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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.M.

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Decreto del Ministero della Giustizia 15 aprile 2016, n. 68
Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato.
 
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2016

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, in particolare gli articoli 5 e 24 secondo i quali sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure compensative, l'articolo 11 che, in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, l'articolo 22 come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che, in regime di stabilimento, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento a scelta del richiedente;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 15 gennaio 2016;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a. «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b. «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento adottato dal Direttore generale della giustizia civile presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
c. «richiedente», il professionista che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nella ipotesi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
d. «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati.

Allegato A
(articolo 2, comma 3 e articolo 7, comma 1)
1. Argomenti di carattere generale comuni a tutte le
specializzazioni:
- regolamento per la libera professione del perito industriale e leggi collegate; aspetti deontologici della libera professione;
- elementi di diritto pubblico e privato attinenti all'esercizio della libera professione;
- elementi di economia ed organizzazione aziendali attinenti all'esercizio della libera professione;
- progetti, direzione dei lavori, contabilita': procedure tecniche ed amministrative;
- la funzione peritale nell'ambito professionale e giudiziario. Impostazione della perizia tecnica;
- la ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica;
- problematiche di base concernenti la salvaguardia dell'ambiente ed i consumi energetici;
- prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente;
- l'informatica nella progettazione e nella produzione industriale. 2. Argomenti specifici per settori di specializzazione
1. Perito industriale laureato in costruzione, ambiente e territorio
Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area civile, specialita' costruzione, ambiente e territorio sono riservate per legge le attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Questa figura professionale, spaziando dalla progettazione architettonica sino a quella esecutiva, ha le capacita' di coordinare e di dialogare con le diverse specializzazioni tecnico-progettuali, di tradurre il progetto esecutivo nelle sue varie fasi realizzative dell'opera e programmare la manutenzione della stessa, di controllare le varie fasi esecutive, la qualita' e il prezzo, di conoscere le procedure amministrative di affidamento dei lavori sia pubblici che privati, di valutare economicamente i processi di gestione durante il ciclo lavorativo e di assumere quindi anche le funzioni di "responsabile del procedimento" nell'ambito dei lavori pubblici.
Materie d'esame: a) Disegno tecnico - b) progettazione di costruzioni edili, stradali e idrauliche - c) Disegno di costruzioni - d) Topografia e disegno - e) Meccanica - f) Elementi di macchine - g) Tecnologia dei materiali, delle costruzioni, laboratorio, impianto e organizzazione del cantiere - h) Estimo - i) Calcoli statici.
2. Perito industriale laureato in meccanica ed efficienza energetica
Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialita' meccanica e efficienza energetica sono riservate per legge le attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Questa figura professionale, dapprima vincolata a una serie limitata di compiti e funzioni si e' evoluta verso attivita' polifunzionali sempre piu' contrassegnate da autonomia, intercambiabilita' dei ruoli e dalla conoscenza complessiva del processo produttivo che conduce all'individuazione di alcuni peculiari ruoli professionali all'interno del processo produttivo e del settore meccanico che possono essere considerati strategici per la realizzazione del prodotto o dell'impianto o per la messa in opera di nuove tecniche di produzione.
Materie d'esame: a) Disegno tecnico - b) Tecnologia meccanica - c) Impianti termotecnici e disegno - d) Meccanica - e) Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio - f) Disegno, progettazione e organizzazione industriale.
3. Perito industriale laureato in impiantistica elettrica e automazione
Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialita' impiantistica elettrica e automazione sono riservate per legge le attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Questa figura professionale svolge le attivita' pertinenti al campo di azione nell'elettrotecnica e nell'automazione, nell'elettronica e nelle telecomunicazioni. Altre attivita' di pertinenza di questa professione riguardano l'elettronica, l'antintrusione, la diffusione sonora e l'acustica, le telecomunicazioni e la realizzazione di sistemi ed impianti elettronici, elettrici e di telecomunicazione.
Materie d'esame: a) Elettrotecnica - b) Elettronica - c) Sistemi elettrici automatici - d) Impianti elettrici - e) Tecnologie, disegno e progettazioni elettriche ed elettroniche.
4. Perito industriale laureato in chimica
Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialita' chimica sono riservate per legge le attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. La complessita' e la varieta' di sostanze, strumenti, tecnologie e attrezzature utilizzati nel campo dell'industria e della impiantistica chimica e nel campo dell'industria alimentaristica e della relativa impiantistica comportano che, per tale tipo di professionalita', convivano ambiti specifici di intervento e notevoli distinzioni nei livelli di competenza. Dunque, una figura professionale come quella in argomento nel settore agroalimentare e forestale possiede competenze diversificate che spaziano da quelle tecnico-ingegneristiche, a quelle analitiche e nutrizionali, fino a quelle igienistiche o di carattere economico, tali da permettere lo svolgimento di qualunque ruolo tecnico e gestionale attinente la produzione, commercializzazione, ricerca, innovazione e controllo degli alimenti.
Materie d'esame: a) Macchine - b) Elettrotecnica e laboratorio - c) Complementi di chimica ed elettrochimica, laboratorio - d) Analisi chimica generale e tecnica, laboratorio - e) Chimica industriale - f) Impianti chimici e disegno - g) Economica industriale con elementi di diritto - h) Chimica fisica e laboratorio - i) Chimica organica, bio-organica, delle fermentazioni e laboratorio - l) Analisi chimica, elaborazione dati e laboratorio - m) Tecnologie chimica industriali, principi di automazione e di organizzazione industriale.
5. Perito industriale laureato in prevenzione e igiene ambientale
Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialita' prevenzione e igiene ambientale sono riservate per legge le attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Le principali attivita' che investono la sfera professionale di questo tecnico dell'area prevenzione e igiene ambientale possono essere collocate soprattutto nell'ambito della salvaguardia fisica e ambientale, in quello elettronico-nucleare e per la prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. In questo contesto si inserisce questo professionista orientato in modo specifico alle tematiche ambientali, che si occupa soprattutto della ricerca, della progettazione e della sperimentazione di metodi finalizzati alla protezione dagli agenti fisici e chimici, collaborando al risanamento di situazioni di degrado ambientale e intervenendo in favore della tutela della salute e del miglioramento della qualita' dell'ambiente.
Materie d'esame: a) Fisica applicata e laboratorio - b) Meccanica, macchine e laboratorio - c) Elettrotecnica e laboratorio - d) Chimica fisica ed elettrochimica - e) Impianti industriali e disegno - f) Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio - g) Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
6. Perito industriale laureato in informatica
Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area informazione nella specialita' informatica sono riservate per legge le attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Le principali attivita' che investono questa sfera professionale coprono aree molto estese e complementari all'interno delle quali puo' rivestire diversi ruoli come libero professionista con attivita' di consulenza in vari settori.
Materie d'esame: a) Matematica generale, applicata e laboratorio - b) Calcolo delle probabilita', statistica, ricerca operativa e laboratorio - c) Elettronica e laboratorio - d) Informatica generale, applicazioni tecnico - scientifiche e laboratorio - e) Sistemi, automazione e laboratorio.
7. Perito industriale laureato in design
Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area informazione nella specialita' grafica sono riservate per legge le attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. La figura di questo professionista si declina principalmente nel campo di tecnico dei sistemi informatici di rappresentazione digitale del prodotto nel campo illuminotecnico nel campo tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico tradizionale nel campo tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico multimediale nel campo tecnico della qualificazione dei materiali tessili e dei trattamenti di nobilitazione.
Materie d'esame: a) Meccanica e macchine - b) Disegno applicato all'arte grafica - c) Tecnologia grafica - d) Merceologia grafica - e) Economia aziendale - f) Impianti grafici e disegno - g) Storia dell'arte - h) Materiali e tecnologie - i) Atelier di design - l) Rappresentazione tridimensionale - m) Tecnologie e progettazione.
Allegato B
(articolo 5, comma 1)
Parte di provvedimento in formato PDF qui
Allegato C
(articolo 11, comma 1)
Parte di provvedimento in formato PDF qui
Art. 2
Contenuto della prova attitudinale
1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4, e 23 del decreto legislativo ha luogo presso il Consiglio nazionale almeno due volte l'anno con un intervallo di almeno sei mesi. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta o pratica e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento.
2. Nella prima riunione di ciascun anno la Commissione di cui all'articolo 3 stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni d'esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.
3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A), che costituisce parte integrante al presente regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo, in corrispondenza con la specializzazione cui il richiedente ha chiesto di iscriversi.
4. La prova scritta, che avra' luogo in una o piu' giornate consecutive, della durata massima giornaliera di sette ore per ciascuna prova, consiste nello svolgimento di uno o piu' elaborati scritti o scritto-grafici vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova scritta, attinenti ad attivita' tecnico-professionali richieste al perito industriale, nei limiti delle competenze definite dalle norme vigenti per ciascuna specializzazione di cui all'allegato A. L'eventuale prova pratica ha la durata massima di sette ore e consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attivita' professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.
5. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.
6. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A) sia per gli argomenti di carattere generale che per gli argomenti specifici per ciascuna specializzazione, da consegnare ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.

