Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale;
Visto l'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;
Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante Approvazione del testo definitivo del Codice penale;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifica dell'articolo 322-bis del codice penale
1. All'articolo 322-bis del codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole «istigazione alla corruzione» sono inserite le seguenti: «, abuso d'ufficio»;
b) al primo comma, le parole: «e 322, terzo e quarto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «, 322, terzo e quarto comma, e 323».
Art. 2
Modifica dell'articolo 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
1. All'articolo 301, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando non e' possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilita' per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona.».
Art. 3
Modifica dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898
1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili».
Art. 4
Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «comunque» e' soppressa e dopo la parola «tentativo» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto al comma 1-bis»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «Quando la condotta e' posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 e' punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.».
Art. 5
Modifica dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. All'articolo 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole da «se commessi nell'ambito» a «un importo complessivo non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore».
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addi' 4 ottobre 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Cartabia, Ministro della giustizia
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
33Franco, Ministro dell'economia edelle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia