IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo Codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada;
Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, ed in particolare, l'articolo 11, comma 2, lettera b), che ha modificato la disciplina di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targhe dei rimorchi degli autoveicoli;
Visto, altresi', il comma 7 del citato articolo 11 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che prevede l'emanazione di norme regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto il comma 4-bis all'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di carta di circolazione e di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 30 agosto 2011 e del 24 novembre 2011;
Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicita' ed economicita' della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo l'attuazione delle disposizioni di cui ai citati articoli 11, comma 7, e 12, comma 1, lettera a), della legge n. 120 del 2010, incidenti entrambe sulla medesima materia del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di carta di circolazione
1. Dopo l'articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' inserito il seguente:
«Art. 247-bis.
Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione.
Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalita' della persona fisica intestataria della carta di circolazione.
2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:
a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilita', per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione e' annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purche' conviventi;
b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio e' annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;
c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, e' annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;
d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;
e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilita' di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformita' alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilita'.».
Art. 2
Modifiche all'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 256, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «i rimorchi ed» sono soppresse.
Art. 3
Modifiche all'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 258, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b):
1) dopo la parola: «autoveicoli», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e loro rimorchi»;
2) al numero 1), dopo la parola: «veicoli» sono inserite le seguenti: «e loro rimorchi»;
3) al numero 2), dopo la parola: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «e loro rimorchi»;
b) alla lettera c), le parole: «veicoli trainati da autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «carrelli appendice»;
c) alla lettera d), le parole: «dei rimorchi degli autoveicoli,» e le parole: «III. 4/d,» e: «III. 4/t,» sono soppresse; dopo le parole: «targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici» sono inserite le seguenti: «per carrelli appendice».
Art. 4
Modifiche all'articolo 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 259, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «dei rimorchi,» sono soppresse;
b) alla lettera b), le parole: «dei rimorchi,» sono soppresse.
Art. 5
Modifiche all'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «per autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, loro rimorchi»;
2) alla lettera a), la parola: «scritte» e' sostituita dalla seguente: «scritta» e la parola: «RIMORCHIO,» e' soppressa;
b) al comma 3, al secondo periodo, dopo la parola: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, dei rimorchi».
Art. 6
Modifiche alle appendici al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. Al titolo III, appendice XII-Art. 257, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «degli autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, nonche' quella posteriore dei loro rimorchi»;
2) la lettera b) e' soppressa;
3) alla lettera h), le parole: «rimorchi e» sono soppresse;
4) alla lettera p), dopo le parole: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «e targhe di immatricolazione dei loro rimorchi»;
5) la lettera q) e' soppressa;
6) alla lettera r), le parole: «rimorchi e» sono soppresse;
b) al numero 3:
1) al primo periodo, dopo la parola: « rimorchiati» sono inserite le seguenti: «che ne devono essere dotati»;
2) al terzo periodo, le parole da: «rispettivamente» a: « "Escursionisti Esteri" » sono sostituite dalle seguenti:
«rispettivamente per i carrelli appendice trainati da autoveicoli, per i veicoli trainati da macchine agricole od operatrici e per i carrelli appendice trainati da autoveicoli "Escursionisti Esteri" ».
2. Al titolo III, appendice XIII-Art. 260 DISCIPLINARE TECNICO, numero 1, punto 1.3. Colori, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) le targhe ripetitrici dei veicoli trainati per i quali sono previste.».
Art. 7
Modifiche agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. Agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'intestazione della TABELLA III.3/a Art. 257, le parole: «per rimorchi trainati da autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «per carrelli appendice trainati da autoveicoli» e le parole: «per rimorchi "escursionisti esteri" » sono sostituite dalle seguenti: «per carrelli appendice "escursionisti esteri" »;
b) nell'intestazione della TABELLA III.3/b Art. 257, le parole:
«veicoli» sono sostituite dalle seguenti: «carrelli appendice»;
c) nell'intestazione della TABELLA III.3/e Art. 257, dopo le parole: «per autoveicoli» sono aggiunte le seguenti: «e loro rimorchi»;
d) alla figura III 4/b Art. 258, e' inserita la seguente didascalia: «TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI (formato A)»;
e) alla figura III 4/c Art. 258, e' inserita la seguente didascalia: «TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI (formato B)»;
f) la figura III 4/d Art. 258 e' soppressa;
g) alla figura III 4/l Art. 258, nella didascalia, le parole: «VEICOLI TRAINATI DA AUTOVEICOLI» sono sostituite dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE»;
h) alla figura III 4/m Art. 258, nella didascalia, le parole: «VEICOLI TRAINATI DA AUTOVEICOLI» sono sostituite dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE»;
i) alla figura III 4/s Art. 258, nella didascalia, dopo le parole: « "ESCURSIONISTI ESTERI" » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «E PER I LORO RIMORCHI»;
l) la figura III 4/t Art. 258 e' soppressa;
m) alla figura III 4/u Art. 258, nella didascalia, la parola: «VEICOLI» e' sostituita dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE».
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data dipubblicazione del presente decreto e, per effetto dell'articolo 11, comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120, si applicano ai soli rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di entrata in vigore, fatta salva la facolta' di immatricolare nuovamente quelli gia' immessi in circolazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 settembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 14, foglio n. 328