NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Ambiente - D.M.
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Decreto Ministero delle politiche Agricole e Forestali 24 marzo 2005
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Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale.
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Vista la direttiva Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 141 del 30 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio; Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, in particolare l'art. 2; Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie relative ai regimi di sostegno a favore degli agricoltori; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 3 e del 23 marzo 2005; Decreta Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intendono per «regioni omogenee» le zone indicate all'allegato A del presente decreto Art. 2. Medie regionali 1. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 795/2004, le medie regionali basate sul valore dei titoli all'aiuto assegnati agli agricoltori nelle singole zone omogenee indicate nell'allegato A del presente decreto, si applicano agli agricoltori che iniziano un'attività agricola ed agli agricoltori delle zone interessate a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento. 2. Le modalità per il calcolo delle medie regionali, sulla base delle zone di cui all'allegato A, sono indicate nell'allegato B del presente decreto. 3. Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 795/2004, la media regionale non si applica. In tal caso, il valore dei titoli assegnati agli agricoltori sono aumentati in proporzione agli importi dei pagamenti complessivamente non percepiti sulle superfici sottoposte a programmi di sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento. 4. Ai sensi dell'art. 18, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 795/2004, la media regionale non si applica. In tal caso gli agricoltori ricevono: a) in applicazione dell'art. 20 del succitato regolamento (CE) n. 795/2004, titoli all'aiuto calcolati sulla base degli importi di riferimento percepiti dall'affittuario durante il periodo di riferimento ovvero titoli all'aiuto calcolati sulla base delle medie regionali se l'affittuario non ha presentato domanda di aiuto per i terreni stessi; b) in applicazione dell'art. 21 del succitato regolamento (CE) n. 795/2004, titoli all'aiuto calcolati sulla base degli investimenti effettuati in capacità di produzione oppure sulla base degli importi di riferimento concessi sulla superficie acquistata e sulla quale sono stati effettuati investimenti in capacità produttiva ovvero titoli all'aiuto calcolati sulla base delle medie regionali se le superfici acquistate non sono state oggetto di domanda di aiuto nel periodo di riferimento. c) in applicazione dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 795/2004,titoli all'aiuto calcolati sulla base degli importi di riferimento percepiti dal locatore durante il periodo di riferimento ovvero titoli all'aiuto calcolati sulla base delle medie regionali se il locatore non ha presentato domanda di aiuto per i terreni stessi; d) in applicazione dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 795/2004, titoli all'aiuto calcolati sulla base di importi di riferimento percepiti nel periodo 1997-1999, non interessato a programmi nazionali di riorientamento della produzione ovvero titoli all'aiuto calcolati sulla base delle medie regionali se l'agricoltore non ha presentato domanda di aiuto nel sopra citato periodo. Art. 3. Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale 1. Le condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale sono definite, entro il 31 marzo 2005, con provvedimento dirigenziale del competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentiti i rappresentanti tecnici delle regioni. Art. 4. Modalità di presentazione della domanda 1. L'agricoltore che intenda richiedere diritti al pagamento risultante dalla riserva nazionale, é tenuto a presentare la domanda, secondo le modalità indicate dall'organismo pagatore competente, con appositi provvedimenti, fondati sulle regole definite da AGEA in accordo con i precitati organismi pagatori. Art. 5. Circostanze eccezionali 1. In applicazione dell'art. 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 795/04 all'agricoltore sono attribuiti titoli all'aiuto calcolati sulla base dei titoli all'aiuto assegnati agli agricoltori nelle singole zone omogenee indicate nell'allegato A del presente decreto. Art. 6. Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia ed alle procedure di attuazione definite dall'organismo di coordinamento. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 marzo 2005 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 360
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