IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  recante delega al Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica  Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
  Vista la legge  28  novembre  2005,  n.  246,  e,  in  particolare, l'articolo 14, commi 14, 15 e 18; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  codice dell'ordinamento militare, e  successive  modificazioni,  emanato  in attuazione del combinato disposto dei commi 14 e 15 dell'articolo  14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli  da 20 a 22; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2011; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza  del 26 luglio 2011; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la semplificazione, adottato nella riunione del 18 gennaio 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 14 febbraio 2012; 
  Sulla proposta del Ministro della difesa  e  del  Ministro  per  la pubblica amministrazione e la  semplificazione,  di  concerto  con  i Ministri per gli affari regionali, il turismo  e  lo  sport,  per  la coesione  territoriale,  degli  affari  esteri,  dell'interno,  della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello  sviluppo  economico, delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle  politiche  agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i beni e le attivita' culturali e della salute; 
 
E m a n a il seguente decreto legislativo: 
 
Art. 1  
Modificazioni al libro primo  del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro primo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «articolata in  non  piu' di undici direzioni generali,  ovvero  nel  minor  numero  risultante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma  404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo  74, comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133» sono sostituite dalle seguenti:  «articolata  in  direzioni  generali secondo quanto previsto dal regolamento,»; 
    b) all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze  armate,  istituito  per integrare  la  formazione  spirituale  del  personale   militare   di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualita' di  cappellani  militari,  fino  all'entrata  in  vigore  dell'intesa prevista all'articolo  11,  comma  2,  dell'Accordo,  con  protocollo addizionale,  firmato  a  Roma  il  18  febbraio  1984,  che  apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo  con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e' disciplinato dal  presente  codice e, in particolare, dal titolo III del libro V. »; 
    c) all'articolo 22: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «, nonche' di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici»; 
      2) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
        «c-bis)  in  materia  di  bonifiche  da   ordigni   esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali  a legislazione vigente: 
          1)  provvede  all'organizzazione  del   servizio   e   alla formazione del personale specializzato; 
          2)  esercita le funzioni di  vigilanza  sulle  attivita'  di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale,  possono essere eseguiti su iniziativa e a  spese  dei  soggetti  interessati, mediante ditte che impiegano personale  specializzato  ai  sensi  del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e  sorveglia l'esecuzione dell'attivita'; 
          3)  segnala  alle  competenti  sedi  INAIL   il   personale incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2); 
          4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attivita' di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso; 
          5) svolge l'attivita' di disinnesco, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata; 
          6) svolge l'attivita' di cui  al  numero  n.  5)  sotto  il coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui e'  rimessa l'adozione di  ogni  provvedimento  utile  a  tutela  della  pubblica incolumita'.»; 
        d) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni: 
  a)  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari  opportunita',  la valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le discriminazioni; 
  b) Comitato consultivo per  l'inserimento  del  personale  militare  volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia  di finanza; 
  c) Comitato consultivo sui progetti di contratto; 
  d) Commissione consultiva militare unica per la  concessione  e  la perdita di ricompense al valor militare; 
  e) Commissioni consultive  per  la  concessione  o  la  perdita  di ricompense al valore o al merito di Forza armata; 
  f)   Commissione   tecnica   incaricata   di    esprimere    parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia  di  Stato,  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato; 
  g) Commissione italiana di storia militare; 
  h) Comitato etico.»; 
        e) all'articolo 48, comma 1, dopo le parole: «articolo  12,»,sono inserite le seguenti: «comma 1,»; 
        f) l'articolo 101 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 101 (Comandi di vertice e strutture  dipendenti  dallo  Stato maggiore dell'Esercito  italiano). 
1.  Sono  posti  alle  dirette dipendenze del  Capo  di  stato  maggiore  dell'Esercito  italiano  i seguenti comandi e ispettorati: 
    a) Comando delle forze operative terrestri; 
    b) Comando logistico dell'Esercito italiano; 
    c) Ispettorato delle infrastrutture; 
    d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 
    e) Comando militare della Capitale; 
    f) Centro di simulazione e validazione. 
  2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi  e  dell'Ispettorato  di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano. 
  3.  Sono  posti  alle  dirette  dipendenze  dello  Stato   maggiore dell'Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti con determinazione  del  Capo  di  stato  maggiore  dell'Esercito  le funzioni, l'ordinamento e le sedi: 
    a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti; 
    b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano; 
    c) l'Organizzazione penitenziaria militare.»; 
        g) all'articolo 103: 
          1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'organizzazione per i settori del reclutamento e le  forze  di completamento, del  demanio  e  servitu'  militari  e'  definita  con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio  in materia di infrastrutture,  comunicazione,  leva  e  collocamento  al lavoro dei militari volontari congedati.»; 
  2) al comma 2, le parole: «, il Centro di selezione e  reclutamento nazionale» sono soppresse; 
        h) all'articolo 104, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. L'organizzazione addestrativa comprende: 
  a) i seguenti istituti di formazione: 
    1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 
    2) Accademia militare di Modena; 
    3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; 
    4) Scuola militare "Nunziatella"; 
    5) Scuola militare "Teulie'"; 
    6) Raggruppamento  unita'  addestrative  per  la  formazione  dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari; 
  b) i seguenti comandi d'Arma  che  assolvono  anche  alla  funzione addestrativa: 
    1) Comando di artiglieria; 
    2) Comando del genio; 
    3) Comando logistico di proiezione; 
    4) Comando artiglieria controaerei; 
  c) le seguenti scuole di specializzazione: 
    1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica; 
    2) Scuola di amministrazione e commissariato; 
    3) Scuola militare di sanita' e veterinaria; 
  d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano.»; 
        i) all'articolo 105, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. L'organizzazione logistica  dell'Esercito  italiano  fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono: 
  a) i dipartimenti trasporti e  materiali,  commissariato,  sanita', veterinaria e tecnico; 
  b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud; 
  c) i poli di mantenimento; 
  d) il Centro polifunzionale di sperimentazione; 
  e) il Centro tecnico logistico interforze NBC; 
  f) il Policlinico militare di Roma; 
  g) il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria; 
  h) il Centro militare di veterinaria; 
  i) l'Istituto geografico militare.»; 
        l) all'articolo 107: 
          1) alla rubrica, le parole: «del servizio lavori e demanio» sono sostituite dalle seguenti: «per le infrastrutture»; 
          2) al comma l : 
  2.1) all'alinea, le parole:  «lavori  e  demanio»  sono  sostituite dalle seguenti: «per le infrastrutture dell'Esercito italiano»; 
  2.2) alla lettera b), la  parola:  «gestire»  e'  sostituita  dalla seguente: «mantenere»; 
        m) l'articolo 108 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 108 (Armi  e  Corpi  dell'Esercito  italiano). 
1. L'Esercito italiano si compone  di  strutture  organizzative  a  vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o piu' funzioni operative, formative,  addestrative,  di  sostegno  logistico  e   di   gestione amministrativa dello strumento militare terrestre. 
          2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito  a una  o  piu'  funzioni  tecnico-operative  o  tecnico-logistiche,  e' assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle  seguenti armi o corpi: 
  a) Arma di fanteria; 
  b) Arma di cavalleria; 
  c) Arma di artiglieria; 
  d) Arma del genio; 
  e) Arma delle trasmissioni; 
  f) Arma dei trasporti e materiali; 
  g) Corpo degli ingegneri; 
  h) Corpo sanitario; 
  i) Corpo di commissariato. 
  3. Nel regolamento sono  stabilite  le  specialita'  delle  singole Armi.»; 
        n) all'articolo 113, comma 1, dopo le parole: «fa capo»  sono inserite le seguenti: «allo Stato  maggiore  della  Marina  militare, nonche'»; 
        o) all'articolo 116, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. L'organizzazione formativa  di  Forza  armata  fa  capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono: 
  a) L'Accademia navale; 
  b) La Scuola navale militare "Francesco Morosini"; 
  c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi; 
  d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena; 
  e) il Centro addestramento e formazione  del  personale  volontario della Marina militare.»; 
        p) all'articolo 118,  comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «Il Corpo degli  equipaggi  militari  marittimi  e' costituito dai sottufficiali, graduati e  militari  di  truppa  della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle  capitanerie di porto.»; 
        q) all'articolo 119, comma 1, la lettera m) e' soppressa; 
        r) l'articolo 120 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 120 (Corpo del genio  navale). 
1.  Rientra  nelle competenze del Corpo del genio navale: 
  a) progettare le navi dello Stato in base  ai  programmi  stabiliti dagli organi competenti e gli  immobili  o  le  infrastrutture  della Marina militare, nonche', con il personale in possesso  dei  previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire  e  controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli  aeromobili  di cui agli  articoli  126  e  127,  inclusi  i  relativi  allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento; 
  b) seguire e controllare la costruzione o il  raddobbo  delle  navi dello  Stato,  delle  macchine,  degli  impianti  e  degli   attrezzi relativi, nonche' degli immobili e delle infrastrutture della  Marina militare; 
  c) coprire le cariche  prescritte  dall'ordinamento  del  Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero; 
  d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli  apparati  del  sistema nave; 
  e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare; 
  f) vigilare i  beni  e  servizi,  ovvero  materiali  e  lavori,  di competenza del corpo che sono  eseguiti  dall'industria  privata  per conto della Marina militare; 
  g)  provvedere  a  ogni  altro  servizio  tecnico   relativo   alle costruzioni navali, agli immobili e  alle  infrastrutture  occorrenti alla Marina militare; 
  h) eseguire le ispezioni generali e quelle  sul  funzionamento  dei servizi di propria competenza.»; 
        s) all'articolo 121, comma 1: 
          1) alla lettera b) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: «, compresi gli incarichi di addetti  aggiunti  e  assistenti per la Marina militare all'estero»; 
          2) alla lettera d) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: «, nonche', con il personale in possesso dei previsti  titoli e requisiti  professionali,  progettare,  seguire  e  controllare  la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di  cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti,  armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento»; 
          3) alla lettera e), le parole:  «dirigere,  amministrare  e svolgere i lavori negli  arsenali  e  stabilimenti»  sono  sostituite dalle seguenti: «dirigere gli arsenali e gli stabilimenti»; 
        t) all'articolo 134, comma 3, lettera n), dopo le parole: «n. 81» sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti:  «,  ed  esercizio  delle potesta' organizzative e  dei  poteri  di  vigilanza  in  materia  di sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito delle proprie strutture  e dei propri mezzi operativi»; 
        u) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente: 
          «Art.  143  (Comando  e  controllo  operativo  delle  Forze aeree). - 1. Il Comando della squadra aerea  esercita,  altresi',  le funzioni  di  comando  e  controllo  connesse  con  le  operazioni  o esercitazioni aeree  d'interesse  della  Forza  armata;  il  relativo Comandante espleta la funzione di Comandante  operativo  delle  Forze aeree e designa, quando previsto, il Comandante operativo delle Forze aeree interalleate. 
          2. Il  Comando  della  squadra  aerea  si  integra  con  il relativo comando interalleato.»; 
        v) all'articolo 146, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          «2. Dal Comando delle scuole dipendono: 
  a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche; 
  b) l'Accademia aeronautica; 
  c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare; 
  d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare; 
  e) la Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare; 
  f) la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".»; 
        z) all'articolo 155,  comma  1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 3  della  legge  14  maggio 2010, n. 84, e' la Forza di polizia italiana a statuto  militare  per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR).»; 
        aa) all'articolo 165, comma 5,  le  parole:  «del  consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»; 
        bb) all'articolo 181, comma 1,  l'alinea  e'  sostituito  dal seguente: «Il Servizio sanitario  militare,  di  seguito  denominato: "Sanita' militare" provvede:»; 
        cc) all'articolo 182, comma 3, dopo le  parole:  «alimenti  e bevande, » sono inserite le seguenti: «nonche' della sanita' pubblica veterinaria, »; 
        dd) all'articolo 188, comma 1: 
          1) alla lettera a), le parole:  «Direzione  generale  della sanita'  militare»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «struttura organizzativa della Sanita'  militare  costituita  nell'ambito  dello Stato maggiore della difesa»; 
          2) la lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:«c)  gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191.»; 
        ee) all'articolo 189: 
          1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  « Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle regioni Sicilia e Sardegna e' distaccata apposita sezione speciale.»; 
          2) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  «11. Il Collegio medico-legale: 
    a) dipende direttamente dallo Stato  maggiore  della  difesa,  ha sede presso il Ministero  della  difesa  e  procede  alle  visite  in appositi locali del Policlinico militare di Roma; 
    b)  per  le  esigenze  connesse  agli  accertamenti  sanitari  da espletare, puo' avvalersi del personale medico e delle  attivita'  di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare.»; 
        ff) all'articolo 190, comma 3, lettera a),  dopo  la  parola: «conti» sono inserite le  seguenti:  «e  dagli  organi  di  giustizia
amministrativa »; 
        gg) l'articolo 191 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 191 (Organi direttivi). - 1. Secondo l'ordinamento di ciascuna  Forza  armata  sono  individuati   organi   direttivi   che esercitano le attribuzioni in materia di: 
  a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187; 
  b) organizzazione  e  coordinamento  delle  attivita'  dei  servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata. 
          2. L'autorita'  preposta  alla  direzione  del  settore  e' nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o  dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
          3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma  1 sono istituite: 
  a) La commissione medica di seconda  istanza  di  cui  all'articolo 194; 
  b) Una commissione medica composta da: 
    1) L'Autorita' preposta alla direzione; 
    2) un ufficiale superiore medico, membro e  segretario,  nominato al principio di ogni anno; 
    3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta. 
  4. I membri delle commissioni di  cui  al  comma  3  sono  nominati dall'Autorita' preposta alla direzione; detti membri  possono  essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di  direzione  o presso  altre  strutture  sanitarie  militari  della   stessa   Forza armata.»; 
        hh) all'articolo 194, i commi  1  e  2  sono  sostituiti  dai seguenti: 
          «1. La commissione medica interforze di seconda istanza  e' composta: 
  a)  dal  capo  dell'organo  direttivo  di  Forza  armata   di   cui all'articolo 191 ovvero da un suo  delegato  in  servizio  presso  lo stesso organo direttivo, presidente; il  delegato  deve  essere  piu' anziano  del  presidente  della  corrispondente  Commissione   medica ospedaliera di prima istanza; 
  b) da due ufficiali superiori medici, membri. 
  2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi,  presentati al competente organo direttivo di Forza armata  di  cui  all'articolo 191, nel termine di dieci  giorni  dalla  comunicazione  del  verbale della commissione medica di prima istanza.»; 
        ii) all'articolo 195, comma 1, lettera a),  dopo  la  parola: «sanita'» e' inserita la seguente: «veterinaria»; 
        ll)  all'articolo  196,  comma  2,  lettera  b),  la  parola: «dipendono» e' sostituita dalle seguenti: «continuano a dipendere»; 
        mm) all'articolo 197: 
          1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per la formazione delle infermiere  volontarie,  del  personale del Corpo militare e del personale volontario  per  il  soccorso,  la
Croce rossa italiana puo' stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando  la  possibilita'   di   formazione   attraverso   strutture clinico-sanitarie militari o  proprie  strutture  formative  ordinate allo scopo specifico.»; 
          2) al comma 3, le parole: «e  consente  inoltre  l'accesso,nnel possesso dei requisiti richiesti, al secondo  anno  delle  scuole delle infermiere professionali» sono soppresse; 
          3) il comma 5 e' abrogato; 
        nn) all'articolo  199,  comma  1,  le  parole:  «un  ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture sanitarie  di cui all'articolo 195»; 
        oo) al titolo V, capo IV,  la  rubrica  della  sezione  I  e' sostituita  dalla  seguente:  «Personale   del   servizio   sanitario militare»; 
        pp) l'articolo 208 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 208 (Categorie  di  personale). 
