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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Economia, finanze e tributi

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Delibera della Commissione Nazionale per le Società e per la Borsa 19 dicembre 2013
Adozione del «Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob», ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni
 
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", e successive modificazioni nonche' i relativi Regolamenti attuavi emanati dalla CONSOB;
Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", e successive modificazioni;
Visti gli articoli 17, comma 7, e 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle "revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati", e successive modificazioni;
Visto il "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa", adottato con deliberazione n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modificazioni;
Vista la propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, recante "Regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della CONSOB", e successive modificazioni;
Vista la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante "Disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative e istituzione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative";
Vista la propria delibera n. 17581 del 7 luglio 2011, recante "Ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Istituto", come modificata dalle delibere n. 18287 del 25 luglio 2012 e n. 18312 del 12 settembre 2012;
Vista la propria delibera n. 17582 del 7 luglio 2011, recante "Definizione delle funzioni e dei compiti demandati alle Unita' Organizzative a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'istituto", come modificata dalle delibere n. 18287 del 25 luglio 2012 e n. 18312 del 12 settembre 2012;
Ritenuta la necessita' di attuare i principi contenuti nell'art. 24 della citata legge 28 dicembre 2005, n. 262, e, per l'effetto, operare una complessiva revisione della disciplina relativa al procedimento sanzionatorio della Consob, informando la stessa a canoni di semplificazione e tempestivita' e pienezza dei diritti di difesa;
Valutate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 5 agosto 2013, recante il testo del Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob;

Delibera:

Art. 1
Adozione del Regolamento sul procedimento sanzionatorio della CONSOB
E' adottato il "Regolamento sul procedimento sanzionatorio della CONSOB ai sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005 e successive modificazioni". Il Regolamento consta di nove articoli.
Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della CONSOB, ai
sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e
successive modificazioni.

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento reca la disciplina generale del procedimento sanzionatorio della Consob in applicazione dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

Art. 2.
Responsabilita' del procedimento
1. L'unita' organizzativa responsabile del procedimento sanzionatorio e' l'Ufficio Sanzioni Amministrative.
2. Il responsabile del procedimento sanzionatorio e' il Responsabile dell'Ufficio Sanzioni Amministrative. Esso puo' assegnare la responsabilita' di singoli procedimenti ad altro dipendente della stessa unita' organizzativa. Di tale assegnazione e' data comunicazione ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti.
3. Il responsabile del procedimento sanzionatorio assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo l'effettivita' del diritto di difesa dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti e del contraddittorio.

Art. 3.
Comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio
1. Le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata alla Consob dai soggetti interessati o nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente.

CAPO II
Procedimento

Art. 4.
Avvio del procedimento
1. L'avvio del procedimento sanzionatorio e' disposto a mezzo di lettera di contestazione degli addebiti sottoscritta congiuntamente dal responsabile della Divisione competente e dal Direttore Generale o, su delega di quest'ultimo, dal Vice Direttore Generale. La contestazione degli addebiti e' effettuata entro il termine di centottanta giorni, ovvero di trecentosessanta giorni se gli interessati risiedono o hanno la sede all'estero, dall'accertamento compiuto sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attivita' di vigilanza svolta dalla Consob e delle successive valutazioni.
2. Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio e' stabilito in centottanta giorni e decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento per i destinatari della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti.
3. La lettera di contestazione degli addebiti contiene:
a) il riferimento all'attivita' di vigilanza, alle eventuali verifiche ispettive o alla documentazione comunque acquisita dalla quale sia emersa la violazione;
b) la descrizione della violazione;
c) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
d) l'indicazione dell'unita' organizzativa responsabile del procedimento;
e) l'indicazione dell'unita' organizzativa presso la quale puo' essere presa visione ed estratta copia dei documenti istruttori e le modalita' di presentazione della relativa istanza;
f) l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonche' di chiedere l'audizione personale nel termine di trenta giorni;
g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
h) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio.
4. Nell'ipotesi in cui alle violazioni si applichi l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, la lettera di contestazione degli addebiti contiene anche l'indicazione delle modalita' con le quali l'interessato potra' effettuare il pagamento in misura ridotta.

