari competenti del conto economico consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti. Le commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati il soggetto o i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, nonché i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalità di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma. Alla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate la legge 10 giugno 1985, n. 284 e la legge 27 novembre 1991, n. 380. - Il testo dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scentifica e tecnologica), é il seguente: Art. 2 (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario). - 1. é istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralità di settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicità degli atti. Il Comitato: a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attività delle università previa consultazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove costituito; b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente; d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche, approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riferimento alla qualità delle attività universitarie, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale, nonché della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore; e) predispone annualmente una relazione sulle attività di valutazione svolte; f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio 1999, n. 229; g) svolge, su richiesta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte presentati dalle medesime. 2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui all'art. 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti dell'attività di valutazione di cui all'art. 1 e al presente articolo. 3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario é soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle attività del Comitato, é integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1� gennaio 1999. 4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. - Il testo degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59), é il seguente: Art. 3 (Comitati di esperti per la politica della ricerca). 1. Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonché da non più di 9 membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate la durata del mandato e le norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. 2. Le indennità spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST. 3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affida ai membri del comitato o al comitato nella sua collegialità compiti di consulenza e di studio concernenti la politica e lo stato della ricerca, nazionale e internazionale. 4. Il CEPR, nell'esercizio delle sue funzioni, può corrispondere con tutte le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere notizie e informazioni, nonché può chiedere collaborazione per specifiche attività. Le amministrazioni dello Stato possono a loro volta avvalersi del CEPR per pareri su programmi e attività di ricerca di propria competenza. 5. Il CEPR si avvale della segreteria di cui all'art. 2, comma 3. Art. 5 (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca). - 1. é istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di 7 membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato: a) svolge attività per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca; b) determina i criteri generali per le attività dì valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione; c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attività di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati; d) predispone rapporti periodici sulle attività svolte e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE; e) determina criteri e modalità per la costituzione, da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono nominati i componenti del comitato e ne é determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente. 3. ... 4. Le indennità spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST. 5. ... 6. Le competenze di indirizzo e di promozione del comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. Il comitato si avvale della segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto e può ricorrere, limitatamente a specifici adempimenti strumentali, a società od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti di servizi. - Il testo del comma 5 dell'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2000, n. 274, é il seguente: �5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal funzionamento della commissione é determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalità previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalità di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate le scadenze previste nei progetti presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva. - Il testo dell'art. 2-quater della legge 28 marzo 1991, n. 113 (Iniziative per la diffusione della cultura scientifica), é il seguente: Art. 2-quater. - 1. Per le finalità di cui alla presente legge é istituito, con decreto del Ministro, un comitato tecnico-scientifico. 2. Il comitato, presieduto dal Ministro, é formato da cinque componenti nominati dal Ministro stesso, da un rappresentante della Conferenza dei rettori, da un rappresentante dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, esperti nella diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento all'editoria, alla comunicazione e alla didattica. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento per le attività previste dalla presente legge, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta. 3. L'istituzione e il funzionamento del comitato non comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato - Il testo dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, n. 509 (Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1999, n. 37, é il seguente: Art. 3 (Commissione tecnico-consultiva). 