1.  Il  personale impiegato dalla Sanita' militare e' costituito da: 
  a)  ufficiali  e  sottufficiali,  abilitati   all'esercizio   delle professioni sanitarie, inquadrati nei  ruoli  e  nei  Corpi  sanitari delle Forze armate; 
  b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario; 
  c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari  di  truppa  delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie; 
  d) cappellani militari,  religiose  e  altro  personale  assunto  o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni. 
          2. L'attivita' sanitaria  e'  consentita  al  personale  in possesso dei titoli per l'esercizio  delle  professioni  sanitarie  e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal  Ministero  della salute,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  213   per   i soccorritori militari.»; 
        qq) all'articolo 209,  comma  3,  le  parole:  «la  Direzione generale della sanita' militare» sono sostituite dalle seguenti:  «lo Stato maggiore della difesa»; 
        rr) il comma 1 dell'articolo 210 e' sostituito dal  seguente:
«1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non  sono applicabili  le  norme  relative   alle   incompatibilita'   inerenti l'esercizio  delle  attivita'  libero   professionali,   nonche'   le limitazioni  previste  dai  contratti  e  dalle  convenzioni  con  il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto  di  visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermita' e di imperfezioni  fisiche  che  possano  dar  luogo  allariforma.»; 
        ss) al titolo V, capo IV, la  rubrica  della  sezione  II  e' sostituita dalla seguente: «Esercizio delle professioni sanitarie»; 
        tt) l'articolo 211 e' sostituito dal seguente:           
«Art.  211  (Formazione  continua).
1.   Il   personale sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie  agli  obblighi 
di formazione continua previsti dal decreto legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,». 
Art. 2 
Modifiche al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 239: 
      1) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: «militare» sono aggiunte, in fine,  le  seguenti:  «,  classificate,  per  la  Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive  e  d'impiego,  in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa»; 
      2)  al  comma  1,  la  parola:  «Marina»  e'  sostituita  dalla seguente: «marina»; 
    b) all'articolo 242, comma 1, dopo le parole: «le unita'  che,  » sono inserite le seguenti: « iscritte con decreto del Ministro  della difesa nel ruolo del naviglio militare  dello  Stato  all'atto  della consegna, »; 
    c)  all'articolo  247,  comma  1,  le   parole:   «   In   attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilita' e l'impiego di APR nel  sistema  del  traffico  aereo  generale,»  sono soppresse e la parola: «le» e' sostituita dalla seguente:«Le»; 
    d) l'articolo 248 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 248 (APR di peso inferiore a  20  chilogrammi).  
1.Laconduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla
navigazione e certificati dalla competente  struttura  del  Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro,  impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e  sottoposte  al  divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'articolo 247, comma  4,  e'  affidata  a  personale  militare  in possesso di idonea qualifica e  non  comporta  la  corresponsione  di specifici emolumenti. I criteri  d'impiego  dei  medesimi  APR  e  le modalita' per il conseguimento  della  qualifica  per  la  conduzione  degli stessi sono disciplinati dal regolamento.»; 
    e) l'articolo 248-bis e' abrogato; 
    f) l'articolo 250 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 250 (Campi e impianti di tiro a segno).
1. I  campi  di tiro a segno impiantati a spese dello Stato  sono  compresi  tra  gli immobili demaniali militari. 
      2.  L'esecuzione  tecnica  dei  lavori  relativi  all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a  segno  di cui al comma 1 e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.  
      3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in  uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato.»; 
    g) l'articolo 255 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 255 (Attribuzioni del Ministero della difesa  in  materiadi  patrimonio  storico  della  Prima  guerra  mondiale).  1.  Le
competenze del  Ministero  della  difesa  in  materia  di  patrimonio storico della Prima guerra mondiale sono disciplinate dalla  legge  7 marzo 2001, n. 78.»; 
    h) gli articoli da 256 a 264 sono abrogati; 
    i) all'articolo 286: 
      1) al comma l, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o degli organi corrispondenti»; 
      2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio,  sentito  il  Consiglio  centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione  del canone di  occupazione,  a  decorrere  dalla  data  di  notifica  del provvedimento amministrativo di rideterminazione del  canone  stesso, dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi  di servizio del Ministero della difesa, fermo restando  per  l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato  dall'Amministrazione, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi,  delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del  reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni  del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal  presente  comma affluiscono ad apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato, per essere riassegnate per le  esigenze  del  Ministero  della  difesa.»; 
      3) al comma 4, dopo  la  parola  «previste»  sono  inserite  leseguenti: «ogni anno»; 
    l) all'articolo 300, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Ferme restando le competenze attribuite  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni,  in materia di approvazione e procedure per la concessione degli  emblemi araldici, anche  a  favore  delle  Forze  armate,  mediante  apposito regolamento adottato  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  di concerto con i Ministri dello sviluppo economico  e  dell'economia  e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni,  gli  stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al  comma  1, nonche' le specifiche modalita' attuative.»; 
    m) all'articolo 306: 
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Entro il 31 marzo di  ciascun  anno,  il  Ministro  della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo  della  Difesa, con  l'indicazione  dell'entita',  dell'utilizzo   e   della   futura destinazione degli alloggi di servizio,  nonche'  degli  alloggi  non piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione  e quindi transitabili in regime di locazione ovvero  alienabili,  anche mediante riscatto. Il piano indica altresi' i  parametri  di  reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli  alloggi  di  servizio, ancorche'  si  tratti  di  personale  in  quiescenza  o  di   coniuge superstite  non  legalmente   separato,   ne'   divorziato,   possono mantenerne la conduzione, purche'  non  siano  proprietari  di  altro alloggio di certificata abitabilita'. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalita' di alienazione, nonche'  il  riconoscimento, in favore del conduttore,  del  diritto  di  prelazione  all'acquisto della piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto  e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da  parte  del conduttore, le  modalita'  della  vendita  all'asta  con  diritto  di preferenza in favore del personale militare e  civile  del  Ministero della  difesa  non  proprietario  di  altra  abitazione.  I  proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio  alloggiativo  sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.»; 
      b) al comma 3, le parole: «per il  conduttore  e,  in  caso  di mancato esercizio da  parte  dello  stesso,»  sono  sostituite  dalle seguenti: «all'acquisto della piena proprieta' ovvero di opzione  sul diritto di  usufrutto  per  il  conduttore  e,  in  caso  di  mancato esercizio del diritto  di  prelazione  da  parte  dello  stesso,  con diritto di preferenza»; 
    n) all'articolo 307, comma  9,  dopo  la  parola:  «Difesa»  sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «,   nonche'   quanto   disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010,  n. 85»; 
    o)  all'articolo  312,  comma  1,  alinea,  le  parole:  «che  ne riferisce alle competenti Commissioni parlamentari» sono soppresse; 
    p) all'articolo 314, comma 5, dopo le parole: «3-bis, comma  1,», e' inserita la seguente: «3-ter»; 
    q) all'articolo 319, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente periodo: «E' fatto salvo, per l'Arma dei carabinieri, quanto previsto dall'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»; 
    r) all'articolo 363 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Limiti  di  zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in  mare e protezione da inquinamento marino»; 
      2) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:  
        «1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per  la  raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di  cui  all'articolo  3,  comma  1, lettera a), del  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182,  e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007,  n. 202. Con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo  3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003  sono  stabilite  le misure necessarie ad assicurare che le navi  militari  da  guerra  ed ausiliarie  conferiscano  i  rifiuti  e  i  residui  del  carico   in conformita' alla normativa vigente in  materia,  tenuto  conto  delle specifiche prescrizioni tecniche previste  per  le  medesime  navi  e delle caratteristiche di ogni classe di unita'.». 