Art. 3
Commissione d'esame
1. Presso il Consiglio nazionale e' istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da dieci membri effettivi e da dieci membri supplenti, cinque dei quali professionisti, quattro scelti tra professori o dirigenti scolastici ed uno magistrato.
2. La nomina dei cinque membri effettivi e membri supplenti e' effettuata tra professionisti designati dal Consiglio nazionale ed iscritti all'albo dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, con almeno otto anni di anzianita'. La nomina dei quattro membri effettivi e membri supplenti e' effettuata tra professori di prima o di seconda fascia nelle materie elencate nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente regolamento ovvero dirigenti scolastici, a tempo indeterminato, di istituto tecnico nonche' professori, laureati e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle scuole secondarie superiori, docenti di specifiche discipline corrispondenti alle tipologie di specializzazione di cui all'allegato A). La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di cassazione o presso la Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita'. I professionisti ed i professori o dirigenti scolastici sono scelti in maniera tale da garantire la presenza di componenti esperti in ciascuno dei sette settori di cui all'allegato A), in cui sono raggruppate le specializzazioni relative alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato, ovvero competenti nelle specifiche discipline corrispondenti alle indicate tipologie di specializzazione. I professionisti e i professori o dirigenti scolastici cosi' nominati interverranno in funzione della specializzazione cui il richiedente intende iscriversi; ai fini della operativita' della Commissione devono essere presenti almeno cinque membri di cui almeno un professionista ed un professore o dirigente scolastico per ogni settore in cui si svolgeranno le prove e, complessivamente, con almeno due professori o dirigenti scolastici ed un magistrato.
3. La commissione e' costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica cinque anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza del Presidente e dei componenti effettivi o supplenti in corrispondenza con la specializzazione cui il richiedente ha chiesto di iscriversi con un minimo di cinque componenti per la validita' della seduta. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti in ordine di anzianita'. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonche' i compensi determinati dal Consiglio nazionale e' a carico del predetto Consiglio.
Art. 4
Vigilanza sugli esami
1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformita' alle disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1923, n. 1395, e successive integrazioni e del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e successive modifiche.
Art. 5
Svolgimento dell'esame
1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema (allegato B ) al presente regolamento, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2011, n. 183, ed a copia di un documento di identita'.
2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non puo' intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove e' data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.