1. Con decreto del Ministro é costituita una commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere vincolante in ordine alla idoneità degli istituti per la istituzione e attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia. 2. La commissione é composta da non più di sedici membri scientificamente qualificati nel settore della psicoterapia: di essi cinque sono scelti dal Ministro tra esperti di specifica e comprovata qualificazione scientifica nel settore stesso; cinque tra una rosa di dieci nominativi designati dal Consiglio universitario nazionale tra docenti universitari afferenti alle aree di cui all'art. 8, comma 3; sei tra due rose di cinque nominativi indicati rispettivamente dal Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi e dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Con il decreto di cui al comma 1 é nominato il presidente. 3. La commissione dura in carica tre anni ed i singoli componenti possono essere confermati una sola volta. 4. Ai lavori della commissione partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministero ed uno del Ministero della sanità, scelti tra il personale in servizio con qualifica non inferiore a dirigente, un rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi e un rappresentante della Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 5. All'atto dell'insediamento la commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicizzazione delle decisioni e delle valutazioni. 6. La commissione può organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e può procedere ad audizioni anche su richiesta degli istituti istanti. A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita con il decreto di cui al comma 1. 7. Su proposta del presidente ovvero di due terzi dei componenti, ai lavori della commissione possono partecipare, in relazione a specifiche questioni ed argomenti da trattare, qualificati esperti di volta in volta nominati dal presidente. 8. L'incarico di membro della commissione é incompatibile con quello di componente di organi di direzione amministrativa, consultiva, di controllo e didattica degli istituti che abbiano prodotto istanza ai sensi dell'art. 2. I membri della commissione stessa non possono avere comunque cointeressenze negli istituti. é consentita l'assunzione di incarichi di docenza presso gli istituti stessi, fatto salvo l'obbligo da parte del componente la commissione di informarne il presidente, di astenersi dai lavori istruttori concernenti l'esame dell'istanza prodotta dall'istituto presso il quale sono stati svolti gli incarichi stessi e di astensione dalle votazioni. 9. Ai componenti la commissione, oltre al trattamento di missione ove competa, é attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze della commissione stessa, nella misura stabilita dal decreto interministeriale di cui all'art. 13, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168. - Il testo dell'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1999, n. 250, supplemento ordinario (Titolo così corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2000, n. 44) é il seguente: Art. 43. - 1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica é istituito l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Ai fini della determinazione dei requisiti di idoneità della rete formativa si tiene conto: a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di accesso alla lettura professionale nazionale e internazionale; b) di un numero e di una varietà di procedure pratiche sufficienti per un addestramento completo alla professione; c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione; d) delle coesistenze di specialità affini e di servizi che permettono un approccio formativo multidisciplinare; e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualità delle prestazioni professionali; f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e medici in formazione specialistica di cui all'art. 38, comma 1. 2. L'accreditamento delle singole strutture é disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma 1, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. L'Osservatorio nazionale é composto da: a) tre rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; b) tre rappresentanti del Ministero della sanità; c) tre presidi della facoltà di medicina e chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei rettori; d) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; e) tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Fino alla data dell'elezione dei rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte dell'Osservatorio tre medici in formazione specialistica nominati, su designazione delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno per ciascuna delle tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di specializzazione. 4. Il presidente dell'Osservatorio é nominato d'intesa fra il Ministro della sanità ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. L'Osservatorio propone ai Ministri della sanità e dell'università, ricerca scientifica e tecnologica le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto previsto al comma 1. - Il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445 (Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n 299, é il seguente: Art. 4 (Prova scritta). - 1. La commissione nazionale per la prova scritta é nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rimane in carica tre anni ed é composta, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da otto membri iscritti da non meno di dieci anni nell'albo dei medici chirurghi, di cui: a) due professori ordinari, anche fuori ruolo, di cui uno scelto da una rosa di nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto da una rosa proposta dalla conferenza dei rettori delle università italiane su indicazioni della conferenza dei presidi della facoltà di medicina; b) due professori associati confermati, anche fuori ruolo, di cui uno scelto da una rosa di nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto da una rosa proposta dalla conferenza dei rettori delle università italiane su indicazione della conferenza dei presidi della facoltà di medicina; c) quattro medici chirurghi designati dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 2. Il presidente della commissione é nominato con il decreto di cui al comma 1 tra i componenti di cui al comma 1, lettera a). La commissione delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parità di voto prevale il voto del presidente. 