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Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 29 marzo 2013, n. 11345
Agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui al decreto 24 settembre 2010. Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 21364 del 16 giugno 2011. (GU n.85 del 11 aprile 2013)
 

Alle imprese interessate All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - Invitalia
Con la circolare n. 21364 del 16 giugno 2011 sono state fornite alcune indicazioni operative per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del turismo del 24 settembre 2010.
In considerazione dell'esigenza di chiarire alcuni aspetti e di fornire ulteriori indicazioni, alla circolare n. 21364 del 16 giugno 2011 sono apportate le modifiche e le integrazioni di seguito indicate. Con riferimento al punto 3. Agevolazioni concedibili.
Al punto 3.2 dopo le parole «forme di aiuto concedibili» sono aggiunte le parole: «anche in combinazione tra di loro».
Al punto 3.3 le parole «nella misura massima del 25%» sono sostituite dalle parole: «nel limite massimo del 75%». Inoltre, dopo il primo periodo e' aggiunto: «La percentuale effettiva del finanziamento agevolato viene determinata in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti, dei relativi ambiti di intervento e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto concedibili di cui al punto 3.1 anche tenuto conto delle agevolazioni da concedere nelle altre forme previste al punto 3.2 e del contributo finanziario a carico dei soggetti beneficiari di cui al punto 3.7 nonche' in considerazione delle risorse finanziarie disponibili».
Al punto 3.7. sono eliminate le seguenti parole: «proporzionalmente alla realizzazione dei programmi agevolati,» e «Nel caso di apporto di risorse proprie lo stesso deve essere reale e concreto, con esclusione dei profitti attesi e/o dei flussi di cassa previsionali.». Con riferimento al punto 4. Fase di accesso e negoziazione.
Al punto 4.2 la lettera a) e' abrogata.
Nel punto 4.2 lettera e) le parole «certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, completo di vigenza e dicitura antimafia» sono sostituite dalle seguenti parole: «dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte dell'Agenzia, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come modificato ed integrato dal d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218».
Al punto 4.2 la lettera f) e' abrogata. Con riferimento al punto 5. Proposta definitiva di Contratto di sviluppo.
Al punto 5.2 le lettere i) e k) sono abrogate. Con riferimento al punto 6. Erogazione delle agevolazioni.
Al punto 6.1 sono eliminate le parole: «Il rapporto tra i contributi erogati ed il totale dei contributi previsti per il progetto non dovra' essere superiore al rapporto tra la quota versata del contributo finanziario a carico dei soggetti beneficiari a copertura degli investimenti ed il totale del contributo finanziario stesso.».
E' aggiunto il punto 6.1. bis «L'Agenzia procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa acquisizione della documentazione di cui ai successivi punti 6.2 e 6.4 e allo svolgimento delle verifiche in merito alla vigenza e alla regolarita' contributiva dell'impresa beneficiaria nonche' delle altre verifiche stabilite nel contratto di sviluppo di cui art. 10 del D.M. 24 settembre 2010.».
Al punto 6.2 le lettere f) e g) sono abrogate.
Al punto 6.2 lettera h) le parole «il certificato antimafia rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, ovvero, in caso di invarianza dei soggetti controllati di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non piu' valido il certificato eventualmente gia' presentato nelle precedenti fasi del procedimento. L'invarianza dei soggetti controllati dovra' essere attestata da specifica dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;» sono sostituite dalle seguenti parole: «una dichiarazione, resa dal legale rappresentante o da un procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in merito all'invarianza rispetto alle precedenti fasi del procedimento dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come modificato ed integrato dal d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218 ovvero, nel caso ci sia stata una variazione di tali soggetti, una dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte dell'Agenzia, delle informazioni antimafia;»
Al punto 6.2 la lettera i) e' abrogata.
Al punto 6.2 lettera j) le parole «la copia della documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c) d), e), f), g) ed i). Copia della documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e) f), g) h) ed i) deve essere fornita anche per via elettronica.» sono sostituite dalle parole: «la copia della documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c) d) ed e). Copia della documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e) ed h) deve essere fornita anche per via elettronica.».
Al punto 6.2 lettera j) sono eliminate le parole «I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unita' locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto e di quelli installati presso terzi ai sensi del precedente punto 2.7. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili. Contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura «Contratto di Sviluppo - D.M. 24 settembre 2010 Spesa di euro... dichiarata per la... (prima, seconda...) erogazione».".
E' aggiunto il punto 6.2.bis "I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unita' locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto e di quelli installati presso terzi ai sensi del precedente punto 2.7. A tal fine su ciascun bene deve essere apposta una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile un numero identificativo, che puo' coincidere anche con il numero di matricola assegnato dal fornitore. Per i beni agevolati a valere su risorse cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale le modalita' di informazione e pubblicita' dell'intervento, comprese quelle relative alla predetta targhetta, sono specificate nel contratto di sviluppo di cui all'art. 8 del decreto 24 settembre 2010. Al fine di agevolare eventuali controlli e ispezioni, il legale rappresentante o un procuratore speciale deve, inoltre, rendere una specifica dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni stessi. Tale dichiarazione deve essere corredata di un apposito elenco nel quale in relazione a ciascun bene devono essere indicati il numero identificativo apposto sul bene tramite la predetta targhetta, i dati identificativi della fattura (numero, data e fornitore), la descrizione del bene stesso nonche' gli estremi identificativi del documento attestante la data dell'eventuale dismissione del bene. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili. Contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura «Contratto di Sviluppo - D.M. 24 settembre 2010 Spesa di euro... dichiarata per la... (prima, seconda...) erogazione»." per i beni agevolati a valere su risorse cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale deve, inoltre essere indicato "finanziato a valere sul Programma Operativo____________ Asse__ Azione__".
Al punto 6.4 le lettere e) ed f) sono abrogate.
Al punto 6.4 lettera g) le parole "il certificato antimafia rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, ovvero, in caso di invarianza dei soggetti controllati di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non piu' valido il certificato eventualmente gia' presentato nelle precedenti fasi del procedimento. L'invarianza dei soggetti controllati dovra' essere attestata da specifica dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;" sono sostituite dalle seguenti parole: "una dichiarazione, resa dal legale rappresentante o da un procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in merito all'invarianza rispetto alle precedenti fasi del procedimento dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come modificato ed integrato dal d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218 ovvero, nel caso ci sia stata una variazione di tali soggetti, una dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte dell'Agenzia, delle informazioni antimafia;"
Al punto 6.4 lettera i) le parole "copia della documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f) ed h). Copia della documentazione di cui ai precedenti a), b), c), d), e), f), g) ed h) deve essere fornita anche per via elettronica." sono sostituite dalle seguenti: "copia della documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d), ed h). Copia della documentazione di cui ai precedenti a), b), c), d), g) ed h) deve essere fornita anche per via elettronica.".
Alla fine del punto 6.4 lettera i) sono aggiunte le parole "per i beni agevolati a valere su risorse cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale deve, inoltre essere indicato " finanziato a valere sul Programma Operativo____________ Asse__ Azione__".


Roma, 29 marzo 2013


Il Ministro
Passera



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