1. La determinazione del prezzo del biglietto ai sensi dell’articolo 11 comma 2 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) avviene sulla base dei seguenti elementi, senza maggiorazioni in ragione della nazionalità, residenza, condizioni fisiche e competenze culturali degli utenti:
a) livello dei servizi offerti;
b) entità delle collezioni in esposizione;
c) domanda potenziale di visite;
d) prezzo del biglietto di strutture museali con caratteristiche analoghe, o comunque di strutture dislocate nello stesso territorio;
e) costo di accesso a strutture dislocate nello stesso territorio che offrono servizi legati al tempo libero;
f) previsione di agevolazioni per determinate fasce di utenza, con particolare riferimento ai giovani di età inferiore a 18 anni, agli studenti di età inferiore a 25 anni, agli ultrasessantacinquenni, ai nuclei familiari e agli accompagnatori di persone con disabilità; ulteriori agevolazioni sono previste in occasione di manifestazioni di promozione culturale.
ARTICOLO 2
Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale (art. 20 l.r. 21/2010)
1. I titolari dei musei richiedono al competente settore regionale, con le modalità di cui all’articolo 3, il riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 21/2010.
2. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale sono i seguenti:
a) conformità dello statuto o del regolamento di organizzazione e di funzionamento ai contenuti di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001 (Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei. Art. 150, comma 6, del d.lgs. n.112 del 1998). Sono definiti: la missione del museo, le forme di gestione e di organizzazione, il profilo di competenza del direttore scientifico, la conservazione e la cura del patrimonio e delle collezioni, con particolare riferimento alla presenza di strumenti di controllo del microclima e di sistemi anti- intrusione, nonché alle condizioni di alienazione nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137);
b) attribuzione con atto formale della funzione di direzione scientifica da parte del legale rappresentante della struttura ad una figura professionale adeguatamente qualificata;
c) apertura della struttura (museale o ecomuseale) per almeno ventiquattro ore alla settimana, considerata come misura media nell’arco dell’anno;
d) conformità della struttura alle disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
e) presenza nella struttura di adeguati sussidi informativi e didattici, quali percorsi guidati, apparati informativi in lingue straniere, audioguide;
f) organizzazione di attività educativa e divulgativa rivolta alla scuola e a tipologie differenziate di fruitori, anche mediante la predisposizione di appositi itinerari e di visite guidate. Sono indicati i soggetti che organizzano le attività, le metodologie adottate e gli spazi appositamente adibiti;
g) organizzazione di attività di ricerca relativa alla conservazione ed alla catalogazione del patrimonio, con particolare riferimento alla predisposizione di un inventario completo e aggiornato del patrimonio posseduto, in cui il materiale di proprietà della struttura sia distinto da quello in deposito da altri istituti;
h) predisposizione di una attività di rilevazione e di analisi della fruizione con indicazione specifica degli strumenti adottati per lo svolgimento di tale attività;
i) allestimento di specifici percorsi storico- geografici e culturali riferiti al territorio incluso nell’ecomuseo.
3. I requisiti di cui al comma 2 lettere b), f), g), h) sono conseguibili attraverso la convenzione istitutiva del sistema museale di cui all’articolo 5 comma 2.
4. Qualora l’ottemperanza al requisito di cui al comma 2 lettera d) comporti pregiudizio dei valori storici ed estetici della struttura, si applica l’articolo 19 del d.p.r. 503/1996.
ARTICOLO 3
Modalità di presentazione e contenuti dell’istanza di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale (art. 21 l.r. 21/2010)
1. L’istanza di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale è presentata, anche in via telematica, entro il 31 marzo di ciascun anno, unitamente alla dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 comma 2. Il modello di istanza è approvato con decreto del dirigente del settore regionale competente in materia di musei.
2. Il settore regionale competente verifica la congruità e la completezza dell’istanza e della relativa dichiarazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
3. Qualora la verifica di cui al comma 2 abbia esito positivo, il competente settore regionale richiede alla Commissione tecnica regionale di cui all’articolo 4 l’emanazione del parere ai sensi dell’articolo 22 della l.r 21/2010.
ARTICOLO 4
Organizzazione e funzionamento della Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei (art.22 l.r. 21/2010)
1. La Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei di cui all’articolo 22 della l.r. 21/2010 elegge il presidente tra i suoi componenti.
2. Alle sedute della Commissione partecipa il dirigente del settore regionale competente.
3. La Commissione è convocata dal presidente per l’emanazione del parere di competenza entro dieci giorni dalla richiesta di cui all’articolo 3 comma 3. La convocazione è inoltrata almeno dieci giorni prima della seduta.