3. La prova scritta tiene conto degli obiettivi formativi qualificanti previsti dalla classe di laurea 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001 e si svolge due volte l'anno; essa é suddivisa in due parti dirette rispettivamente a valutare: a) le conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale, con particolare riguardo ai meccanismi fisiopatologici e alle conoscenze riguardanti la clinica, la prevenzione e la terapia; b) le capacità del candidato nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica e nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica. La prova include anche una serie di domande riguardanti problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia, e delle relative specialità, della pediatria, dell'ostetricia e ginecologia, della diagnostica di laboratorio e strumentale, e della sanità pubblica. 4. La commissione predispone almeno cinquemila quesiti a risposta multipla, per il 50 per cento relativi agli argomenti di cui al comma 3, lettera a), e per il 50 per cento relativi agli argomenti di cui al comma 3, lettera b), prevedendo cinque possibili risposte, di cui una sola esatta, individuata dalla commissione stessa. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicità almeno sessanta giorni prima della data fissata per la prova scritta. Da questo archivio vengono estratti, con procedura automatizzata che garantisca la totale segretezza della prova, novanta quesiti per ciascuna parte della prova stessa, ripartiti tra le materie di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3. Il Ministero provvede alla riproduzione e alla distribuzione ai singoli atenei, sedi delle prove d'esame, mediante l'utilizzo di mezzi informatizzati che garantiscano la totale segretezza del contenuto delle prove. Con decreto del dirigente responsabile del servizio competente, sentita l'autorità per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche per la trasmissione dei quesiti ai singoli atenei. 5. Le due parti della prova d'esame si svolgono in sequenza in un'unica giornata. Ciascuna delle due parti, consiste nella soluzione dei novanta quesiti a risposta multipla estratti dall'archivio come previsto al comma 4. 6. Ciascuna prova scritta si svolge contemporaneamente nelle diverse sedi individuate ai sensi dell'art. 3, con contenuto identico in tutto il territorio nazionale. 7. Dall'inizio di ciascuna parte della prova i candidati hanno a disposizione 150 minuti primi. La correzione avviene in forma anonima mediante lettura elettronica degli elaborati. La valutazione della prova scritta consistente in quesiti a risposta multipla determina l'attribuzione di un punteggio di più 1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e meno 0,25 per ogni risposta errata. 8. Per lo svolgimento delle prove di esame di Stato, nonché per la correzione degli elaborati, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi di consorzi interuniversitari che assicurino strutture tecnico-strumentali atte a garantire la tempestività di consegna dei quesiti agli atenei, la totale segretezza del contenuto delle prove e l'anonimato dei candidati in sede di correzione degli elaborati. 9. La prova si intende superata se il candidato consegue almeno 60 punti in ciascuna delle due parti di essa. 10. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono comunicare tra loro né con estranei, né possono consultare alcun testo, pena l'esclusione dall'esame. é altresì vietata l'introduzione nell'aula di esame di telefoni portatili e di altri strumenti di comunicazione. 11. L'archivio di cui al comma 4 viene annualmente revisionato ed incrementato con ulteriori 400 quesiti. - Il testo del comma 3 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537 (Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, n. 24, é il seguente: 3. - Per la predisposizione dei quesiti é nominata, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, una apposita commissione di nove esperti. La commissione predispone tre elaborati costituiti da cinquanta quesiti ciascuno, volti a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche nelle materie di cui al comma 2, nonché le capacità logiche dei candidati. I tre elaborati sono segreti e ne é vietata la divulgazione. I tre elaborati appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati al responsabile del procedimento presso il Ministero. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi é sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi. - Il testo dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38 (Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2002, n. 69, é il seguente: Art. 3 (Commissione tecnico-consultiva). 1. Con decreto del Ministro é costituita una commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine all'istanza di riconoscimento delle scuole ai sensi del presente regolamento. 2. La commissione é composta da: a) quattro docenti scelti dal Ministro in una rosa di otto professori universitari designati dal Consiglio universitario nazionale, inquadrati nei settori scientifico-disciplinari di riferimento per le attività formative caratterizzanti individuate nel prospetto allegato n. 3, di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000; b) quattro esperti designati, in ragione rispettivamente di due per ciascuna, dall'Associazione italiana traduttori e interpreti e dall'Associazione internazionale interpreti di conferenza; c) un esperto in valutazione e programmazione designato dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. 