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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Legge regionale Sicilia, del 6 maggio 2014, n. 11
Disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Anticipazione finanziaria a Riscossione Sicilia S.p.A.
 
(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 09 05 2014 n. 19)
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga la seguente legge
Articolo 1

1. Per l'anno 2014, la Regione è autorizzata ad accedere alle anticipazioni di liquidità previste dall'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sino all'importo di 347.132 migliaia di eu-ro e dall'articolo 3, del medesimo decreto legge, sino all'importo di 606.097 migliaia di euro. Al rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui al presente comma si provvede mediante un piano di ammortamento trentennale.
2. Nell'esercizio finanziario 2015 gli oneri per il rimborso delle anticipazioni di cui al comma 1 sono quantificati in 25.738 migliaia di euro quale quota interessi ed in 21.030 migliaia di euro quale quota in conto capitale, così come specificati nella tabella sottostante:
RIFERIMENTO NORMATIVO ANTICIPAZIONI INTERESSI CAPITALE
Art. 2 D.L. 35/2013 ¤ 347.132.000,00 ¤ 9.373.000,00 ¤ 7.659.000,00
Art. 3 D.L. 35/2013 ¤ 606.097.000,00 ¤ 16.365.000,00 ¤ 13.371.000,00
¤ 25.738.000,00 ¤ 21.030.000,00
3. Nell'esercizio finanziario 2016 gli oneri per il rimborso delle anticipazioni di cui al comma 1 sono quantificati in 25.170 migliaia di euro quale quota interessi ed in 21.598 migliaia di euro quale quota in conto capitale, così come specificati nella tabella sottostante:
RIFERIMENTO NORMATIVO ANTICIPAZIONI INTERESSI CAPITALE
Art. 2 D.L. 35/2013 ¤ 347.132.000,00 ¤ 9.166.000,00 ¤ 7.865.000,00
Art. 3 D.L. 35/2013 ¤ 606.097.000,00 ¤ 16.004.000,00 ¤ 13.733.000,00
¤ 25.170.000,00 ¤ 21.598.000,00
4. Per il biennio 2015-2016, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 80 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 2, comma 6 del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, quota parte del gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) disposta dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, è destinata prioritariamente alla copertura degli oneri finanziari di cui alle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge 64/2013. Il minore disavanzo rispetto alla previsione di cui al piano di rientro, certificato dal tavolo tecnico di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, comporta, per pari importo, la riduzione dell'aliquota sulle addizionali IRPEF e IRAP da effettuare con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 12/2007. Il gettito complessivo delle addizionali IRPEF ed ed IRAP è stimato, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in 330.515 migliaia di euro. In relazione ai piani di ammortamento dei prestiti sottoscritti con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi degli articoli 2 e 3 del suddetto decreto legge n. 35/2013, il Ragioniere generale della Regione, con proprio decreto, è autorizzato ad effettuare l'imputazione degli oneri alla quota capitale ed alla quota interessi.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017, i maggiori gettiti di cui alle imposte richiamate al comma 4 sono destinati prioritariamente alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del suddetto decreto legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013, fermo restando che l'eventuale riduzione delle aliquote deve garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai prestiti contratti ai sensi degli articoli 2 e 3 del suddetto decreto legge n. 35/2013.
6. Le maggiori entrate per Imposta sul valore aggiunto di spettanza della Regione, derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1, quantificate per l'anno 2014 in 40.000 migliaia di euro, sono destinate per pari importo alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.
7. Il dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia effettua il monitoraggio sulle entrate di cui al comma 6. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati nel suddetto comma, l'Assessore regionale per l'economia, con proprio decreto da emanare entro il mese di novembre 2014, procede ad assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi attraverso la destinazione della terza trimestralità di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.
Articolo 2
Anticipazione finanziaria a Riscossione Sicilia S.p.A.

1. Nelle more dell'attuazione della riforma del sistema di remunerazione dell'atti-vità di riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, al fine di garantire il servizio pubblico di riscossione nel territorio della Regione sicilia-na, l'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento regionale delle finanze e del credito - è autorizzato a trasferire, a titolo di anticipazione finanziaria, a Riscossione Sicilia S.p.A., l'importo massimo di 40.000 migliaia di euro, da rimborsare entro il 31 dicembre 2014.
2. In caso di riconoscimento da parte della Regione nel corso del 2014 del credito vantato da Riscossione Sicilia S.p.A. nei confronti della medesima, ai sensi del summenzionato articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, Riscossione Sicilia può compensare, in tutto o in parte, il debito di cui al comma precedente in misura equivalente agli eventuali crediti riconosciuti in bilancio da parte della Regione.
3. Le somme di cui al presente articolo sono destinate, per almeno il 75 per cento, da Riscossione Sicilia S.p.A., alla riduzione del debito verso i fornitori maturato alla da-ta del 31 dicembre 2012.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014, si provvede mediante riduzione di pari importo di parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001- del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.
Articolo 3
Tabelle

1. In applicazione della presente legge sono introdotte nel bilancio della Regione le variazioni di cui alle allegate tabelle A e B .
Articolo 4
Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione sicilia-na.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


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