NORMATIVA
Normativa nazionale - Determinazioni - Contratti - Lavori - Forniture - Servizi
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Determinazione Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici13 aprile 2005, n. 4
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Criteri che le SOA debbono seguire al fine del rilascio della attestazione di qualificazione nella categoria specializzata OS18.
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IL CONSIGLIO
Premessa. Con nota, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 5420/isp/soa, del 10 febbraio 2005 la Unioncamere ha rappresentato che, a seguito dell'emanazione della determinazione n. 14/2004, relativa ai criteri che le SOA debbono seguire al fine del rilascio della attestazione di qualificazione nella categoria specializzata OS18, le Camere di commercio hanno ricevuto dalle imprese edili la richiesta di annotazione nel REA, di quanto indicato al punto 6) della determinazione, ovvero del titolo inerente la disponibilità dello stabilimento. Le Camere di commercio hanno riferito che tra le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995, concernente il Regolamento in materia di Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, non rientra l'obbligo, per le imprese che comunicano l'apertura delle unità locali, anche presso uno stabilimento, l'esibizione di documentazione probatoria del titolo di possesso o di utilizzo della sede di tali unità locali. Per tali motivazioni il Consiglio dell'Autorità, nel prendere attodelle considerazioni espresse, nella seduta del 6 aprile 2005 ha ritenuto di abrogare la determinazione n. 14/2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 17 settembre 2004, e di sostituirla con la seguente. Considerato in fatto. La F.IN.CO. - Federazione Industrie Prodotti Impianti e Servizi perle costruzioni - ha inoltrato all'Autorità una segnalazione in merito al rilascio delle attestazioni di qualificazione nella categoria specializzata OS18. Ha segnalato che, nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni, é specificato che la categoria specializzata OS18 riguarda «la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciata continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale». Detta declaratoria, pertanto, contiene, a parere della F.IN.CO., al proprio interno un chiaro riferimento ad attività di produzione in stabilimento e montaggio in opera. La F.IN.CO., in considerazione della perspicua specificazione contenuta nella declaratoria di che trattasi, ritiene necessario, ai fini del rilascio delle attestazioni di qualificazione nella categoria OS18, che: a) dai certificati di esecuzione presentati dall'impresa richiedente la qualificazione emerga chiaramente, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 5, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, che i componenti messi in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti; b) le imprese richiedenti comprovino, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 e successive modificazioni,l'effettiva disponibilità di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata della validità dell'attestazione di qualificazione. A seguito della suddetta segnalazione, il Servizio Ispettivo dell'Autorità, nell'ambito dei controlli ex art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ha proceduto a richiedere alle SOA, con riferimento ad alcune imprese qualificate nella categoria specializzata OS18, la documentazione ritenuta da queste probatoria ai fini del riconoscimento della qualificazione nella categoria stessa e, in particolare, la documentazione con cui é stata comprovata l'effettiva disponibilità di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata di validità dell'attestazione. La documentazione inviata dalle SOA é risultata, in alcuni casi,costituita da semplici autodichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa senza alcun riferimento né alla localizzazione dello stabilimento né al titolo giustificativo dell'effettiva disponibilità dello stabilimento da parte dell'impresa. Il Servizio Ispettivo, non ritenendo la documentazione inviata dalle SOA sufficiente al fine del puntuale riscontro dell'effettiva produzione dei manufatti previsti dalla declaratoria, nonché dell'effettiva disponibilità dello stabilimento, ha proceduto a richiedere alle SOA ed alle imprese interessate una memoria corredata dalla relativa documentazione sulle circostanze emerse dagli esiti istruttori. La documentazione aggiuntiva prodotta dalle SOA e dalle imprese hasuperato i profili di contestazione in ordine alle modalità di accertamento dei requisiti, ma ha evidenziato la necessità, da partedegli operatori del settore e delle relative associazioni di categoria, di un incontro volto ad approfondire le questioni prospettate ed, in particolare, una corretta lettura del dato normativo di riferimento. L'esigenza di approfondire la tematica in ordine alla qualificazione nella categoria specializzata OS18 e scaturita anche dalle pertinenti osservazioni formulate nelle memorie