Art. 5.
Diritto di difesa
1. I destinatari della lettera di contestazione degli addebiti esercitano il proprio diritto di difesa mediante la presentazione di deduzioni scritte e documenti, l'accesso agli atti nonche' l'audizione personale in merito agli addebiti contestati.
2. Le deduzioni scritte e i documenti sono inviati all'Ufficio Sanzioni Amministrative entro il termine di legge di trenta giorni dalla data di perfezionamento per il destinatario della notifica di della lettera di contestazione degli addebiti. Tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati.
3. I destinatari della lettera di contestazione degli addebiti possono chiedere, con istanza separata, di avere accesso agli atti del procedimento sanzionatorio. Ove l'istanza sia presentata entro il termine previsto dal comma 2, primo periodo, il termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti e' sospeso, per una sola volta, dalla data di presentazione dell'istanza fino alla data in cui e' consentito l'accesso.
4. Entro il termine di cui al comma 2, primo periodo, i destinatari della lettera di contestazione degli addebiti possono chiedere, con istanza separata, di essere sentiti personalmente. L'Ufficio Sanzioni Amministrative comunica agli istanti la data dell'audizione. Tale data, anche a fronte di istanze di differimento reiterate, puo' essere differita, su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni. In caso di accoglimento della richiesta di differimento, il termine di conclusione del procedimento e' sospeso per il periodo intercorrente tra la data inizialmente stabilita per l'audizione e la data di effettivo svolgimento della stessa ovvero, in caso di mancata audizione, per il termine massimo di trenta giorni. All'audizione possono partecipare, su richiesta dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, funzionari della Divisione che ha formulato le contestazioni. Dell'audizione e' formato apposito processo verbale che viene sottoscritto dai soggetti partecipanti.

Art. 6.
Istruttoria del procedimento
1. L'Ufficio Sanzioni Amministrative, ricevute le deduzioni e i documenti dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti o scaduto il termine per la loro presentazione, procede all'esame degli atti del procedimento sanzionatorio.
2. L'Ufficio Sanzioni Amministrative puo' chiedere alla Divisione che ha formulato le contestazioni, nonche' ad ogni altra unita' organizzativa il cui supporto sia ritenuto utile, una relazione tecnica sulle difese svolte dai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti e su ogni altro aspetto meritevole di approfondimento. Le relazioni tecniche predisposte dalle unita' organizzative interessate sono trasmesse dall'Ufficio Sanzioni Amministrative ai predetti soggetti, i quali hanno facolta' di presentare, entro trenta giorni dalla ricezione, proprie osservazioni in replica.
3. Nel caso previsto al comma 2, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio e' sospeso per un periodo pari a trenta giorni decorrenti dalla data di protocollazione della nota con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative trasmette la relazione tecnica ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti.
4. All'esito dell'esame degli atti del procedimento, l'Ufficio Sanzioni Amministrative predispone una relazione nella quale formula proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla quantificazione della relativa sanzione ovvero in merito all'archiviazione, e la trasmette alla Commissione entro trenta giorni precedenti alla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Art. 7.
Riunione e separazione di procedimenti
1. L'Ufficio Sanzioni Amministrative, a condizione che cio' non determini un ritardo nella definizione dei procedimenti, puo' disporre la riunione di procedimenti nei casi in cui la violazione contestata sia stata commessa da piu' persone, in concorso o in cooperazione fra loro, ovvero se essa sia stata commessa da piu' persone con condotte indipendenti. La riunione dei procedimenti puo' essere altresi' disposta qualora per la natura delle violazioni contestate sia opportuna una valutazione congiunta delle singole posizioni dei soggetti interessati.
2. Nel caso di procedimento avviato nei confronti di piu' soggetti, l'Ufficio Sanzioni Amministrative puo' disporre la separazione delle singole posizioni dei soggetti interessati qualora cio' sia ritenuto necessario per assicurare il corretto e adeguato esercizio dell'attivita' istruttoria.

Art. 8.
Fase decisoria
1. Il procedimento sanzionatorio si conclude con l'adozione da parte della Commissione del provvedimento sanzionatorio, dell'atto di archiviazione ovvero della proposta di applicazione di misura sanzionatoria di competenza di altra Amministrazione o Autorita'.
2. I provvedimenti o gli atti previsti dal comma 1 sono notificati o comunicati ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti.

CAPO III
Disposizioni finali

Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Esso si applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore.
Art. 2
Disposizioni finali
1. La presente delibera e l'annesso Regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della CONSOB.
2. Dalla data di entrata in vigore del Regolamento approvato con la presente delibera e' abrogato il "Regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob", adottato dalla Consob con delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore del Regolamento approvato con la presente delibera sono altresi' abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante "Disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative e istituzione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative" e modificato l'art. 4, comma 1, della medesima delibera con la sostituzione delle parola "nell'art. 3" con "nella delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013, recante "Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob".

Roma, 19 dicembre 2013

Il Presidente
Vegas

(G.U. n. 5 del 8 gennaio 2014)


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