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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge regionale Molise, 22 novembre 2013, n 23
Diffusione ed utilizzo dei defibrillatori semiautomatici nella regione Molise
 
Art. 1
(Principi e finalità)

1. La Regione, riconosciuto che la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio regionale e che la defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza, promuove la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, di seguito denominati "DAE", in maniera coordinata su tutto il territorio regionale e la formazione dei soggetti che li utilizzano.
2. La presente legge disciplina inoltre i corsi di formazione e di addestramento in Basic Life Support Defibrillation, di seguito denominato "BLSD", per i soccorritori non medici in linea con l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché in conformità con quanto stabilito dalla normativa internazionale vigente.

Art. 2
(Pianificazione, progettazione ed attuazione)

1. La Giunta regionale definisce i criteri per l'individuazione delle strutture cui destinare in via prioritaria i DAE, finanziati così come stabilito all'articolo 6.
2. L'assegnatario del DAE deve individuare, all'interno del proprio sistema organizzativo, soggetti da formare, senza oneri aggiuntivi, per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, il cui nominativo deve essere comunicato alla Regione.
3. La priorità deve essere accordata a luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico e, in genere, ove sia ritenuta più elevata l'incidenza del rischio di arresti cardiaci, tenendo conto comunque della distanza dalle sedi del sistema di emergenza.

Art. 3
(Formazione ed autorizzazione all'uso del DAE)

1. La Regione provvede a definire il Piano formativo per il BLSD, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, e i criteri di accreditamento dei centri che possono erogare formazione per l'addestramento alla rianimazione cardiopolmonare di base ed al corretto uso del defibrillatore semiautomatico esterno.
2. I soggetti erogatori di formazione sono rappresentati dal servizio di emergenza territoriale 118, dai Centri di formazione accreditati presso altre strutture del Servizio sanitario regionale, dagli Ordini professionali sanitari, dalle organizzazioni medico-scientifiche di rilevanza nazionale senza scopo di lucro, dalla Croce Rossa Italiana, dalle associazioni di volontariato internazionali, nazionali e regionali e da enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongono di una struttura di formazione.
3. La formazione, sia per quanto concerne i soggetti formatori che per quelli formati, è gratuita.
4. La Centrale operativa 118 è deputata, per conto dell'ASReM, al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE in ambiente extraospedaliero. L'autorizzazione è nominativa, gratuita ed è soggetta a rinnovo ogni diciotto mesi.
5. La Regione riconosce il valore scientifico dei corsi BLSD erogati dai soggetti di cui al comma 2, la cui formazione, opportunamente attestata da istruttori accreditati, è titolo valido per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE, e predispone, presso la sede dell'assessorato regionale alla salute, il registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSD, cui sono iscritti i soggetti residenti nella regione in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 4 e quelli abilitati all'insegnamento nei corsi di cui al comma 2 dell'articolo 1. Il registro deve contenere i dati anagrafici dei soggetti autorizzati all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, la data di conseguimento dell'autorizzazione all'uso del DAE, la data di scadenza della medesima, l'indicazione dell'ente od associazione di appartenenza.

Art. 4
(Comunicazione ed informazione)

1. La Regione predispone piani di comunicazione ed informazione per sensibilizzare la popolazione alle potenzialità e all'uso del DAE, anche avvalendosi della rete dei presidi sanitari diffusi sul territorio.

Art. 5
(Monitoraggio e sistema di controlli)

1. La Giunta regionale disciplina le modalità di monitoraggio delle azioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 in relazione ai principi e alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
2. La Regione, attraverso l'ASReM ed i presidi ospedalieri, effettua la verifica ed il controllo di qualità delle prestazioni, anche mediante l'istituzione di un apposito registro epidemiologico.
3. La Giunta regionale definisce le modalità per l'accertamento della conformità alla normativa vigente, della funzionalità, per la manutenzione e revisione periodica dei defibrillatori semiautomatici, anche mediante l'attivazione di elenchi dei DAE con la specifica del modello e della sede ove risultano collocati.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in euro 30.000 per l'esercizio finanziario 2013, in euro 30.000 per l'esercizio finanziario 2014 ed in euro 30.000 per l'esercizio finanziario 2015.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2013, si provvede con quota parte dello stanziamento iscritto all'UPB n. 814, CAP 34408 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le relative leggi approvative del bilancio regionale.

Art. 7
(Disposizioni finali)

1. La presente legge si adegua alle linee guida per la dotazione e l'impiego dei defibrillatori semiautomatici, emanate dai competenti organi statali ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più elevato livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.


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