4. La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. In caso di assenza del presidente, le relative funzioni sono svolte dal membro più anziano di età.
5. Il parere è emanato entro trenta giorni dalla prima seduta della Commissione, ed è deliberato a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
6. Alle sedute della Commissione partecipa un segretario con funzioni di redazione del verbale.
ARTICOLO 5
Requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali (art. 17 l.r. 21/2010)
1. I sistemi museali di cui all’articolo 17 della l.r. 21/2010 sono costituiti sulla base di una convenzione stipulata tra i soggetti titolari dei musei.
2. La convenzione di cui al comma 1 prevede in ogni caso lo svolgimento in forma coordinata delle seguenti attività:
a) attività di comunicazione e di promozione relativa ai servizi del sistema museale;
b) attività di valorizzazione culturale, quali mostre temporanee, convegni, concerti, spettacoli;
c) formazione e aggiornamento professionale del personale;
d) costituzione di banche dati informative sulle attività svolte dai musei del sistema e realizzazione di un sito web contenente informazioni aggiornate.
3. La convenzione di cui al comma 1 disciplina in particolare i seguenti oggetti:
a) modalità di organizzazione e funzionamento dell’organismo di coordinamento dei soggetti aderenti;
b) dotazione di personale adeguatamente qualificato in relazione alle dimensioni ed alle attività del sistema, ai sensi del comma 2 lettera c);
CAPO II
RETE DOCUMENTARIA E ARCHIVIO DELLA PRODUZIONE EDITORIALE REGIONALE
SEZIONE I
BIBLIOTECHE E ARCHIVI
ARTICOLO 6
Criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi (art. 11 comma 5 l.r. 21/2010)
1. L’accesso alle biblioteche e agli archivi, nonché la consultazione dei documenti ivi conservati e il prestito locale dei documenti in loro possesso, costituiscono funzioni di base del sistema documentario pubblico e sono gratuiti per l’utente.
2. Costituiscono altresì funzioni di base del sistema documentario pubblico e sono pertanto gratuite:
a) l’attività di informazione per l’uso della biblioteca o dell’archivio e delle fonti informative a stampa e digitali;
b) la consulenza di base, consistente nelle prime informazioni per le ricerche bibliografiche e documentarie attraverso cataloghi e inventari e nell’assistenza per il reperimento del materiale documentario e informativo;
c) l’accesso a internet, con le limitazioni disposte dalla normativa vigente e le modalità fissate dal regolamento della biblioteca.
3. I servizi diversi e aggiuntivi rispetto a quelli di base di cui ai commi 1 e 2, che comportino costi supplementari interni o esterni, possono essere a pagamento. In particolare possono essere a pagamento i servizi volti a soddisfare richieste specifiche personalizzate, il prestito interbibliotecario e la riproduzione su supporto cartaceo o informatico di documenti e cataloghi. Gli oneri a carico degli utenti per i servizi suddetti devono essere determinati tenuto conto che :
a) non possono essere previste maggiorazioni degli oneri in ragione della nazionalità, residenza, condizioni fisiche e competenze culturali degli utenti;
b) i proventi devono essere considerati un rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dalla biblioteca a tal fine;
c) il costo dell’attività di consulenza eccedente quella di cui al comma 2 lettera b) sia nelle biblioteche sia negli archivi è determinato sulla base del costo orario del personale impiegato e degli altri eventuali costi per il
reperimento di fonti informative sostenuti dalle biblioteca o dall’archivio;
d) le riproduzioni di beni documentari sono soggette alle previsioni di cui agli articoli 108 e 109 del dlgs.42/2004.
ARTICOLO 7
Requisiti essenziali per la costituzione delle reti documentarie locali(art. 28 comma 2 l.r. 21/2010)
1. La rete documentaria locale costituisce la modalità ordinaria di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati.
2. La rete documentaria locale è costituita dagli enti locali attraverso la stipula di convenzioni che prevedono la distribuzione fra i soggetti partecipanti delle funzioni della rete stessa e dei relativi oneri. Le convenzioni contengono, inoltre, gli elementi di cui all’articolo 6, commi 1 e 2.3. La rete documentaria locale deve estendersi al territorio di una intera provincia o di più province o deve riguardare un patrimonio uguale o superiore a 300.000 documenti inventariati.
4. La rete documentaria locale ha una dotazione di personale fra gli istituti che partecipano alla rete non inferiore a 1 addetto ogni 7000 abitanti.