presentate dalle imprese a seguito della richiesta di chiarimenti del Servizio Ispettivo. é stato precisato, infatti, che non può essere ritenuta ostativa al rilascio della attestazione nella categoria OS18 la circostanza che lo stabilimento sia ubicato all'interno del cantiere allestito per una determinata commessa, posto che l'attività delle imprese di costruzione é caratterizzata dal fatto che la produzione viene realizzata attraverso molteplici cantieri allestiti per singole opere e, come tali, temporanei ed, inoltre, hanno evidenziato che richiedere la disponibilità di uno stabilimento per tutta la durata di validità dell'attestazione vorrebbe dire, in pratica, la richiesta di ulteriore requisito di ordine speciale occorrente per la qualificazione nella categoria specializzata OS18 oltre a quelli previsti dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni. Anche in ordine al requisito di cui all'art. 18, comma 5, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, é stato precisato che i contratti d'appalto cui si riferiscono le prestazioni sono sorti anteriormente all'entrata in vigore dello stesso D.P.R., ovvero in epoca in cui vigeva prima il decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770, e successivamente il decreto ministeriale 15 maggio 1998, n. 304. Sotto la disciplina di dette norme le lavorazioni oggi ricomprese nella categoria specializzata OS18 venivano ricondotte rispettivamente nella categoria 17 e nella categoria S18 per le quali non era prevista, ai fini della qualificazione, la disponibilità di uno stabilimento di produzione. Al fine di approfondire la lettura del dato normativo di riferimento, sono state convocate in audizione anche le associazioni di categoria ANCE, AGI, ANCPL e F.IN.CO. In tale sede, l'AGI ha osservato che l'utilizzo di termini come «produzione in stabilimento o propri stabilimenti» sono lungi dal contenere qualsiasi riferimento al fatto che detto stabilimento debba collocarsi fuori dal cantiere. In questo senso é da considerare come la stessa situazione occorra per la categoria specializzata OS13 dove, sebbene la corrispondente declaratoria faccia riferimento al termine stabilimento, non si é mai dubitato che il cosiddetto campo travi che le imprese realizzano in cantiere valga ad integrare proprio tale elemento. Ha aggiunto l'AGI che, fermo restando quanto precede, in senso speculare ed opposto, non può nemmeno ritenersi che chi abbia la disponibilità di uno stabilimento per la produzione dei componenti in questione fuori dal cantiere sia poi obbligato a mettere in opera in tutti i cantieri in corso tali componenti. Sarebbe infatti singolare che avendo, ad esempio, uno stabilimento in una città X si debba trasportare le componenti ivi prodotte in tutta Italia o nel resto del mondo. La F.IN.CO. ha richiamato quanto indicato nell'atto di segnalazione ed, in particolare, la necessità che la qualificazione nella categoria specializzata OS18 può essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti. Considerato in diritto. La declaratoria di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, relativamente alla categoria specializzata 0S18 prevede «lavorazioni costituite dalla produzione in stabilimento e dal montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale». L'Autorità, con la determinazione del 12 ottobre 2000, n. 48, al punto 7, lettera e) dell'allegato alla determinazione, ha precisato che la qualificazione nelle categorie specializzate OS13, OS18 e OS32 può essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall'installatore stesso in propri stabilimenti. Con il comunicato alle SOA del 19 febbraio 2001, n. 1 al punto 11),l'Autorità ha, poi, chiarito che: ... la qualificazione nelle categorie OS13, OS18, OS32 può essere attribuita solo qualora i componenti messi in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti e non può essere attribuita quando l'impresa provveda al solo assemblaggio ed installazione con proprie maestranze e mezzi. L'elemento di novità introdotto dal legislatore nella declaratoria della categoria specializzata OS18 di cui all'allegato A del decretodel Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, rispetto alle declaratorie dei precedenti decreti ministeriali n. 770/1982 e n. 304/1998, e stato quello di introdurre la locuzione produzione in stabilimento. La novità, pertanto, é stata quella di riservare la qualificazione in detta categoria alle imprese che abbiano una effettiva capacità aziendale di produrre e mettere in opera gli elementi previsti dalla declaratoria della suddetta categoria OS18. L'esigenza di riservare la qualificazione in detta categoria alle imprese caratterizzate da una peculiare capacità ed organizzazione aziendale é stata determinata dalla specificità tecnica degli elementi rientranti in detta categoria e nella esigenza di individuare in capo ad uno stesso soggetto la titolarità della produzione e della messa in opera in quanto il soggetto che ha ideato e definito tutti gli aspetti tecnici é, di conseguenza, in grado di assicurare la produzione in