NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22.11.2006, n. 50/R
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Regolamento di attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico).
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34 e 42, comma 2 e 5, e n. 66, comma 3 dello Statuto; Vista la legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico) ed in particolare l’articolo 16 che prevede l’approvazione di un regolamento di attuazione; Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 31 luglio 2006, n. 14 adottata previa acquisizione dei pareri del Presidente del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché delle intese acquisite al Tavolo di concertazione istituzionale (Giunta regionale – autonomie locali) ed al Tavolo di concertazione generale; Dato atto che il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 settembre 2006; Dato atto che la commissione consiliare competente ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 13 settembre 2006; Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalla suddetta commissione consiliare; Vista la delibera di Giunta regionale 30 ottobre 2006, n. 784 che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico);
Emana il seguente Regolamento:
ARTICOLO 1 Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico) disciplina: a) i requisiti per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche e i sistemi di rilevazione e certificazione dei relativi dati; b) i requisiti dei quartieri fieristici e degli spazi fieristici; c) le procedure per la formazione e la pubblicazione dei calendari fieristici; d) i settori di specializzazione merceologica e la relativa codifica.
ARTICOLO 2 Requisiti delle manifestazioni fieristiche internazionali
1. E’ qualificata internazionale la manifestazione fieristica di qualifica internazionale o nazionale qualora nelle ultime due edizioni si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni: a) la provenienza di almeno il 15 per cento di espositori da almeno dieci Paesi esteri o, in alternativa, da almeno cinque paesi esteri extra Unione Europea; b) la presenza di almeno l’ 8 per cento di visitatori di nazionalità estera sul totale dei visitatori; c) la presenza di almeno il 4 per cento di visitatori di nazionalità di paesi extra Unione Europea sul totale dei visitatori. 2. Ai fini dell’acquisizione o del mantenimento della qualifica internazionale il soggetto organizzatore attesta i requisiti posseduti indicando le rilevazioni e gli altri elementi di prova ai quali far riferimento per la formulazione dell’attestazione stessa, tra cui il catalogo ufficiale degli espositori presenti alle due ultime edizioni svoltesi.
ARTICOLO 3 Requisiti delle manifestazioni fieristiche nazionali
1. E’ qualificata nazionale la manifestazione fieristica qualora nelle ultime due edizioni si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni: a) la provenienza di oltre la metà degli espositori da almeno sei regioni italiane diverse dalla regione Toscana; b) la presenza, superiore alla metà dei visitatori totali, di visitatori provenienti da almeno sei regioni italiane diverse dalla regione Toscana; c) la partecipazione di espositori esteri non inferiore al 10 per cento del totale degli espositori; d) una presenza di visitatori esteri non inferiore al 5 per cento del totale dei visitatori. 2. Ai fini dell’acquisizione o del mantenimento della qualifica nazionale il soggetto organizzatore attesta i requisiti posseduti indicando le rilevazioni e gli altri elementi di prova ai quali far riferimento per la formulazione dell’attestazione stessa, tra cui il catalogo ufficiale degli espositori presenti alle due ultime edizioni svoltesi.
ARTICOLO 4 Requisiti delle manifestazioni fieristiche regionali
1. E’ qualificata regionale la manifestazione fieristica qualora nell’ultima edizione si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni: a) la provenienza di oltre la metà degli espositori da province diverse da quella in cui ha sede la manifestazione e almeno un decimo di questi da province non limitrofe; b) la partecipazione di almeno cento espositori di prodotti o servizi che non siano di provenienza esclusiva dal comprensorio provinciale in cui ha sede la manifestazione. 2. Ai fini dell’acquisizione o del mantenimento della qualifica regionale il soggetto organizzatore attesta i requisiti posseduti sulla base del catalogo ufficiale degli espositori presenti all’ultima edizione svoltasi. In difetto del catalogo l’organizzatore presenta l’elenco completo di indirizzo e recapito telefonico degli espositori presenti all’edizione immediatamente precedente, sottoscritto dal rappresentante legale.
ARTICOLO 5 Manifestazioni fieristiche alla prima edizione
1. La manifestazione fieristica alla prima edizione, è qualificata internazionale o nazionale qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi: a) si preveda la sussistenza rispettivamente dei requisiti di cui agli articoli 2 o 3 e sia organizzata in quartieri fieristici aventi i requisiti corrispondenti alla qualifica; b) si tratti di iniziativa derivata da altra manifestazione già qualificata al livello equivalente a quello richiesto. 2. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) l’organizzatore allega alla denuncia di inizio attività, l’elenco sottoscritto dal rappresentante legale, dettagliato e completo di indirizzo degli espositori di cui si prevede la partecipazione. 3. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) l’organizzatore allega alla denuncia di inizio attività, la documentazione comprovante la derivazione da altra manifestazione.
ARTICOLO 6 Requisiti dei quartieri fieristici per manifestazioni internazionali
1. Il quartiere fieristico in cui si svolgono manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale ha i seguenti requisiti: a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico; b) disponibilità di parcheggi esterni; c) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici; areazione e illuminazione); d) sale convegni; e) servizi di prenotazione turistica e ricettiva; f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici; g) servizi bancari; h) servizi di ristoro; i) servizio stampa; j) pronto soccorso; k) servizi di sicurezza; l) spedizioniere; m) centro affari (servizio informazioni; reception operatori e delegazioni; servizio informazioni import-export; assistenza operatori esteri; interpretariato; contatti commerciali); n) servizio informazioni (elenco espositori per settore merceologico interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card); o) statistiche inerenti le manifestazioni fieristiche; sistemi informatizzati.