5. La rete documentaria locale realizza:
a) la gestione in cooperazione dei servizi bibliotecari di catalogazione, acquisto, prestito interbibliotecario e del sistema informativo di rete;
b) la programmazione coordinata degli interventi di riordino, inventariazione e fruizione degli archivi e la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-bibliografico;
c) la gestione di un sito web di rete comprendente informazioni strutturate su tutti gli istituti documentari di rete, l’accesso ai servizi web cooperativi e un catalogo collettivo di rete connesso stabilmente al catalogo unico virtuale regionale (Metaopac regionale) e al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN);
d) la programmazione coordinata delle attività di comunicazione, promozione, marketing dei servizi e promozione della lettura;
e) la raccolta, l’analisi e la trasmissione alla Regione Toscana dei dati per il sistema informativo statistico.
ARTICOLO 8
Requisiti organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete (art. 28 comma 6 l.r. 21/2010)
1. Per ciascuna rete documentaria locale sono individuati uno o più istituti fra quelli aderenti alla rete stessa quali responsabili del coordinamento dei servizi di rete.
2. A tal fine l’istituto responsabile del coordinamento dei servizi di rete deve garantire:
a) la presenza al suo interno almeno di un bibliotecario o di un archivista, in relazione ai servizi di rete coordinati. Nel caso in cui un solo istituto sia responsabile del coordinamento di tutti i servizi di rete, deve essere previsto almeno un bibliotecario e un archivista dedicati a tempo pieno al coordinamento tecnico;
b) la disponibilità di dotazioni tecnologiche idonee allo svolgimento delle funzioni assegnate e in particolare di un sistema di connessione almeno di tipo ADSL;
c) nel caso di biblioteche, il rispetto di un orario di apertura di almeno 36 ore settimanali, o di 50 ore settimanali nel caso di comuni capoluogo; nel caso di archivi il rispetto di un orario di apertura di almeno 18 ore settimanali, o di 30 ore nel caso di comuni capoluogo.
SEZIONE II
ARCHIVIO DELLA PRODUZIONE EDITORIALE REGIONALE
ARTICOLO 9
Criteri per l’individuazione dei centri di deposito e delle attività finalizzate al funzionamento dell’archivio (art. 25 comma 3 l.r. 21/2010)
1. Per centri di deposito si intendono gli istituti depositari di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico).
2. I centri di deposito svolgono le funzioni di cui all’articolo 5 della l. 106/2004 e sono individuati tra gli istituti documentari della Toscana sulla base dei seguenti criteri:
a) esperienza pregressa acquisita nello svolgimento delle funzioni di istituto depositario ai sensi della previgente normativa statale sul deposito obbligatorio. A tal fine la Regione può avvalersi delle strutture statali presenti nel proprio territorio ai sensi dell’articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n.252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico);
b) adeguatezza della struttura organizzativa e delle professionalità necessarie allo svolgimento delle funzioni di istituto depositario previste dalla normativa vigente;
c) specializzazione dell’istituto relativamente alla gestione di una o più tipologie di documenti inseriti nella disciplina del deposito legale.
3. Le modalità operative di svolgimento delle funzioni sono disciplinate da apposita convenzione tra la Regione e i centri di deposito.
4. La Regione, sulla base del monitoraggio della gestione e dell’attività dell’archivio, valuta la funzionalità della soluzione adottata per la sua organizzazione e può rivederne la struttura anche procedendo all’individuazione di nuovi centri di deposito. Sono altresì possibili modifiche alla struttura dell’archivio nei seguenti casi:
a) grave inadempienza degli istituti nell’esercizio delle funzioni di deposito e nel rispetto delle condizioni poste dalla convenzione di cui al comma 3;
b) sopravvenuta impossibilità degli istituti all’esercizio delle funzioni di deposito.
5. I centri di deposito assicurano il funzionamento dell’archivio attraverso lo svolgimento delle attività previste dalla l. 106/2004.
CAPO III
ISTITUZIONI CULTURALI
ARTICOLO 10
Modalità di presentazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale (art. 31 comma 3 l.r. 21/2010)
1. La domanda ai fini della formazione della tabella regionale è presentata dal legale rappresentante dell’istituzione culturale entro il 31 luglio dell’anno di scadenza della tabella regionale.
2. La domanda è redatta utilizzando il modello approvato con decreto del dirigente della competente struttura regionale e reperibile anche sul sito web della Regione Toscana.