qualità nei propri stabilimenti. La precedente normativa dell'Albo Nazionale dei Costruttori, infatti, non prevedeva per tale categoria la produzione in stabilimento e da ciò deriva la fondata osservazione che le imprese, nella prima fase di avvio del nuovo sistema di qualificazione di cuia l decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, hanno dimostrato i lavori eseguiti, anche sulla base di una produzione allestita in cantiere o sulla base di stabilimenti all'uopo affittati per la durata della commessa, ma deriva, altresì, l'infondata argomentazione che, ai sensi delle caratteristiche del nuovo sistema di qualificazione, é sufficiente, ai fini della qualificazione, la prova di aver effettuato tale lavorazione in uno stabilimento la cui disponibilità é limitata al momento del rilascio della attestazione di qualificazione. La qualificazione nelle categorie specializzate individuate con l'acronimo OS é conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività delle lavorazioni che costituiscono parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento che necessitano di una particolare specializzazione e professionalità; la qualificazione nelle categorie specializzate presuppone, pertanto, effettiva capacità operativa ed organizzativa, come, d'altra parte, é indicato nelle premesse dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni. In tale contesto, dal combinato disposto della declaratoria dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, e dell'art. 18, comma 8, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica risulta che l'accertamento della sussistenza dell'adeguata attrezzatura tecnica per la qualificazione nella categoria OS18 non può prescindere dalla verifica circa la disponibilità dello stabilimento di produzione. L'accertamento sulla disponibilità dello stabilimento deve implicare necessariamente la disponibilità attuale e futura, posto che, solo attraverso l'accertamento della disponibilità dello stabilimento per l'intera durata dell'attestazione risulta comprovata la capacità dell'impresa ad eseguire la specifica prestazione richiesta oggi dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni. A parere di questa Autorità, le argomentazioni rappresentate dagli operatori del settore e dalle associazioni di categoria si basano essenzialmente sulle esigenze organizzative dell'attività produttiva delle imprese e, pertanto, non rilevano in ordine alla necessità dell'effettiva disponibilità di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata di validità dell'attestazione di qualificazione. Il concetto di produzione in stabilimento e relativa posa in opera deve essere analizzato, infatti, ai fini della qualificazione nella corrispondente categoria non ad altri fini. Per l'attribuzione della qualificazione nella categoria specializzata OS18 deve essere dimostrata la dotazione stabile di uno stabilimento di produzione con macchinari e maestranze idonee. Questa dotazione implica una specifica capacità aziendale nel settore della categoria e, conseguentemente, la sicurezza che l'impresa ha una specifica organizzazione aziendale tesa alla produzione delle strutture previste nella suddetta categoria. Tale assunto non può, però, comportare che solo i prodotti di un certo stabilimento X debbano essere posti in opera in tutti i cantieri di pertinenza dell'impresa presenti in aree geografiche diverse da quella ove l'impresa ha in disponibilità uno stabilimento di produzione. La necessaria provenienza di alcuni manufatti da individuati stabilimenti può discendere, invece, solo quando le norme tecniche ed amministrative di settore prevedano specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative per la produzione e l'utilizzo di determinati componenti. Da ciò discende l'infondata argomentazione della segnalazione della F.IN.CO. in ordine alla necessità che la qualificazione nella categoria OS18 può essere attribuita qualora, in relazione al requisito inerente i lavori eseguiti, i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti. La necessaria specifica organizzazione aziendale per sotto attività dell'azienda é contenuta ed é stata ribadita anche dalla determinazione dell'Autorità in tema di trasferimento di ramo d'azienda ove é stato previsto che la possibilità di distinguere in rami l'azienda, comunque, é condizionata da: a) esercizio di più attività imprenditoriali da parte dell'imprenditore mediante un'unica organizzazione di impresa (risorse, persone, attrezzature); b) un'articolazione dell'organizzazione in sotto-organizzazioni corrispondenti alle diverse attività, tale per cui ne esista una per ciascuna di queste. é soltanto in presenza di entrambe queste circostanze che si puòparlare di azienda suddivisa in rami e, di conseguenza, ipotizzare che l'imprenditore possa enuclearne uno per trasferirlo ad altri. Oggetto del trasferimento di azienda o di un suo ramo saranno dunque alcuni beni materiali e altri immateriali, unitariamente considerati proprio perché tra loro funzionalmente organizzati: attrezzature (edifici, macchinari), know