3. Ai lavori della commissione partecipa, con voto consultivo, il dirigente del competente ufficio dei servizio, responsabile del procedimento. Con il decreto di cui al comma 1 é nominato il presidente, il cui voto prevale in caso di votazioni con esito di parità. 4. La commissione dura in carica tre anni. I singoli componenti possono essere confermati una sola volta. 5. All'atto dell'insediamento la commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicizzazione delle decisioni e delle valutazioni. 6. La commissione può organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e può procedere ad audizioni anche su richiesta dei soggetti istanti. A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita con provvedimento del direttore generale del servizio. 7. Su delibera della commissione, in relazione a questioni ed argomenti specifici, possono partecipare ai lavori della stessa, senza diritto di voto, esperti qualificati convocati di volta in volta dal presidente. 8. L'incarico di membro della commissione é incompatibile con quello di componente di organi di direzione, gestione, consultivi, di controllo e didattici dei soggetti gestori delle scuole che abbiano prodotto istanza ai sensi dell'art. 2. I membri della commissione stessa non possono avere comunque cointeressenze nelle scuole, né avere presso le stesse incarichi di insegnamento in atto. 9. Ai componenti la commissione, oltre al trattamento di missione ove competa, é attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze della commissione stessa, nella misura stabilita dal decreto interministeriale di cui all'art. 13, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168. - Il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 febbraio 2003, n. 99 (Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103 (Il predetto decreto é stato sostituito dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 marzo 2006, n. 172, che all'art. 4, comma 2, ripropone la medesima disposizione) é il seguente: 2. Per la predisposizione dei quesiti é nominata una apposita commissione di esperti individuati dal Ministero, sentito il CUN e il CNSU, tra i professori di ruolo e/o i ricercatori di ruolo delle università. La commissione predispone un archivio nazionale, entro il 31 dicembre 2005, con almeno cinquemila quesiti sugli argomenti di cui al comma 1, suddivisi in due distinti gruppi, rispettivamente di carattere generale e speciale, e provvede ad aggiornarli annualmente, sempre che motivi di necessità non inducano a revisioni anticipate. Il MIUR cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicità entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. Entro la medesima data é reso pubblico ogni anno l'archivio aggiornato. - Il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario, é il seguente: Art. 1 (Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. é assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per: a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici; b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni; c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica. 3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei. 4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, i i compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3. 5. é istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici é funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto Rete unitaria della pubblica amministrazione, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento. 7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, é istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo é autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali. Art. 2. Riduzione delle spese di funzionamento 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva per i compensi e per il funzionamento degli organi collegiali, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, é ridotta a decorrere dall'anno 2007 nella misura del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore dello stesso decreto-legge ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto. 2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulati, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, i compensi, i gettoni di presenza e le spese di missione previsti per i componenti degli organismi medesimi, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali. Note all'art. 2: - Il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (legge finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario é il seguente: �58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. - Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si vedano le note alle premesse. Art. 3. Pari opportunità tra donne e uomini 1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini. Art. 4. Durata e relazione di fine mandato 1. Gli organismi di cui al presente decreto hanno durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. é fatto salvo quanto previsto dal comma 3. 2. I componenti degli organismi restano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli stessi e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata degli organismi, ai sensi del comma 4. 3. In sede di prima applicazione del presente regolamento i componenti degli organismi di cui all'articolo 1 restano in carica fino alla scadenza del loro mandato, se inferiore a tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 4. Tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, gli organismi di cui all'articolo 1 presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'università e della ricerca, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità degli organismi medesimi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 maggio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mussi, Ministro dell'università e della ricerca Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 9 Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si vedano le note alle premesse.


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