3. La domanda di cui al comma 1 è presentata, anche in via telematica, unitamente alla dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei seguenti elementi:
a) l’avvenuta costituzione dell’istituzione culturale per legge ovvero il riconoscimento della personalità giuridica privata da almeno 10 anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda;
b) la tipologia dei beni culturali di cui all’articolo 30 comma 2 lettera e) della l.r. 21/2010;
c) l’indicazione del bene culturale afferente ad almeno una tipologia di cui alla lettera precedente di cui sia stato verificato l’interesse culturale ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 42/2004, ovvero di cui sia stato dichiarato l’interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 42/2004;
d) l’avvenuta inventariazione e catalogazione del patrimonio verificato o dichiarato di interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del d.lgs. 42/2004;
e) la disponibilità di risorse umane, professionali, strumentali e finanziarie adeguate per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
4. Unitamente alla domanda di cui al comma 1 e alla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 è presentata inoltre la seguente documentazione:
a) l’atto costitutivo e lo statuto;
b) la relazione sull’attività scientifica e culturale svolta negli ultimi 10 anni con particolare riferimento all’ultimo triennio e il programma di attività per il triennio successivo;
c) i bilanci consuntivi degli ultimi tre anni e il bilancio preventivo dell’anno in corso, deliberati dagli organi statutari competenti e corredati dalla relazione dei sindaci revisori;
d) copia delle pubblicazioni ritenute più significative ai fini della valutazione.
5. Le istituzioni presenti nella tabella attestano entro il 31 dicembre di ogni anno il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 30 comma 2 della l.r. 21/2010 e a tal fine presentano:
a) la dichiarazione sostitutiva attestante gli elementi di cui al comma 3, lettera a), b), c), d), e) e l’eventuale aggiornamento;
b) il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il bilancio preventivo dell’anno in corso deliberati dagli organi statutari competenti e corredati dalla relazione dei sindaci revisori;
c) la relazione sull’attività scientifica e culturale svolta nell’anno precedente e il programma di attività per l’anno in corso.
ARTICOLO 11
Modalità di valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale (art. 31 comma 3 l.r. 21/2010)
1. La valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale è effettuata dal settore competente per materia entro il termine di centoventi giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. La valutazione delle domande è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) il grado di rilevanza scientifica e culturale delle attività svolte e programmate;
b) l’entità del patrimonio d’interesse culturale e la rilevanza dell’impegno tecnico-scientifico, organizzativo ed economico necessario per la sua conservazione e valorizzazione;
c) il rilievo dell’archivio/biblioteca/ museo, in termini di patrimonio reso fruibile, di visitatori e di qualità dell’offerta;
d) le caratteristiche e l’ampiezza dei servizi, delle attività e degli strumenti per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali dell’istituzione;
e) la dimensione e le caratteristiche della struttura organizzativa;
f) il grado di efficienza della gestione economica;
g) l’eventuale interesse culturale di cui al d.lgs. 42/2004 dell’immobile o degli immobili di cui l’istituzione ha la gestione e incidenza delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria nel bilancio dell’istituzione
CAPO IV
SISTEMA REGIONALE DELLO SPETTACOLO
SEZIONE I
ATTIVITA’ TEATRALI, MUSICALI E COREUTICHE
ARTICOLO 12
Requisiti per l’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo (art. 36 l.r. 21/2010)
1. I soggetti interessati ad essere accreditati quali enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 34 comma 1 lettera e) della l.r. 21/2010, richiedono l’accreditamento con istanza al settore regionale competente, con le modalità di cui all’articolo 13:
2. I requisiti per l’accreditamento sono i seguenti:
a) finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, rivolte alla promozione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo;
b) sede operativa nel territorio della Regione Toscana da almeno tre anni;
c) qualificata attività culturale, che evidenzi in particolare le produzioni, realizzata anche con il concorso finanziario degli enti locali, della Regione o dello Stato, svolta in maniera continuativa;
d) programma di attività, riferito al periodo per cui si richiede l’accreditamento, qualificato, economicamente sostenibile, compartecipato finanziariamente dagli enti locali e rispondente alle linee di sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo previste dal piano della cultura di cui all’articolo 4 della l.r. 21/2010;
e) disponibilità, di durata almeno coincidente con il periodo per cui è richiesto l’accreditamento, e formalizzata con apposito atto, di spazi o strutture con almeno una sala di capienza non inferiore a 100 posti, agibili, ubicati nel territorio della Regione Toscana e idonei alla produzione ed all’ospitalità di spettacoli e di eventuali attività collaterali.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere d), e) possono essere conseguiti in forma associata, anche con la partecipazione di soggetti che hanno conseguito l’accreditamento in forma singola o con gli enti di cui all’articolo 34 comma 1 lettera b), c), d) della l.r. 21/2010, mediante la stipula di una convenzione che stabilisca:
a) oggetto e durata dell’accordo;
b) rapporti finanziari;
c) distribuzione delle funzioni tra gli enti contraenti.