ARTICOLO 7 Requisiti dei quartieri fieristici per manifestazioni nazionali
1. Il quartiere fieristico in cui si svolgono manifestazioni fieristiche con qualifica nazionale ha i seguenti requisiti: a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico; b) disponibilità di parcheggi esterni; c) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici; areazione; illuminazione); d) sale convegni; e) servizi di prenotazione turistica e ricettiva; f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici; g) servizi bancari; h) servizi di ristoro; i) servizio stampa; j) pronto soccorso; k) servizi di sicurezza; l) servizio informazioni, (elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card); m) statistiche inerenti le manifestazioni fieristiche.
ARTICOLO 8 Aree o edifici temporaneamente adibiti a spazi fieristici
1. Possono essere temporaneamente adibiti a spazi fieristici aree o edifici che non abbiano come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, quali aree o immobili di particolare pregio storico – architettonico, centri storici, piazze, parchi, strutture ricettive - oppure spazi appositamente attrezzati con specifiche strutture, quali tensostrutture o similari. 2. Nel caso di svolgimento delle manifestazioni fieristiche nelle aree o edifici temporaneamente adibiti a spazi fieristici ai sensi del comma 1 è necessario che sussista il rispetto delle normative igienico sanitarie, di sicurezza e agibilità previste dalle disposizioni vigenti.
ARTICOLO 9 Controllo dei requisiti dei quartieri fieristici
1. Fermo restando il rispetto delle normative igienico sanitarie, di sicurezza e agibilità previste dalle disposizioni vigenti, nel caso in cui il quartiere fieristico non risulti conforme ai requisiti di idoneità di cui agli articoli 6 e 7, nel medesimo possono continuare a svolgersi le manifestazioni internazionali e nazionali, purchè, entro sessanta giorni dal rilievo effettuato dal comune, l’ente fieristico presenti al comune un progetto di adeguamento ai requisiti prescritti, specificando durata dei lavori e data della loro conclusione.
ARTICOLO 10 Calendari fieristici
1. Per le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali i Comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale, entro il 31 gennaio dell’anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione, le richieste di inserimento nel calendario italiano e regionale . 2. Per le manifestazioni fieristiche con qualifica regionale i comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale, entro il 30 aprile dell’anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione, le richieste di inserimento nel calendario regionale. 3. Per le altre manifestazioni fieristiche prive di qualifica i comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale, entro il 30 settembre dell’anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione, le richieste di inserimento nel calendario regionale. 4. Le richieste di inserimento nei calendari ufficiali sono presentate dai soggetti organizzatori sulla base di apposita modulistica approvata con atto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale. 5. La competente struttura della Giunta regionale, entro il 31 marzo dell’anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione fieristica, ai fini della predisposizione della bozza del calendario fieristico italiano, comunica alle regioni che partecipano al coordinamento interregionale di cui all’articolo 15 della l.r. 18/2005 - previa approvazione con atto del dirigente responsabile - l’elenco delle fiere internazionali e nazionali che saranno organizzate in Toscana con i dati relativi al soggetto organizzatore, alla denominazione, alla qualifica, alla sede, al periodo di svolgimento e ai settori merceologici. 6. Entro il 30 novembre di ogni anno è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche programmate dagli organizzatori per l’anno successivo.
ARTICOLO 11 Settori merceologici
1. Per la classificazione merceologica delle manifestazioni sono individuati i seguenti settori di attività con le relative codifiche: a) abbigliamento pellicceria e accessori (codice 01) b) agricoltura, zootecnia, pesca e relativi macchinari (codice 02) c) alimenti bevande e relative tecnologie (codice 03) d) ambiente protezione civile e sicurezza (codice 04) e) arte antiquariato filatelia e numismatica (codice 05) f) articoli da regalo casalinghi bigiotteria (codice 06) g) artigianato subfornitura (codice 07) h) attrezzature e prodotti medico ospedalieri (codice 08) i) attrezzature per il commercio comunità alberghi (codice 09) j) calzature pelletterie pelli e cuoio (codice 10) k) cinematografie fotografia ottica (codice 11) l) cosmesi profumeria erboristeria (codice 12) m) edilizia e cantieri (codice 13) n) editoria stampa e grafica (codice 14) o) elettronica elettrotecnica informatica ed attrezzature per ufficio (codice 15) p) florovivaismo (codice 16) q) meccanica strumentale macchinari e tecnologie per l’industria (codice 17) r) minerali idrocarburi chimica e relativi macchinari e attrezzature (codice 18) s) mobili e arredamento per casa e ufficio (codice 19) t) nautica e cantieristica (codice 20) u) oreficeria orologeria gioielleria gemmologia (codice 21) v) sport tempo libero e giochi (codice 22) w) strumenti e attrezzature musicali (codice 23) x) tessuti per abbigliamento e arredamento filati merceria (codice 24) y) turismo agriturismo e campeggio (codice 25) z) veicoli trasporti e relative attrezzature (codice 26) aa) campionaria (codice 27) bb) articoli funerari e cimiteriali (codice 28) cc) altro (codice 29)
Formula Finale: Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare ome Regolamento della Regione Toscana. MARTINI Firenze, 2 novembre 2006
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