Art. 3 
Modificazioni al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro terzo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 533 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 533 (Polizze assicurative). - 1. In  materia  di  polizze assicurative, al Ministero della difesa si applicano le  disposizioni vigenti per le  pubbliche  amministrazioni  statali  sul  divieto  di stipula di assicurazioni per i dipendenti pubblici.»; 
    b) all'articolo 541 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e piani di consegna»; 
      2) dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto  statuito  in  sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati  in materia di programmi militari di investimento,  puo'  autorizzare  il differimento del piano di  consegna  dei  relativi  mezzi  e  sistemi d'arma,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della   finanza pubblica.»; 
    c) l'articolo 566 e' abrogato; 
    d) all'articolo 583, comma  1,  le  lettere  da  a)  ad  o)  sono sostituite dalle seguenti: 
      «a) per l'anno 2009:333.945.955,41; 
      b) per l'anno 2010: 330.737.195,75; 
      c) per l'anno 2011: 292.549.996,80; 
      d) per l'anno 2012: 284.872.024,13; 
      e) per l'anno 2013: 281.626.174,47; 
      f) per l'anno 2014: 273.897.364,51; 
      g) per l'anno 2015: 265.871.323,32; 
      h) per l'anno 2016: 259.069.932,78; 
      i) per l'anno 2017: 254.063.870,19; 
      l) per l'anno 2018: 243.183.877,39; 
      m) per l'anno 2019: 227.313.529,85; 
      n) per l'anno 2020: 194.689.505,99; 
      o) per l'anno 2021: 153.827.384,36.». 
Art. 4 
 Modificazioni al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 621, comma 2, lettera a), le parole: «in tempo di pace» sono soppresse; 
    b) all'articolo 628, comma 1, lettere g), h) ed  i),  le  parole: «le armi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l'Arma dei trasporti e dei materiali»; 
    c) al comma 4  dell'articolo  633  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709»; 
    d) all'articolo 641, comma 1, le parole: «a cura  dei  rispettivi centri di selezione e reclutamento» sono sostituite  dalle  seguenti:
«in base alle norme per  l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio militare previste  dal  regolamento.  A  tale  fine,  possono  essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso  di  specifica qualifica conferita a cura della competente struttura  del  Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso»; 
    e) all'articolo 653, il comma 3 e' abrogato; 
    f) all'articolo 682, comma 1, le parole: «e' tratto dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali.  Gli  allievi  sono  reclutati tramite concorsi banditi con decreto ministeriale e  contraggono  una ferma biennale» sono sostituite dalle  seguenti:  «reclutato  tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed e' immesso  in  ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760»; 
    g) all'articolo  701,  comma  1,  la  parola:  «quadriennali»  e' sostituita dalla seguente: «quadriennale»; 
    h) all'articolo 707, il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Gli  aspiranti  agli   arruolamenti   volontari   di   cui all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti: 
        a) non aver superato il ventiseiesimo anno di eta'; il limite di eta' e' elevato a ventotto anni  per  i  giovani  che  hanno  gia' prestato servizio militare; 
        b)  diploma  di  licenza  conclusiva  del  primo   ciclo   di istruzione; 
        c) non trovarsi in situazioni comunque  non  compatibili  con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.»; 
    i) all'articolo 709, comma 1, le  parole:  «della  vacanza»  sono sostituite dalle seguenti: «delle vacanze»; 
    l) all'articolo 711, comma 1: 
      1) alla lettera a), le parole: «al momento dell'incorporazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al  31  dicembre  dell'anno   di ammissione alla scuola militare,»; 
      2) alla lettera b), prima delle parole: «sono in possesso» sono anteposte le seguenti: «alla data di effettiva ammissione alla scuola militare,»; 
    m) l'articolo 718 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 718 (Ammissione ai corsi di militari stranieri).
1.  Il Ministro della difesa e' autorizzato ad ammettere personale  militare
straniero a frequentare corsi presso istituti, scuole  e  altri  enti militari, con le modalita' di cui all'articolo 573.»; 
    n) all'articolo  723,  comma  3,  lettera  a),  dopo  la  parola: «marescialli» sono inserite le seguenti: «o dal ruolo dei sergenti»; 
    o) all'articolo 759, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
      «2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata  ha  facolta'  di disporre modifiche  alle  assegnazioni  di  cui  al  comma  1  se  le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o  le esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della Marina  militare  i  provvedimenti  sono  adottati  dalla   Direzione generale per il personale militare. 
      3. Per i sottufficiali, i  graduati  e  i  militari  di  truppa dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, il Capo di  stato maggiore di Forza armata, in relazione alle esigenze di servizio,  ha facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di categoria,  di specializzazione,   di   specialita',   ovvero   la   perdita   delle specializzazioni o degli incarichi tecnici,  prevedendo  altresi'  le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale  della  Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione  generale  per il personale militare.»; 
    p) all'articolo 763, al comma 1, dopo le parole: «di rinvio» sono inserite le seguenti: «, espulsione»; 
    q) all'articolo 768, comma 1, lettera d),  le  parole:  «armi  o» sono soppresse; 
    r)  all'articolo  792,  comma  2,  le  parole:  «appartenente  al medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito per ciascun»; 
    s) all'articolo 811, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare: 
        a) gli ufficiali possono essere ripartiti in  specialita'  ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio; 
        b) i sottufficiali, i graduati e i  militari  di  truppa  del Corpo degli equipaggi militari marittimi  (CEMM)  sono  distinti  per categorie e specialita' e le relative procedure per l'avanzamento  al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito  di  ciascuna categoria e specialita'.»; 
    t) all'articolo 826: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul  lavoro,  sulla  previdenza  e  sull'assistenza   sociale,   sono assegnati al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  i seguenti militari  dell'Arma  dei  carabinieri,  per  un  contingente complessivo di 506 unita',  di  cui  463  in  soprannumero  ai  ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli: 
          a) colonnelli: 1; 
          b) tenenti colonnelli/maggiori: 5; 
          c) capitani: 1; 
          d) ispettori: 170; 
          e) sovrintendenti: 159; 
          f) appuntati e carabinieri: 170.»; 
        2) al comma 2,  le  parole:  «Il  contingente  dell'Arma  dei carabinieri,  per  le  esigenze  di   cui   al   comma   1,   ammonta complessivamente a 503 unita',  di  cui  81»  sono  sostituite  dalle seguenti: «Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unita'»;  
    u) al comma 2 dell'articolo 830 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'impiego del contingente e' disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra il Ministro della difesa e  il  Governatore della Banca d'Italia.»; 
    v) all'articolo 879, comma 2, la parola: «Ministro» e' sostituita dalla seguente: «Ministero»; 
    z) all'articolo 881, comma 5, le parole: «previsti in materia  di provvidenze per le vittime del terrorismo di cui  all'articolo  1904» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  all'articolo  1,  comma  2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni»; 
    aa) all'articolo 882, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il  servizio  permanente  effettivo  e'  la  posizione  del militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, e' provvisto di  rapporto  d'impiego  in  base  alle  disposizioni  del   presente codice.»; 
    bb) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera i),  e'  aggiunta, in fine, la seguente: 
      «i-bis) applicazione dell'articolo 26 della  legge  4  novembre 2010, n. 183.»; 
    cc) all'articolo 904, comma 1, le parole: «dell'articolo 1  della legge 12 dicembre 1966, n.  1078,  e  dell'articolo  81  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156»; 
    dd) all'articolo 906, comma 1, alinea, dopo  la  parola:  «salvo» sono inserite le seguenti:  «un  contingente  pari  al  numero  delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unita'  internazionali  ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con  decreto  annuale del Ministro della difesa e salvo»; 
    ee) all'articolo 909: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2.  Sono  esclusi  dal  provvedimento  di  collocamento   in aspettativa: 
          a) il Capo di stato maggiore della difesa; 
          b) i Capi di stato maggiore di Forza armata; 
          c) il Segretario generale del Ministero della difesa; 
          d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
          e) il  Comandante  generale  del  Corpo  della  Guardia  di finanza; 
          f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali  di cui al  presente  comma,  che  ricoprono  incarichi  di  livello  non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o  enti internazionali.»; 
      2) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «In ogni caso, agli  ufficiali  che  cessano  a  qualsiasi  titolo  dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, sempreche'  risultino  valutati  e giudicati idonei.»; 
    ff)  all'articolo  911,  il  secondo  periodo  del   comma 1   e' sostituito dal seguente: «Si applica  l'articolo  2  della  legge  13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.»; 
    gg) l'articolo 912 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  912  (Durata  dell'aspettativa).
