Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2017
IL DIRETTORE CENTRALE della finanza locale
Visto l'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari sulla base dell'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari;
Visto l'art. 228, comma 5, secondo periodo, del citato decreto legislativo il quale stabilisce che la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e' allegata anche al certificato del rendiconto;
Visto l'art. 243 del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale, ai commi 2, 6 e 7, dispone che sono sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie di cui al richiamato art. 242, gli enti locali che non presentino il certificato al rendiconto della gestione, gli enti locali che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione sino all'adempimento, nonche' gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario per la durata del risanamento;
Visto l'art. 243-bis, comma 8, lettera b), del citato testo unico, il quale prevede che i comuni e le province che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi di cui al precedente art. 243, comma 2;
Considerato che il richiamato art. 243 dispone, ai commi 2 e 4, che i controlli centrali in materia di copertura del costo di taluni servizi vengono effettuati mediante apposita certificazione e che i tempi e le modalita' per la presentazione ed il controllo di talecertificazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 4 marzo 2016, con il quale sono state fissate le modalita' della certificazione di cui trattasi per il solo anno 2015;
Ritenuto ora di dover procedere all'approvazione di dette modalita' per l'esercizio finanziario 2016;
Valutato che, ai sensi del citato art. 242, ai fini dell'individuazione degli enti strutturalmente deficitari, il rendiconto della gestione da considerarsi e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento, e, quindi, nel caso di specie quello dell'esercizio 2014;
Accertato che nell'esercizio 2014 erano vigenti i parametri obiettivi fissati dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2013 per il triennio 2013-2015, in quanto il periodo di applicazione degli stessi decorre dall'anno 2013 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato, ovvero a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e fino a quelli relativi al rendiconto 2014 e al bilancio di previsione 2016;
Considerato, altresi', che e' tuttora in corso l'analisi dell'andamento dei parametri di deficitarieta' a livello di aggregati da parte dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali, i cui orientamenti circa un'eventuale revisione degli stessi potranno trovare recepimento a partire dai prossimi esercizi finanziari;
Valutato che i modelli dei certificati concernenti la dimostrazione della copertura del costo di gestione dei servizi di cui al citato art. 243, approvati con il richiamato decreto del Ministro dell'interno del 23 febbraio 2016, sono compatibili con la nuova contabilita' armonizzata di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
Ritenuto per quanto sopra esposto, che si possa procedere alla sostanziale conferma per l'esercizio finanziario 2016 delle modalita' certificative gia' stabilite per il precedente esercizio;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 2 marzo 2017, che ha espresso parere favorevole sul testo del presente decreto;
Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data 15 marzo 1994 concernenti la delega alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992 e Serie generale n. 80 del 7 aprile 1994;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nell'approvazione di modelli di certificati, i cui contenuti hanno natura di atto prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1
Approvazione dei modelli
1. Sono approvati gli allegati certificati per comuni nonche' per province, citta' metropolitane e comunita' montane che si trovano in condizione di deficitarieta' strutturale ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che costituiscono parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2016, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto.
2. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui permanga, alle date indicate al successivo art. 3, la condizione di assoggettamento ai controlli centrali.
3. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento di cui all'art. 265, comma 1, del medesimo decreto.
4. I comuni, le province e le citta' metropolitane che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000 sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
Art. 2
Istruzioni di compilazione
1. I certificati potranno anche riportare valori parzialmente o totalmente negativi per province, citta' metropolitane e comunita' montane che, ordinariamente, non assolvono a funzioni relative alla gestione dei rifiuti e al servizio di acquedotto.
2. I certificati sono compilati in ogni loro pagina e firmati secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale.
3. I dati finanziari da indicare nei predetti modelli devono essere espressi in «euro», con due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto.
Art. 3
Termine della trasmissione
1. I certificati devono essere trasmessi alle Prefetture -Uffici territoriali del Governo competenti per territorio, anche se parzialmente o totalmente negativi, entro il termine del 31 maggio 2017 per la certificazione relativa alle risultanze contabili all'esercizio finanziario 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
Parte di provvedimento in formato PDF
qui
Roma, 14 marzo 2017
Il direttore centrale
Verdi