ARTICOLO 13
Modalità e termini dell’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo (art. 36 l.r. 21/2010)
1. Il legale rappresentante del soggetto che richiede l’accreditamento presenta, anche in via telematica, l’ istanza di cui all’articolo 12 comma 1 entro il termine del 31 marzo di ciascun anno.
2. All’ istanza di cui al comma 1 è allegata dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 12 comma 2. Il modello di istanza è approvato con decreto del dirigente del settore regionale competente in materia di spettacolo.
3. Il settore regionale competente in materia di spettacolo effettua la valutazione delle richieste di accreditamento, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
4. La valutazione di cui al comma 3 è effettuata in coerenza con i contenuti del piano della cultura di cui all’articolo 4 della l.r. 21/2010.
5. L’accreditamento ha validità quinquennale.
6. Gli enti accreditati presentano, anche in via telematica, entro il 30 marzo di ogni anno dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 12 comma 2; al termine del quinquennio i soggetti interessati presentano nuova istanza di accreditamento.
7. La Regione effettua il controllo sulla totalità degli enti accreditati entro un anno dal rilascio dell’accreditamento, e un controllo a campione negli anni successivi. Qualora l’esito del controllo sia negativo, la Regione revoca l’accreditamento con provvedimento motivato.
ARTICOLO 14
Modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo (art. 37 l.r. 21/2010)
1. La Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo è organismo consultivo che coadiuva la Giunta regionale nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 35 della l.r. 21/2010, attraverso l’integrazione tra le varie componenti del sistema regionale dello spettacolo.
2. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura ed è presieduta dal dirigente del settore regionale competente in materia di spettacolo di cui all’articolo 37 comma 3 lettera b) della l.r. 21/2010.
3. I membri di cui all’articolo 37 comma 3 lettera a) della l.r. 21/2010 sono esperti di comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore dello spettacolo dal vivo, con adeguata conoscenza del sistema toscano dello spettacolo dal vivo.
4. La Commissione si riunisce annualmente in almeno due sedute plenarie, almeno una delle quali finalizzata all’elaborazione delle proposte e delle osservazioni di cui all’articolo 37 comma 2 della l.r. 21/2010.
5. Le sottocommissioni di cui all’articolo 37 comma 4 della l.r. 21/2010 possono formulare proposte e osservazioni nell’ambito degli orientamenti individuati nelle sedi plenarie di cui al comma 4 per i singoli ambiti dello spettacolo dal vivo. Le sottocommissioni possono scegliere anche modalità interdisciplinari di lavoro, e possono essere consultate dai competenti uffici regionali in merito a specifiche problematiche di natura tecnica.
6. La Commissione è convocata dal presidente almeno sette giorni prima della seduta. La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
7. Le proposte e le osservazioni sono deliberate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
8. Alle sedute della Commissione partecipa un segretario con funzioni di redazione del verbale.
ARTICOLO 15
Requisiti specifici di ammissibilità al sostegno finanziario dei progetti nel settore dello spettacolo (art. 40 l.r. 21/2010)
1. Il requisito specifico di ammissibilità per i progetti presentati dagli enti di rilevanza regionale accreditati ai sensi degli articoli 12 e 13 sono i seguenti:
a) progetto artistico- culturale di particolare interesse ai fini dello sviluppo del sistema regionale dello spettacolo dal vivo di cui all’articolo 35 della l.r.21/2010 nel quale siano evidenziati in particolare: gli obiettivi, le modalità e i tempi di attuazione, la sostenibilità economica, le risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate, le attività produttive, le collaborazioni con altri soggetti di rilevanza nazionale e/o internazionale.
b) compartecipazione finanziaria dell’ente al progetto
2. I requisiti specifici di ammissibilità per i progetti relativi ad interventi produttivi e di creazione artistica d’innovazione, ricerca, sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica, sono i seguenti:
a) presentazione da parte di soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 39 comma 2 lettera b) della l.r. 21/2010, la cui sede operativa sia stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana, e le cui finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, siano rivolte alla promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo;
b) compartecipazione finanziaria al progetto da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
c) progetto artistico- organizzativo qualificato, sottoscritto dal direttore artistico-organizzativo, nel quale siano evidenziati, in particolare, i seguenti aspetti: gli obiettivi, le modalità e i tempi di attuazione, la sostenibilità economica, le risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate, le eventuali collaborazioni con altri soggetti.