1.  I  periodi   di aspettativa per infermita' e per motivi privati non possono  superare
cumulativamente la durata di due anni in  un  quinquennio,  anche  in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa.»; 
    hh) al titolo V, capo III: 
      1) dopo la sezione V, e' inserita la seguente: «Sezione V-bis  Riammissione in servizio»; 
      2) dopo l'articolo 935, e' inserito il seguente: 
        «Art. 935-bis (Norma di rinvio). - 1. Al  personale  militare si applicano l'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'articolo 2, commi 1, 4  e  6,  del  decreto-legge  16 marzo 2004, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11 maggio 2004, n. 126, e successive modificazioni, l'articolo 2,  comma 32, del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.  225,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.»; 
    ii) all'articolo 939, comma 2, le parole: «collocati in  congedo» sono soppresse; 
    ll) all'articolo 957, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il proscioglimento dalla ferma e' disposto, oltre  che  per le cause previste per il personale  in  servizio  permanente  di  cui all'articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi: 
        a) domanda presentata dall'interessato; 
        b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili  del fuoco; 
        c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per  l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario  od  occasionale,  di  sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo non terapeutico; 
        d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza; 
        e) motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1357, comma 1, lettera c); 
        f) perdita  permanente dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, salvo quanto
previsto dall'articolo 955; 
        g) scarso rendimento di cui all'articolo 960.»; 
    mm) al comma 1 dell'articolo  970  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: «entro il quarantacinquesimo anno di eta'»; 
    nn) all'articolo 981, comma 2, la lettera d) e' sostituita  dalla seguente: «d) articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre  2011, n. 159;»; 
    oo)  all'articolo  1008,  comma  1,  lettera   b),   le   parole:  «dell'art.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»; 
    pp) all'articolo 1014, comma 3: 
      1) dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «di personale non dirigente»; 
      2) dopo le parole: «ferme contratte» sono inserite le seguenti: «anche al termine o durante le rafferme»; 
    qq) all'articolo 1038, comma 1, lettera  c),  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: «, nonche' dal Sottocapo di stato  maggiore della Marina e dal Capo dell'ufficio  generale  del  personale  della Marina, ove non compresi nei suddetti ammiragli  e  in  possesso  del grado di ammiraglio di squadra»; 
    rr) all'articolo 1039, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      b) dai quattro generali di squadra aerea piu' anziani in  ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato  maggiore  dell'Aeronautica  o  che sono o sono stati preposti a comandi di grande unita' ovvero ad  alto comando  di  vertice  nei  settori  operativo,  tecnico  logistico  o addestrativo,   nonche'   dal    Sottocapo    di    stato    maggiore dell'Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e in possesso  del grado di generale squadra aerea;»; 
    ss) all'articolo 1053: 
      1) al comma  2,  dopo  le  parole:  «tenenti  colonnelli»  sono inserite le seguenti: «e corrispondenti»; 
      2) al comma 3: 
        2.1) dopo la parola: «capitani» sono inserite le seguenti: «e corrispondenti»; 
        2.2) dopo la parola: «speciali» sono  inserite  le  seguenti: «dell'Esercito italiano, della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare»; 
    tt) all'articolo 1076, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si  applicano,  con  le stesse  modalita',   a   favore   degli   ufficiali   che,   divenuti permanentemente inabili al servizio  incondizionato  o  deceduti  per ferite, lesioni o infermita'  provenienti  da  causa  di  servizio  o riportate o aggravate per causa di servizio di  guerra,  cessano  dal servizio  nell'anno  in  cui,  pur   avendo   maturato   l'anzianita' necessaria per  essere  compresi  nelle  aliquote  di  ruolo  per  la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi  per non avere  raggiunto  le  condizioni  di  scrutinio,  previste  dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.»; 
    uu) all'articolo 1082, comma 2, le parole:  «dei  ruoli  normali» sono soppresse; 
    vv) all'articolo 1097, comma 1: 
      1) alla lettera a), le  parole:  «,  secondo  quanto  stabilito dall'» sono sostituite dalle seguenti: «per gli  ufficiali  dell'Arma dei carabinieri e nel caso di cui all'»; 
      2) alla lettera b), dopo la parola: «maggiore,», sono  inserite le seguenti: «esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,»; 
    zz) all'articolo 1099, comma 2, le parole: «, che sono stati  per almeno due anni provvisti d'incarico» sono soppresse; 
    aaa) l'articolo 1193 e' abrogato; 
    bbb) all'articolo 1229: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Gli anni di anzianita' minima nel  grado,  richiesta  per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a  scelta, sono i seguenti: 
          a) tenente colonnello: 
  1) 5 anni, per la 1^  aliquota  di  valutazione,  che  comprende  i tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianita' nel grado; 
  2) 7 anni, per la 2^  aliquota  di  valutazione,  che  comprende  i tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianita' nel grado; 
  3) 13 anni, per la 3^ aliquota  di  valutazione,  che  comprende  i tenenti colonnelli con anzianita' di grado  pari  o  superiore  a  13 anni; 
          b) colonnello: 6 anni; 
          c) generale di brigata: 4 anni; 
          d) generale di divisione: 3 anni.»; 
      2) al comma 2, lettera c), il numero:  «9»  e'  sostituito  dal seguente: «7»; 
    ccc) all'articolo 1232, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le promozioni annuali a  scelta  al  grado  superiore  sono cosi' determinate: 
        a) 14 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione; 
        b) 10 o 11  da  attribuire  a  tenenti  colonnelli  della  2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni, a partire dal 2003: 10 promozioni nel primo anno; 11 promozioni nel secondo anno; 
        c) 5 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota  di valutazione; 
        d) 8 o 7 da attribuire a colonnelli con ciclo di due anni,  a partire dal 2005: 8 promozioni  nel  primo  anno;  7  promozioni  nel secondo anno; 
        e) 4 o 3 da attribuire a generale di brigata con ciclo di tre anni, a partire dal 2004: 4 promozioni nel primo e nel terzo anno;  3 promozioni nel secondo anno; 
        f) 2 o 3 da attribuire a generale di divisione con  ciclo  di quattro anni, a partire dal 2006: 2 promozioni nel primo,  secondo  e terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno.»; 
    ddd) all'articolo 1234: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. L'anzianita' minima  nel  grado  di  tenente  colonnello, richiesta  per  l'inserimento  degli   ufficiali   nell'aliquota   di valutazione a scelta, e' di anni 7.»; 
        2) al comma 2, lettera c), il numero: «12» e' sostituito  dal seguente: «10»; 
    eee) all'articolo 1236, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il numero  delle  promozioni  annuali  a  scelta  al  grado superiore, da attribuire ai tenenti colonnelli, e' determinato  in  7 unita'.»; 
    fff)  all'articolo  1264,  comma  2,  lettera  a),   la   parola: «maggiore:» e' soppressa; 
    ggg) all'articolo 1302, comma 1, dopo le parole: «di  idoneita',»
sono inserite le seguenti: «i caporali o gradi corrispondenti»; 
    hhh) all'articolo 1342, comma 2, dopo la  parola:  «articoli»  la parola: «articolo» e' soppressa; 