Art. 6
Valutazione della prova attitudinale
1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta in caso di cinque componenti presenti o maggiorato di sei unita' per ogni esaminatore aggiuntivo. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta in caso di cinque componenti presenti o maggiorato di sei unita' per ogni esaminatore aggiuntivo.
2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.
3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.
4. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi dalla conclusione dell'esame.
5. Il Consiglio nazionale da' immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 7
Oggetto e svolgimento del tirocinio
1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo, ha una durata massima di diciotto mesi. Esso ha per oggetto il complesso delle attivita' professionali afferenti le materie tra quelle di cui all'allegato A) che sono state indicate nel decreto di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.
2. Il tirocinio e' svolto presso il luogo di esercizio dell'attivita' professionale di un libero professionista, con anzianita' di iscrizione all'albo non inferiore a otto anni e competente nella specializzazione cui il richiedente intende iscriversi, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.
3. La scelta del professionista e' effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed e' incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.
4. Il professionista, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attivita' complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato.
Art. 8
Elenco dei professionisti
1. Presso il Consiglio nazionale e' istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco e' indicata la specializzazione alla quale costoro sono iscritti.
2. Tale elenco e' aggiornato annualmente su designazione dei Consigli dei collegi provinciali, previa dichiarazione di disponibilita' dei professionisti.
3. Per ogni Consiglio provinciale, l'elenco deve comprendere un numero di professionisti sufficiente a coprire le specializzazioni in cui l'albo e' stato ripartito.
4. Copia dell'elenco e' trasmessa ad ogni Consiglio del collegio provinciale.
5. Al Consiglio nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del Consiglio del collegio provinciale cui e' iscritto il professionista di cui al comma 1.
Art. 9
Obblighi del tirocinante
1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed e' tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice deontologico dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati.
Art. 10
Registro dei tirocinanti
1. Coloro che, muniti del decreto di riconoscimento, intendono svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.
2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
a. il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
b. il settore e la specializzazione alla quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;
c. gli estremi del decreto di riconoscimento;
d. la data di decorrenza dell'iscrizione;
e. il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, la specializzazione di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;
f. gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
g. la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
h. la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
i. la data della cancellazione con relativa motivazione.
Art. 11
Iscrizione
1. L'iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema allegato C) che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilita' prevista dall'articolo 7, comma 3 del presente regolamento.
3. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:
a. copia di un documento di identita';
b. copia del decreto di riconoscimento ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2011, n. 183;
c. attestazione di disponibilita' del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attivita' professionale;
d. n. 2 fotografie.
4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; vi e' anche espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
5. La domanda di iscrizione e' inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure puo' essere presentata direttamente presso gli uffici dello stesso Consiglio. Nel caso di consegna diretta presso gli uffici, sulla domanda vengono apposti il timbro del Consiglio nazionale e la data di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.
6. Non e' accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione.
Art. 12
Delibera di iscrizione
1. Il Presidente del Consiglio nazionale provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.
3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato.
4. La segreteria del Consiglio provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al Consiglio del collegio provinciale presso di cui questo e' iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 13
Modalita' di svolgimento e valutazione del tirocinio
1. Ogni sei mesi il professionista presso cui si svolge il tirocinio compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attivita' svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al Presidente del Consiglio del collegio provinciale che vi appone il visto.
2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al Consiglio del collegio provinciale, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.
3. In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.
4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo' essere immediatamente ripetuto.
Art. 14
Sospensione e interruzione del tirocinio
1. Il tirocinio e' sospeso in ragione del verificarsi di ogni evento che ne impedisca l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore alla meta' della sua durata complessiva.
2. Il tirocinio e' interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore alla meta' della sua durata complessiva.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonche' della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.
4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.
5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 15
Cancellazione dal registro dei tirocinanti
1. Il Consiglio nazionale delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:
a. rinuncia all'iscrizione;
b. dichiarazione di interruzione del tirocinio;
c. condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni.
d. rilascio del certificato di compiuto tirocinio.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettere a), b), c) del presente articolo, la delibera del Consiglio nazionale di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti e' comunicata all'interessato e al professionista presso cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.
Art. 16
Sospensione dal registro dei tirocinanti
1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.
2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti e' comunicata all'interessato e al professionista presso cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 aprile 2016

Il Ministro
Orlando
Visto, il Guardasigilli
Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1125


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Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
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LIBRI ED EBOOK

Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Codice degli appalti pubblici
A. Cancrini, C. Franchini, S. Vinti, UTET Giuridica, 2014
Il volume presenta una trattazione molto meticolosa e approfondita di tutti gli istituti previsti dall'ordinamento ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
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