3. I requisiti specifici di ammissibilità per i progetti di sostegno alla produzione, programmazione e promozione del cinema di qualità, alle sale di cui all’articolo 38 commi 1 e 2 della l.r. 21/2010 e per la formazione del pubblico sono i seguenti:
a) produzioni cinematografiche e audiovisive economicamente sostenibili, realizzate, in tutto o in parte, nel territorio regionale da parte di soggetti che garantiscano affidabilità finanziaria e dotati di una struttura organizzativa di elevata professionalità sul piano artistico, tecnico ed amministrativo- gestionale. Tali produzioni sono finalizzate a promuovere e valorizzare l’immagine e la conoscenza della Toscana e a rivestire interesse anche in ambito nazionale e internazionale;
b) programmazione di particolare rilievo culturale e di interesse regionale, che preveda anche la realizzazione di iniziative di formazione del pubblico, in particolare delle giovani generazioni anche attraverso il coinvolgimento delle scuole toscane, realizzata da sale cinematografiche dotate di tecnologie digitali ed aperte al pubblico con una programmazione di almeno 120 giorni all’anno;
c) sale d’essai riconosciute ai sensi della normativa statale, che presentino un progetto culturalmente qualificato ed economicamente sostenibile, svolto preferibilmente in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati operanti nel territorio regionale. Il progetto è finalizzato alla promozione del cinema di qualità e alla formazione del pubblico, in particolare delle giovani generazioni, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole toscane.
4. I requisiti specifici di ammissibilità dei progetti di realizzazione di festival di cui all’articolo 39 comma 2 lettera d) della l.r. 21/2010 sono i seguenti:
a) presentazione da parte di soggetti la cui sede operativa sia stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana, e le cui finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, siano rivolte alla promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo;
b) compartecipazione finanziaria al progetto da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
c) progetto di particolare rilevanza artistica e culturale, sottoscritto dal direttore artistico e dal direttore organizzativo, che si svolga in un arco di tempo limitato, in uno o più spazi di un territorio omogeneo sotto il profilo progettuale e articolato in più spettacoli, direttamente prodotti, coprodotti o ospitati, anche in prima nazionale o assoluta. Nel progetto sono evidenziati, in particolare, i seguenti aspetti: gli obiettivi, le modalità, il luogo e i tempi di attuazione, la sostenibilità economica, le risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate, le collaborazioni, anche internazionali, con altri soggetti.
5. I requisiti specifici di ammissibilità dei progetti dei complessi di musica colta, jazz e popolare di cui all’articolo 39 comma 2 lettera e) della l.r. 21/2010 sono i seguenti:
a) presentazione da parte di soggetti la cui sede operativa sia stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana, e le cui finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, siano rivolte alla promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo;
b) compartecipazione finanziaria al progetto da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
c) periodo di disponibilità degli spazi di spettacolo e di servizio per ogni anno di intervento;
d) la sostenibilità economica;
e) le risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate;
f) la relazione tra l’intervento culturale e il territorio di riferimento;
g) l’integrazione delle diverse discipline dello spettacolo;
h) le eventuali attività di tutoraggio nei confronti di giovani compagnie;
i) compartecipazione finanziaria degli enti locali e di altri eventuali soggetti pubblici o privati.
6. Per le compagnie di prosa e le compagnie di danza, oltre ai requisiti di cui al comma 5, è richiesto l’ulteriore requisito di un progetto di residenza di durata pluriennale, sottoscritto dal direttore artistico- organizzativo, proposto da singoli soggetti (residenza individuale) nel quale siano evidenziati in particolare i seguenti aspetti: le attività di spettacolo (produzione, ospitalità, formazione, laboratori) con la previsione delle giornate destinate annualmente alle attività recitative aperte al pubblico.
7. Qualora il progetto di cui al comma 6 sia presentato in forma associata (residenza multipla), ad esso è allegata una convenzione che stabilisca:
a) oggetto e durata dell’accordo;
b) rapporti finanziari;
c) distribuzione delle funzioni tra i soggetti contraenti.
8. Gli spazi di spettacolo e di servizio di titolarità pubblica di cui al comma 5 lettera c) sono assegnati in conformità all’articolo 14 della l.r. 21/2010.
ARTICOLO 16
Composizione e funzionamento del nucleo permanente di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo (art. 40 l.r. 21/2010)
1. Il nucleo permanente di valutazione di cui all’articolo 40 comma 3 della l.r. 21/2010 rilascia un parere, in applicazione di quanto stabilito dal piano della cultura e dai documenti attuativi di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 21/2010, al settore regionale competente in materia di spettacolo in merito alla valutazione dei progetti di cui all’articolo 15 comma 2.
2. Il nucleo permanente di cui al comma 1 è costituito da sei membri, di cui almeno uno per ciascuna categoria di prosa, danza e musica, esperti nelle discipline dello spettacolo di comprovata esperienza artistico-organizzativa almeno quinquennale.