    iii) all'articolo 1359: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il  richiamo  non da'   luogo   a   trascrizione   nella    documentazione    personale dell'interessato ne' a particolari forme di comunicazione  scritta  o pubblicazione.»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Si  tiene  conton del  richiamo,  limitatamente  al   biennio   successivo   alla   sua inflizione, esclusivamente ai fini della recidiva nelle mancanze  per le quali puo' essere inflitta la sanzione del rimprovero.»; 
    lll) all'articolo 1361 comma 1, lettera  b),  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: «gia' sanzionate con il rimprovero»; 
    mmm) all'articolo 1369, comma 2, dopo la parola: «Ministro»  sono inserite  le  seguenti:  «,  ovvero  l'autorita'  militare   da   lui delegata,»; 
    nnn) all'articolo 1373, comma 1, dopo le parole:  «a  seguito  di autotutela» sono inserite le seguenti: «, anche contenziosa»; 
    ooo) all'articolo 1378, comma 1: 
      1) all'alinea, la parola: «militari» e' soppressa; 
      2) alla lettera a), il numero 3) e'  sostituito  dal  seguente: «3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa  Forza  armata, ma dipendenti da autorita' diverse;»; 
      3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) al  Capo  di stato maggiore della difesa, nell'area di competenza,  nei  confronti del personale militare dipendente;»; 
      4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) ai  Capi  di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso  reparti  e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi  centrali  di  Forza armata;»; 
      5)  la  lettera  f)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «f)   ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico  pari  a generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio  dell'Esercito  italiano  e dell'Aeronautica militare, nonche' agli alti comandanti della  Marina militare, per  gli  ufficiali,  i  sottufficiali  e  i  volontari  in servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata e  gradi  corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato  se  in congedo;»; 
      6)  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «g)   al comandante militare competente a provvedere per  il  sottufficiale  o per il militare di truppa piu' elevato in grado o piu' anziano, se vi e' corresponsabilita' tra sottufficiali o i militari di truppa  della stessa Forza armata  dipendenti  da  comandanti  militari  diversi  o residenti in territori di competenza di diversi  comandanti  militari territoriali, tra quelli sopra considerati;»; 
    ppp) all'articolo 1380, comma 3: 
      1) alla lettera e) le parole: «gli ufficiali»  sono  sostituite dalle seguenti: «i militari»; 
      2) alla lettera l) la parola: «consiglio» e'  sostituita  dalla seguente: «commissione»; 
    qqq) all'articolo 1398, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il procedimento disciplinare deve essere  instaurato  senza ritardo: 
        a) dalla conoscenza dell'infrazione; 
        b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale; 
        c) ovvero dal  provvedimento  irrevocabile  che  conclude  il processo penale; 
        d) ovvero dal rinvio degli atti al  comandante  di  corpo  al termine di inchiesta formale.»; 
    rrr)  all'articolo  1440,  comma  1,  la  parola:  «medaglia»  e' sostituita dalla seguente: «medaglie»; 
    sss) all'articolo 1454, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Fatti salvi i riconoscimenti  in  favore  dei  partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti,  insigniti  dell'Ordine di Vittorio Veneto e iscritti nell'apposito Albo, la croce al  merito di guerra e' concessa a coloro che  hanno  tenuto  nello  svolgimento delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico encomio.»; 
    ttt) all'articolo 1464, il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
      «l. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti ricompense: 
        a) medaglia al merito di lungo comando; 
        b) medaglia d'onore per lunga navigazione; 
        c) medaglia di lunga navigazione aerea; 
        d) croce per anzianita' di servizio; 
        e) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra; 
        f) distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra; 
        g) distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra; 
        h) distintivo d'onore per mutilati in servizio; 
        i) distintivo d'onore per deceduti in servizio; 
        l) distintivo d'onore per feriti in servizio; 
        m) distintivo d'onore dei Volontari della  liberta'  previsto dal decreto luogotenenziale  3  maggio  1945,  n.  350,  concesso  ai militari deportati nei campi  di  concentramento  tedeschi  dopo  1'8 settembre 1943, che rinunciarono alla liberazione e, non collaborando comunque volontariamente ne' con  i  tedeschi  ne'  con  i  fascisti, contribuirono alla lotta di Resistenza.»; 
    uuu) all'articolo 1472, comma 1, le  parole:  «,  di  servizio  o collegati al» sono sostituite dalle seguenti: «o di»; 
    vvv) all'articolo 1483, comma 2: 
      a) le parole:  «di  cui  all'articolo»  sono  sostituite  dalle seguenti: «che  si  trovino  nelle  condizioni  di  cui  al  comma  2 dell'articolo»; 
      b) le parole: «, sindacati » sono soppresse; 
    zzz) all'articolo 1502, comma 8, lettera b), le parole:  «lettere b), c), d), e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «con  esclusione del caso di domanda presentata dall'interessato»; 
    aaaa) all'articolo 1515: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e archivisti»; 
      2) al comma 1, le parole: «degli orchestrali»  sono  sostituite dalle seguenti: «dei musicisti»; 
    bbbb) all'articolo 1516, comma 2, la parola: «La»  e'  sostituita dalla seguente: «Le»; 
    cccc) al comma 2 dell'articolo 1524  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «Per particolari discipline sportive  indicate  dal bando di  concorso,  i  limiti  minimo  e  massimo  di  eta'  per  il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate sono fissati, rispettivamente, in  diciassette  e  trentacinque  anni.  Il personale reclutato ai sensi del presente articolo  non  puo'  essere impiegato in attivita' operative fino al compimento del  diciottesimo anno di eta'.». 
Art. 5 
Modifiche al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1533, comma 2, le parole: «tenente generale» sono sostituite dalle seguenti: «generale di corpo d'armata»; 
    b) all'articolo 1594, comma 1, e' anteposto il seguente  periodo:
«Il cappellano militare di complemento e' collocato nella riserva  al compimento del 55° anno di eta'.»; 
    c) all'articolo  1617,  comma  1,  dopo  le  parole:  «cappellani militari» sono inserite le seguenti: «di complemento e»; 
    d) all'articolo 1618, comma 1, dopo le  parole:  «promozione  dei cappellani militari» sono inserite le seguenti: «di complemento e»; 
    e) all'articolo 1622,  comma  1,  dopo  il  numero:  «1621»  sono inserite le seguenti parole: «, commi 3 e 4,»; 
    f) all'articolo 1689: 
      1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) essere  dirigente  responsabile  di  struttura  sanitaria complessa o essere stato primario o aiuto di  ospedale,  regolarmente assunto mediante pubblico concorso;»; 
      2) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole: «o equipollenti»; 
    g) all'articolo 1726, comma 1, la lettera a) e' sostituita  dalla seguente: « a) il  personale  del  servizio  sanitario  di  cui  agli articoli 208 e 209;»; 
    h) al comma  6  dell'articolo  1737  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «Il diploma, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario,  consente  l'accesso  ai corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento dei relativi crediti formativi acquisiti.»; 
    i) all'articolo 1740, comma 1, lettera b), il  numero:  «19°»  e' sostituito dal seguente: «18°»; 
    l) all'articolo 1742: 
      1) al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) non hanno compiuto nel biennio le ore di tirocinio previste dai programmi dei corsi di studio per le Infermiere volontarie  della Croce rossa italiana.»; 
      2) al comma 4, dopo la  parola:  «pratiche»  sono  inserite  le seguenti: «di quattro ore ciascuna»; 
    m) all'articolo 1759, comma 1,  dopo  la  parola:  «servizio»  e' inserita la seguente: «volontario». 
