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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale Calabria, 2 agosto 2013, n. 41
Disposizioni per la semplificazione delle procedure amministrative relative al registro infortuni.
 

(BUR n. 15 del 1 agosto 2013, supplemento straordinario n. 3 dell' 8 agosto 2013)


Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)


1. La Regione Calabria persegue la finalità della semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di igiene e di medicina del lavoro, mediante la razionalizzazione della normativa vigente, in un'ottica di snellimento del sistema economico regionale, in sintonia con i concetti di centralità della salute e di tutela dei diritti dei cittadini in ambito sanitario e socio sanitario, nonché con i principi di appropriatezza, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa.


Art. 2
(Semplificazione adempimenti relativi al registro infortuni)


1. Il registro infortuni, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958, non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
2. Ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni di cui all'articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con registrazioni su supporto informatico contenenti tutti i dati dell'infortunio previsti nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza.
3. La registrazione prevista dal comma 2 comprende anche gli infortuni occorsi a lavoratori che operino presso le proprie unità produttive in distacco o in somministrazione, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). In tali casi, la registrazione è limitata all'indicazione della data dell'infortunio, del nominativo dell'infortunato e delle cause.


Art. 3
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



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