3. Non possono essere nominati membri del nucleo permanente coloro che sono in rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado, o intrattengono rapporti di lavoro o collaborazione con i soggetti che presentano i progetti di cui all’articolo 15 comma 2.
4. Il nucleo permanente elegge il presidente tra i suoi membri.
5. Il presidente convoca il nucleo almeno sette giorni prima della seduta. La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione, se sono presenti almeno tre membri tra cui il presidente.
6. I pareri, contenenti le motivazioni delle valutazioni espresse, sono deliberati a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
7. Alle sedute del nucleo partecipa un segretario con funzioni di redazione del verbale.
ARTICOLO 17
Promozione della cultura musicale (art. 46 l.r. 21/2010)
1. I requisiti specifici per il sostegno degli istituti di alta formazione musicale di competenza regionale di cui all’articolo 46 comma 1 lettera a) della l.r. 21/2010 sono i seguenti:
a) sede operativa stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana;
b) finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, rivolte alla formazione, promozione e diffusione della cultura musicale;
c) la realizzazione di attività di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale, da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana anche con il concorso finanziario degli enti locali, della Regione e dello Stato, oltre che con risorse proprie, mediante l’organizzazione di corsi di qualificazione e perfezionamento professionale per musicisti, con particolare riferimento alle pratiche d’insieme ed orchestrali, e mediante le eventuali collaborazioni con organismi nazionali e internazionali;
d) la realizzazione di attività di produzione, quale elemento di completamento ed integrazione dei corsi, anche con propri gruppi organizzati di artisti;
e) la disponibilità, formalizzata con apposito atto, di spazi o strutture agibili ubicate nel territorio della Regione Toscana, che siano idonee alla realizzazione delle attività;
f) direzione artistica e direzione organizzativa qualificata e di comprovata esperienza;
g) il programma triennale di attività e il progetto dettagliato, qualificato ed economicamente sostenibile del primo anno. Il progetto specifica i seguenti elementi:
1. tipologia dei corsi di perfezionamento professionale;
2. durata e numero dei corsi;
3. numero delle ore di insegnamento previste per ogni corso;
4. docenti prescelti per le discipline di insegnamento;
5. numero dei partecipanti ai corsi;
6. attività di produzione a completamento ed integrazione dei corsi;
2. I requisiti specifici per il sostegno delle attività di ricerca e di sperimentazione didattica di cui all’articolo 46 comma 1 lettera b) della l.r. 21/2010 sono i seguenti:
a) presentazione da parte di soggetti la cui sede operativa sia
stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana, e le cui finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, siano rivolte alla formazione, promozione e diffusione della cultura musicale;
b) compartecipazione finanziaria alle attività da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
c) la realizzazione di attività da almeno tre anni, anche con il concorso finanziario di soggetti pubblici, nel territorio della Regione Toscana finalizzate in particolare all’aggiornamento e riqualificazione degli operatori del settore musicale, dei docenti delle scuole di musica e delle istituzioni scolastiche della Regione Toscana;
d) la presentazione di un progetto qualificato ed economicamente sostenibile nel quale siano evidenziati la tipologia, il numero e la durata delle attività di aggiornamento e riqualificazione dei partecipanti, la professionalità degli esperti e dei docenti coinvolti.
3. I requisiti specifici per il sostegno finanziario agli enti locali territoriali sono i
seguenti:
a) la realizzazione di attività corsuali di formazione musicale svolta in maniera continuativa da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana;
b) la presentazione di un programma delle attività didattiche, economicamente sostenibile e coerente con i contenuti del piano della cultura, nel quale siano specificati i seguenti elementi:
1. tipologia dei corsi di orientamento o di formazione musicale;
2. il numero e la durata dei corsi;
3. il numero di ore di insegnamento previsto per ogni corso;
4. i docenti prescelti per le discipline di insegnamento;
5. il numero dei partecipanti ai corsi.
4. I requisiti specifici per il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni di cui all’articolo 46 comma 1 lettera c) della l.r. 21/2010 sono i seguenti:
a) i requisiti di cui al comma 3;
b) i requisiti di cui al comma 2 lettera a) e lettera b).
CAPO V
RIVISTE TOSCANE DI CULTURA
ARTICOLO 18
Requisiti per l’iscrizione all’elenco delle riviste toscane di cultura (art. 53 comma 2, lett. s) l.r. 21/2010)
1.Ai fini del presente regolamento si intendono per riviste di cultura le pubblicazioni periodiche, a stampa e/o on line, di ambito umanistico, sociale, economico e scientifico, che hanno come oggetto prevalente di interesse lo studio interdisciplinare, la divulgazione e la promozione del dibattito culturale sulla realtà sociale contemporanea.