Art. 6  
Modificazioni al libro sesto del decreto legislativo 15  marzo  2010,n. 66 
 
  1. Al libro sesto del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dell'articolo 1777: 
      1) dopo le parole: «in materia di trattamento  economico»  sono inserite le seguenti: «e di assegno per il nucleo familiare»; 
      2) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Al  medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico  delle amministrazioni utilizzatrici gli  oneri  del  trattamento  economico fondamentale e accessorio  del  personale  in  posizione  di  comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco.»; 
    b) all'articolo  1783,  comma  1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: «se non coincidenti con il servizio militare»; 
    c) all'articolo 1791, comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente periodo: «In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.»; 
    d) all'articolo 1792: 
      1) al comma 1, dopo  le  parole:  «per  le»  sono  inserite  le seguenti: «singole»; 
      2)  al  comma  3,  la  parola:  «spetta»  e'  sostituita  dalle seguenti: «spettano le indennita' operative in misura  fissa  di  cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e»; 
    e)  all'articolo   1795,   nella   rubrica,   dopo   la   parola: «Retribuzione» e' inserita la seguente: «stipendiale»; 
    f) all'articolo 1798, comma 4, le parole: «delle scuole  e  delle accademie» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»; 
    g) all'articolo 1805, comma l: 
      1) dopo la parola: «operativo» sono inserite le seguenti: «e di competenze accessorie»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Le  indennita' operative previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della  legge  23 marzo 1983, n. 78, sono  interamente  computabili  nella  tredicesima mensilita'.»; 
    h) all'articolo 1808, comma 1, lettera b),  le  parole:  «con  le modalita' di cui all'articolo 14 della legge  27  dicembre  1973,  n. 838» sono sostituite dalle  seguenti:  «in  misura  da  fissarsi  con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i  Ministri  degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del  decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»; 
    i) all'articolo 1821, comma 1, dopo  le  parole:  «in  servizio,» sono inserite le seguenti: 
      «comprensivi delle sole  indennita'  fisse  e  continuative  in godimento il giorno antecedente il  collocamento  in  aspettativa  in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate,»; 
    l) all'articolo 1822, comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente periodo: «Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4,  5,  6  e  7 della stessa legge n. 78 del 1983 sono interamente computabili  nella tredicesima mensilita', secondo le  misure  stabilite  dalle  vigenti disposizioni.»; 
    m) all'articolo 1825, comma 3: 
      1) dopo le parole: « Ministro della difesa»  sono  inserite  le seguenti: «, ovvero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  il personale del Corpo delle Capitanerie di porto,»; 
      2) le parole: «,  nonche'  alle  particolari  situazioni  delle Forze al di fuori del territorio nazionale» sono soppresse; 
    n) all'articolo 1831, commi 1 e 2, la parola: «Ministro», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «Ministero». 
Art. 7  
Modificazioni al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1841, comma 1: 
      1) dopo la parola: «militare» e' inserita la seguente: «che»; 
      2) dopo  le  parole:  «causa  di  servizio»  sono  inserite  le seguenti: «ha diritto alla pensione normale»; 
    b) all'articolo 1874, comma 1, dopo le parole:  «della  pensione» sono inserite le seguenti: «, dell'indennita' di ausiliaria»; 
    c) alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 1876, dopo la  parola: «personale», ovunque ricorre, sono inserite le parole:  «  trattenuto in servizio ovvero»; 
    d) al  comma  1  dell'articolo  1877  e'  anteposto  il  seguente periodo: «Al  militare  cessato  dal  servizio  permanente  ai  sensi dell'articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un  periodo  di  tre mesi  gli  interi  assegni  spettanti  al  pari  grado  del  servizio permanente.»; 
    e) all'articolo 1878, comma 1, dopo le  parole:  «n.  461,»  sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n. 214,»; 
    f) all'articolo 1880, comma 1: 
      1) le parole: «dell'ospedale militare»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «di  una  delle  strutture  sanitarie  militari   di   cui all'articolo 195»; 
      2) le parole: «un  ospedale  militare»  sono  sostituite  dalle seguenti: «una delle citate strutture»; 
    g) all'articolo 1911,  comma  2,  dopo  il  numero:  «1076»  sono inserite le seguenti parole: «, comma 1,»; 
    h) all'articolo 1916, comma 2, le  parole:  «,  in  relazione  al beneficio aggiuntivo dell'assegno speciale» sono soppresse; 
    i) all'articolo 1919, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), le parole: «o sottufficiali», ovunque ricorrono, sono soppresse. 
Art. 8  
Modificazioni al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo  2010, n. 66 
 
  1. All'articolo 2081, comma 3, del  decreto  legislativo  15  marzo 2010, n. 66, le parole: « -  nei  casi  e  nei  limiti  previsti  dal regolamento -» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  se  ricorrono  i presupposti per l'autotutela,». 
Art. 9  
Modificazioni al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 2133, comma 1, il secondo periodo  e'  sostituito dal seguente: «A tale fine si applicano, in  quanto  compatibili,  le disposizioni del regolamento,  a  norma  del  comma  2  dell'articolo 545.»; 
    b) all'articolo 2136, comma 1: 
      1) alla lettera e), le parole: «l'articolo 878» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 878 e 879»; 
      2) alla lettera  l),  il  numero:  «908»  e'  sostituito  dalla seguente parola: «900»; 
      3) alla lettera o), dopo il  numero:  «938»  sono  inserite  le seguenti parole: «, nonche' l'articolo 992, per la  cui  disposizione
prevista al comma 1, il riferimento all'articolo 909, comma 4, e'  da intendersi all'articolo 2145, comma 5»; 
      4) alla lettera p), dopo  le  parole:  «l'articolo  1008»  sono inserite le seguenti: «, per la cui disposizione prevista al comma 1, lettera  b),  il  riferimento  all'articolo  909,  comma  4,  e'   da intendersi all'articolo 2145, comma 5»; 
      5) alla lettera r), dopo il numero:  «1091»  sono  inserite  le seguenti parole: «, nonche' l'articolo 1099, intendendo per numeri  o contingenti massimi i volumi organici  dei  colonnelli  previsti  dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69»; 
  c) l'articolo 2145 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2145 (Norme di stato giuridico e avanzamento  riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza).
1. Ai  fini  del collocamento in aspettativa per riduzione quadri di cui  all'articolo 
30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica il seguente ordine: 
        a) ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta; 
        b) ufficiali che si trovano a non piu'  di  cinque  anni  dai limiti d'eta' del grado rivestito che ne fanno richiesta; 
        c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»; 
        d) ufficiali in servizio permanente effettivo. 
      2. E' escluso dal provvedimento di collocamento in  aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale. 
      3. Per gli ufficiali  in  servizio  permanente  effettivo,  nei gradi in cui le  promozioni  a  scelta  al  grado  superiore  non  si effettuano tutti gli  anni,  l'articolo  30,  comma  4,  del  decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica solo negli anni  in  cui si forma il quadro di  avanzamento.  Gli  ufficiali  che  sono  stati iscritti nel predetto quadro non sono computati  negli  organici  del 
grado di appartenenza fino alla promozione. 
      4. Gli ufficiali collocati  in  aspettativa  per  riduzione  diquadri ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  69,  secondo  l'ordine  stabilito  dal  comma  1  del presente   articolo,   permangono   in   tale   posizione   fino   al raggiungimento del limite di eta' per essi  stabilito  dalle  vigenti norme sullo stato giuridico. 
      5. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione  di  quadri  possono  chiedere  di  cessare  dal   servizio permanente a domanda. 
      6. Il personale  collocato  in  aspettativa  per  riduzione  di quadri puo' chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede  di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e'  ammesso  una  sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e  non  puo'  piu' essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo.  Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre  1973,  n.  836,  e  il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo  collocamento  in  congedo.  Nessun beneficio e' riconosciuto al personale per  il  raggiungimento  della sede di servizio a seguito di successivi richiami. 
      7. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa  per  riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per  essere  all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze  o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995. 
      8. Fermo restando quanto previsto dal comma  7,  il  Comandante generale della Guardia di finanza, in relazione a  motivate  esigenze di servizio del medesimo Corpo, ha facolta' di richiamare, a domanda, gli ufficiali in servizio permanente  collocati  in  aspettativa  per riduzione di quadri ai sensi del presente articolo e dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 
      9. Agli ufficiali nella posizione di aspettativa per  riduzione di quadri e a quelli richiamati ai  sensi  del  comma  8  compete  il trattamento economico di cui all'articolo 1821. 
      10. Il comma 8 non si applica  nei  confronti  degli  ufficiali che, all'atto  del  collocamento  in  aspettativa  per  riduzione  di quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali. 
