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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Lavoro, previdenza e servizi sociali - D.M.

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Decreto Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 28 luglio 2005, n. 36664
Proroga dell'accesso, per l'anno 2005, al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie di detto trattamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari di detto trattamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393.
 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 8, quinto e sesto comma del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56; Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare l'art. 4 commi 6 e 21 e l'art. 9, comma 25, punto b e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la delibera CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica - del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorità per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito con modificazioni, nella legge n. 608/1996; Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del l0 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331; Visto il decreto ministeriale n. 32412 del 27 maggio 2003; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34014 del 7 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 327; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 35, che ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2005, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia; Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalità; Ritenuta la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare per l'anno 2005, la corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità nei confronti dei lavoratori dipendenti ed ex dipendenti di aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla citata legge n. 223/1991, per l'anno 2005; Ritenuto che la proroga dei suddetti trattamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, mira alla gestione di crisi occupazionali ovvero al reimpiego dei lavoratori nelle attività che verranno avviate nelle aree in fase di reindustrializzazione, ove siano già stati stipulati protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero con le parti sociali; Vista la nota datata 4 maggio 2005 con la quale l'Istituto nazionale di previdenza sociale - I.N.P.S. - ha comunicato che i lavoratori ex dipendenti di aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608, aventi diritto all'indennità di mobilità per l'anno 2005 sono pari a 155 unità; Viste le istanze di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, per l'anno 2005, presentate dalle aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608; Considerato che il numero delle unità interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, per l'anno 2005, é ridotto nella misura di almeno il 10 % rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80. Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, é prorogato, fino al 31 dicembre 2005, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n 608 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di Euro 1.400.554,8. Art. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,nella legge 14 maggio 2005, n. 80, é prorogato, fino al 31 dicembre 2005, l'accesso al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di Euro 2.194.167,60. Art. 3. L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, é subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. Art. 4. La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 é ridotta del 30%. Art. 5. L'onere complessivo, pari ad Euro 3.594.722,4, graverà sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impiegati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005. Art. 6. Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di Euro 1.400.554,8 per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di Euro 2.194.167,6 per il trattamento di mobilità, l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale - é tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2005 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 81


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