2. Per l’iscrizione nell’elenco, le pubblicazioni devono presentare i seguenti requisiti:
a) per le riviste a stampa:
1. essere registrate come pubblicazioni periodiche ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n.47 (Disposizioni sulla stampa);
2. essere iscritte al Registro degli operatori di comunicazione per i soggetti di cui all’articolo 2 del “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” approvato con delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 666/08/CONS, del 26 novembre 2008;
3. dedicare alla pubblicità a pagamento un numero di pagine inferiori al 20%;
4. avere la sede della redazione in Toscana;
5. essere munite del numero internazionale identificativo del periodico (ISSN);
b) per le riviste on line:
1. essere in regola con gli obblighi di registrazione previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n.416) e dall’articolo 7 comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);
2. avere la sede dell’ente responsabile della pubblicazione in Toscana;
3. essere munite del numero internazionale identificativo del periodico (ISNN) o del sistema base di input/output di rete (NBN);
c) per entrambe le tipologie:
1. avere rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, nella struttura metodologica, nell’originalità degli apporti, tenuto conto anche:
a) della autorità culturale degli autori che collaborano normalmente alla pubblicazione, del direttore del comitato di redazione, del comitato scientifico;
b) della ampiezza del corredo bibliografico;
c) del riconoscimento a livello statale delle pubblicazioni periodiche di elevato livello culturale ai sensi dell’ articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n.416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria);
d) del fattore di impatto quale indice sintetico che misura il numero medio di citazioni ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati in una rivista scientifica nei due anni precedenti, pubblicato nel Journal Citation Reports;
2. avere continuità e regolarità delle pubblicazioni.
3. Sono esclusi dall’elenco:
a) giornali e serie monografiche;
b) stampa aziendale a uso interno;
c) stampa religiosa a circolazione interna o limitata;
d) stampa scolastica;
e) stampa di quartiere;
f) periodici dello Stato, di enti locali, di enti pubblici;
g) periodici di istituti finanziari o di credito;
h) periodici di associazioni professionali;
i) periodici di partiti, movimenti o gruppi politici;
l) periodici interamente in lingua straniera.
4. La domanda di iscrizione al registro è presentata dal legale rappresentante della rivista decorsi 6 mesi dall’emanazione del presente regolamento.
5. La domanda è redatta utilizzando il modello approvato con decreto del dirigente della competente struttura regionale, reperibile anche sul sito web della Regione Toscana e corredata dalla dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c) numero 1) a), c), d), e numero 2).
6.Unitamente alla domanda di cui al comma 4 e alla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5 è presentata inoltre copia della rivista.
CAPO VI
SISTEMA INFORMATIVO DEI BENI, DELLE ISTITUZIONI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI
ARTICOLO 19
Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e della attività culturali (art. 9 l.r. 21/2010)
1. La Giunta regionale definisce, mediante le delibere annuali di attuazione del piano della cultura di cui all’articolo 5 della l.r. 21/2010,
gli elementi caratterizzanti i flussi informativi, quali modelli di rilevazione, organizzazione del piano di rilevazione, e utilizzo di procedure informatizzate, in un quadro di coerenza nell’ambito delle tecnologie e degli standard del sistema informativo regionale.
2. Le delibere di cui al comma 1 indicano altresì gli obblighi di rilevazione e comunicazione alla Regione dei dati statistici dei soggetti accreditati dalla Regione stessa, nonché dei soggetti beneficiari di contributi regionali, ai fini del monitoraggio sulla permanenza delle condizioni di accesso ai benefici.
3. La Regione, al fine di perseguire le finalità di cui alla l.r. 21/2010 e al presente regolamento, può divulgare i dati ricevuti a livello singolo e aggregato. Le informazioni oggetto della divulgazione sono indicate nell’ allegato alle schede di rilevazione approvate con decreto dirigenziale.
CAPO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 20
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 3 comma 1 è stabilito in novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. In sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 10 comma 1 è stabilito in centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del piano della cultura di cui all’articolo 4 della l.r. 21/2010.
3. In sede di prima applicazione, il requisito di cui all’articolo 10 comma 3 lettera c) è soddisfatto dalla presentazione della richiesta di verifica dell’interesse culturale per i beni di cui all’articolo 10 comma 1 del d.lgs. 42/2004.
4. In sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 13 comma 1 è stabilito in novanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano della cultura di cui all’articolo 4 della l.r. 21/2010.
Formula Finale:
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 6 giugno 2011