how (brevetti, esperienza acquisita), avviamento (clientela), rapporti giuridici (crediti, debiti). La sotto-organizzazione oggetto del trasferimento del ramo d'azienda relative alle lavorazioni nella categoria OS18 ai fini della loro unitaria e funzionale organizzazione, deve ricomprendere necessariamente la disponibilità dello stabilimento che costituisce il mezzo d'opera indispensabile ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni previste dalla relativa declaratoria. L'effettiva disponibilità dello stabilimento di produzione assolve, ai fini del riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18, la ricorrenza del requisito di cui all'art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, laddove prevede che l'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazionefinanziaria o in noleggio. L'art. 18, comma 8, ai fini della dimostrazione dell'attrezzatura tecnica prevede che il requisito possa essere provato non solo mediante l'effettiva proprietà in capo all'impresa della attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse modalità, tra cui icontratti di noleggio o di locazione finanziaria. Ne discende, dunque, che lo stabilimento non dovrà essere necessariamenteacquisito in proprietà, ma potrà essere acquisito, in maniera continuativa e stabile, anche ad altro titolo, purché il contratto da cui la disponibilità trae origine sia trasferibile secondo quanto già espresso nelle determinazioni del 5 giugno 2002, n. 11 e del26 febbraio 2003, n. 5. Infatti, é necessario, per le considerazioni sopra svolte relative alla cessione del ramo aziendale afferente la categoria OS18, che nell'ipotesi di cessione transiti in capo al cessionario oltre al know how e al personale specializzato nelle lavorazioni che ricadono nella categoria, anche lo stabilimento in cui si effettuano le lavorazioni stesse. In base alle considerazioni svolte, ad integrazione di quanto già espresso nella determinazione del 12 ottobre 2000, n. 48, al punto 7, lettera e), dell'allegato alla determinazione in ordine al riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18, si specifica che: 1) l'accertamento della sussistenza dell'adeguata attrezzatura tecnica, ai sensi del combinato disposto della declaratoria dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, e dell'art. 18, comma 8, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica non può prescindere dalla verifica circa la disponibilità dello stabilimento di produzione dei manufatti e componenti da mettere in opera; 2) la disponibilità dello stabilimento di produzione deve essere attuale e futura, posto che solo attraverso l'accertamento della disponibilità dello stabilimento per l'intera durata dell'attestazione, é comprovata la capacità dell'impresa ad eseguire la specifica prestazione richiesta dalla declaratoria dell'allegato A) del suddetto D.P.R.; 3) lo stabilimento - tenuto conto che l'art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, ai fini della dimostrazione dell'attrezzatura tecnica, prevede che il possesso del requisito possa essere provato non solo mediante l'effettiva proprietà in capo all'impresa della attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse modalità, tra cui i contratti di noleggio o di locazione finanziaria - non dovrà essere necessariamente acquisito in proprietà, ma potrà essere acquisito, in maniera continuativa e stabile anche ad altro titolo, purché il contratto da cui la disponibilità trae origine sia trasferibile secondo quanto già espresso nelle determinazioni del 5 giugno 2002, n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5; 4) la qualificazione può essere attribuita anche nel caso che per i lavori eseguiti non siano stati impiegati esclusivamente componenti e manufatti prodotti nello stabilimento che ha dato luogo al rilascio dell'attestazione di qualificazione; 5) la condizione che la disponibilità dello stabilimento sia per tutta la durata della qualificazione comporta l'obbligo per l'impresa attestata di chiedere la modifica dell'attestazione, con la eliminazione della qualificazione nella categoria OS18, ove venga meno il titolo legittimante tale disponibilità; 6) il titolo inerente la disponibilità dello stabilimento si intenderà dimostrato:con esibizione presso la SOA del titolo inerente la disponibilità dello stabilimento; con denuncia alla Camera di commercio dell'apertura di una unità locale presso il medesimo stabilimento con codice attività 28 (Codice ateco - fabbricazione e lavorazione del prodotti in metallo esclusi macchine e impianti). Analogamente, nell'adempimento dell'obbligo di cui al punto 5), l'impresa presenterà alla SOA anche la denuncia alla Camera di commercio relativa alla chiusura dello stabilimento. La presente determinazione sostituisce ed abroga la determinazione n. 14 dell'8 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 17 settembre 2004, i cui effetti rimangono salvi sino alla pubblicazione della presente.
Roma, 13 aprile 2005 Il presidente: Rossi Brigante
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