      11. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio  permanente  effettivo, in  caso  di  richiamo  in  servizio  non  sono  piu'  valutati   per l'avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano  a  qualsiasi titolo  dalla  posizione  di  aspettativa  per  riduzione  di  quadri competono i benefici di cui all'articolo 1076,  comma  1,  sempreche' risultino valutati e giudicati idonei.»; 
    d) all'articolo 2152, comma 1, le parole: «all'articolo 909» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 909 e 2145»; 
    e)   alla   rubrica   dell'articolo   2156,   dopo   la   parola:«Retribuzione» e' inserita la seguente: «stipendiale»; 
    f) all'articolo 2160, comma 1, le parole:  «non  dirigenti»  sono soppresse; 
    g) all'articolo 2229, comma 6, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; 
    h) all'articolo 2236, comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo  1100  si  applicano  a partire dagli ufficiali che hanno terminato il corso di applicazione, successivo al biennio accademico, nel corso del 1998.»; 
    i) all'articolo 2243, comma 1, sono soppresse: 
      1) al secondo periodo, le parole: «lettera b)»; 
      2) al terzo  periodo,  le  parole:  «e  il  numero  massimo  di promozioni annuali»; 
    l) all'articolo 2248, il comma 2 e' abrogato; 
    m) all'articolo 2253: 
      1) al comma 6, le parole: «dall'articolo» sono soppresse; 
      2) al comma 7, le parole:  «dall'articolo  dall'articolo  1324» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1324»; 
    n) all'articolo 2261, comma 1, il numero: «724» e' sostituito dal  seguente: «966»; 
    o) all'articolo 2267, comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente periodo: «Alla data di entrata in vigore del codice,  le  abrogazioni previste all'articolo 2268, comma 1, aventi ad oggetto  le  leggi  di conversione  di  decreti-legge  con  approvazione   complessiva,   si riferiscono esclusivamente ai rispettivi  decreti-legge  abrogati  ai  medesimi numeri.»; 
    p) all'articolo 2268, comma 1: 
      1) il numero 268) e' soppresso; 
      2) al numero 390), dopo le parole: «n. 113» sono  aggiunte,  in fine, le seguenti: «, escluso l'articolo 68»; 
      3) al numero 400), dopo le parole: «n. 599» sono  aggiunte,  in fine, le seguenti: «, escluso l'articolo 32»; 
      4) il numero 552) e' soppresso; 
      5) il numero 596) e' soppresso; 
      6) al numero 630), dopo le parole: «n. 967», sono  aggiunte  le seguenti: «, escluso l'articolo 1»; 
      7) al numero 682), le parole: «, articoli: 3, 8, 9, 13, 16, 17» sono soppresse; 
      8) al numero  723),  le  parole:  «escluso  articolo  18»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «esclusi  gli   articoli   18   e   26, quest'ultimo limitatamente al  personale  delle  Forze  armate  e  di polizia ad ordinamento militare»; 
      9) il numero 993) e' soppresso; 
      10) al numero 1022) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a esclusione dell'articolo 1-bis»; 
      11) al numero 1081), dopo le parole: «articoli:» sono  inserite le seguenti: «3, comma 10,»; 
      12) al numero 1083), dopo le parole  «36,»,  sono  inserite  le seguenti: «47,»; 
      13) dopo il numero 1085), sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
        «1085-bis) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  e  legge  di conversione 30 luglio 2010,  n.  122:  articolo  6,  commi  21-ter  e 21-quater; 
        1085-ter) legge 4 novembre 2010, n. 183, articoli: 27,  commi 1, 2, 3 e 5; 28, comma 1, limitatamente  alle  parole:  "delle  Forze armate,".»; 
  q) all'articolo 2268, comma 1, il numero 297) e' soppresso  e,  per l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n.  43,  riprende vigore ed e' sottratto agli effetti di cui all'articolo 1,  comma  1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213; 
  r) all'articolo 2269, comma 1: 
      1) dopo il numero 213),  e'  inserito  il  seguente:  «213-bis)decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 966;»; 
      2) dopo il numero 394), sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
        «394-bis) decreto del Presidente della Repubblica  30  aprile 2010, n. 117; 
        394-ter) decreto del Presidente della  Repubblica  14  maggio 2010, n. 115; 
        394-quater) decreto del Ministro della difesa 18 maggio 2010, n. 112.». 
Art. 10 
Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali 
 
  1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 31 e'  sostituito  dal  seguente:  «31.  Ferme  restando  le  competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e  disciplinate con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  28  gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del l° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di  approvazione  e  procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore  del  Corpo della Guardia  di  finanza,  con  regolamento  da  emanare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di  concerto  con il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentito  il  Ministro  della difesa, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi  e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 28 e le specifiche modalita' attuative.». 
  2. Con  effetti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo  di  Ustica  del  1980, nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti  della  cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno  compensate  le  somme gia' percepite.». 
  3. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 82,  comma  4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato,  concernenti  i requisiti dei familiari delle  vittime  di  atti  di  terrorismo  per l'accesso  ai  benefici  di  legge,  ricomprendono  le  pensioni   di reversibilita' o indirette. 
  4. All'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il comma 8  e' sostituito dal seguente: «8. I  soggetti  interessati  devono  essere informati della necessita' dell'accertamento nei  loro  confronti  e, con esclusione del personale per il  quale  il  rilascio  costituisce condizione necessaria per l'espletamento del  servizio  istituzionale nel  territorio   nazionale   e   all'estero,   possono   rifiutarlo, rinunciando al NOS e all'esercizio delle funzioni per le  quali  esso e' richiesto.». 
  5. Le risorse di cui all'articolo 1,  comma  562,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 34, comma 1, del  decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 29 novembre 2007, n. 222, sono ripartite  con  decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della difesa, dell'interno e della giustizia, e  destinati  agli  stati  di previsione della spesa dei Ministeri interessati. 
  6. All'articolo 8 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, il  comma  8 e' abrogato. 
  7. L'articolo 811, comma 2, lettera b), del decreto legislativo  15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 4, comma 1,  lettera s),  del  presente  decreto,  si  applica  anche  alle  procedure  di avanzamento al grado superiore relative all'anno 2011. 
  8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, lettera p), numeri 1), 4), 6), 9) e  10),  nonche'  2),  3),  5)  e  8),  del presente decreto: 
    a) riprendono vigore: 
      1) l'articolo 7 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263; 
      2) il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758; 
      3) l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967; 
      4) la legge 7 marzo 2001, n. 78; 
      5) l'articolo 1-bis) del decreto-legge 20 gennaio 2004,  n.  9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68; 
    b) al comma 1 dell'articolo 2270 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
      1) dopo il numero 30), sono inseriti i seguenti: 
        «30-bis) legge 10 aprile 1954, n. 113: articolo 68; 
        30-ter) legge 31 luglio 1954. n. 599: articolo 32.»; 
      2) dopo il numero 33, sono inseriti i seguenti: 
        «33-bis) legge 18 marzo 1968, n. 263; 
        33-ter) legge 5 maggio  1976,  n.  187:  articoli  18  e  26, quest'ultimo limitatamente al  personale  delle  Forze  armate  e  di polizia ad ordinamento militare;»; 
    c) sono comunque fatti salvi gli  effetti  giuridici,  nonche'  i provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2186  del  decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
Art. 11 
Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Roma, addi' 24 febbraio 2012 
NAPOLITANO 
Monti, Presidente del  Consiglio  dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze 
Di Paola, Ministro della difesa 
Patroni  griffi,  Ministro   per la pubblica amministrazione e la semplificazione 
Gnudi,  Ministro   per   gli affari regionali, il turismo e lo sport 
Barca, Ministro per la coesione territoriale 
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli  affari esteri 
Cancellieri, Ministro dell'interno 
Severino, Ministro della giustizia 
Passera,  Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti 
Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del mare 
Fornero, Ministro del lavoro  e delle politiche sociali 
Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  Ornaghi, Ministro per i beni e le attivita' culturali 
Balduzzi, Ministro della salute 
Visto, il Guardasigilli: Severino