NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Enti locali e servizi pubblici - D.M.
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Decreto del Ministero dell'Interno 23 agosto 2008 (G.U. n. 216 del 15 settembre 2008)
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Criteri e modalità del rimborso ai comuni della minore imposta ICI.
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IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 126; Vista la delibera della Conferenza Stato - città ed autonomie locali adottata nella seduta del 5 agosto 2008 con la quale é stato approvato lo schema d'accordo, condiviso dal Tavolo tecnico di lavoro con le modifiche concordate nel corso della medesima seduta; decreta: Art. 1. 1. Ai fini della determinazione e attribuzione delle risorse compensative ai comuni, per effetto della minore imposta ICI derivante dall'attuazione dell'art. 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, si applicano i criteri di cui al comma 4 del citato art. 1, di seguito definiti: a) l'efficienza della riscossione é determinata dalla media triennale risultante dall'importo dell'ICI riscosso sia in conto competenza che in conto residui nel triennio 2004-2006, rapportato all'importo degli accertamenti ICI di competenza nel medesimo triennio 2004-2006, sulla base delle certificazioni del conto del bilancio già trasmesse al Ministero dell'interno; b) il rispetto del patto di stabilità opera una distinzione fra comuni soggetti alla disciplina del patto di stabilità nell'anno 2007, comuni non soggetti, in quanto con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti, e comuni esclusi in quanto i relativi organi politici risultavano commissariati ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; c) i piccoli comuni sono quelli con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti. 2. L'applicazione di ogni singolo criterio comporta l'attribuzione di un punteggio con le modalità di seguito indicate: a) ai comuni che presentano un valore dell'efficienza di riscossione superiore del 4 per cento rispetto al valore medio nazionale é attribuito un punteggio pari a 1; ai comuni che presentano un valore dell'efficienza di riscossione inferiore del 4 per cento é attribuito un punteggio pari a -1; ai comuni che presentano un valore dell'efficienza di riscossione compreso fra + 4 per cento e - 4 per cento é attribuito un punteggio pari a zero; b) ai comuni tenuti al rispetto del patto di stabilità nell'anno 2007, che hanno conseguito l'obiettivo per il medesimo anno, é assegnato il punteggio pari a 1; a quelli che non hanno rispettato ilpatto viene assegnato il punteggio pari a -1. Agli altri comuni nonsoggetti alla disciplina del patto o esclusi a seguito dicommissariamento é attribuito un punteggio pari a zero. I relatividati saranno comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, competente inmateria di patto di stabilità; c) ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti éattribuito un punteggio pari a 1; ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti é assegnato un punteggio pari a zero. 3. In applicazione dei criteri di cui al precedente comma 2, i comuni potranno conseguire l'attribuzione di un punteggio complessivo che varia da un minimo di -2 ad un massimo di +2. Art. 2. 1. Ai comuni che hanno riportato un punteggio compreso tra -2 e zero, é applicata una riduzione pari a: a) meno 4 per cento nel caso di un punteggio complessivo pari a -2; b) meno 2,5 per cento nel caso di un punteggio complessivo pari a -1; c) meno 1 per cento nel caso di un punteggio complessivo pari a zero. 2. Tali percentuali di riduzione sono applicate al minore gettito attestato da ciascun comune e, con il relativo importo, é costituito un fondo che é distribuito ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti che hanno conseguito un punteggio complessivo pari a +1 e +2. 3. Il 60 per cento del fondo é riservato ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti che conseguono un punteggio di +2; il 40 per cento é riservato ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti che conseguono un punteggio di +1. 4. Le risorse del fondo sono attribuite ai comuni aventi titolo sulla base di parametri di proporzionalità ottenuti: dal rapporto tra la quota del 60 per cento del fondo e il valore del gettito attestato complessivamente dai comuni con punteggio +2; dal rapporto tra la quota del 40 per cento del fondo e il valore del gettito attestato complessivamente dai comuni con punteggio +1. Art. 3. 1. In attesa della certificazione entro aprile 2009, attestante il minor gettito ICI abitazione principale 2008, l'applicazione dei cennati criteri di rimborso concerne l'intera somma stanziata e tiene conto, ai fini della seconda attribuzione delle risorse - da trasferire ai comuni entro il 15 dicembre - del primo acconto già erogato ai comuni con decreto del Ministro dell'interno del 19 giugno 2008. Art. 4. 1. I criteri di rimborso si applicano anche ai comuni delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e a quelli delle province autonome di Trento e Bolzano. I rimborsi sono disposti - ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4, dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126 - direttamente a favore delle medesime regionie province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Art. 5. 1. Per ulteriori profili operativi, trova applicazione l'allegato tecnico recante metodologia ed esempio di calcolo approvato nella seduta della Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 5 agosto 2008. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, Roma, 23 agosto 2008 Il Ministro: Maroni
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